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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 578 del 04 maggio 2021
DGR n. 753 del 04 giugno 2019 ad oggetto "Linee guida in materia di assistenza sanitaria ai cittadini appartenenti all'Unione Europea e ai cittadini extracomunitari." Determinazioni.
Con il presente atto, si adottano misure provvisorie con riferimento alle disposizioni in materia di iscrizione al SSN dei cittadini stranieri, di cui alla DGR n. 753 del 4 giugno 2019, nelle more della definizione di un univoco orientamento giurisprudenziale in materia.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione Veneto assicura il diritto alla salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività così come previsto dall’art. 32 della Costituzione.
La normativa vigente in materia di soggiorno e iscrizione al SSN dei cittadini extracomunitari è contenuta nel D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.
Il D. Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri” detta ulteriori disposizioni in materia di soggiorno dei familiari di cittadino italiano e comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea.
La Regione Veneto con DGR n. 753 del 04 giugno 2019 ad oggetto “Linee guida in materia di assistenza sanitaria ai cittadini appartenenti all’Unione Europea e ai cittadini extracomunitari” ha inteso fornire indicazioni operative dirette a favorire una corretta ed omogenea applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di iscrizione al SSN di cittadini stranieri presenti sul territorio, siano essi cittadini appartenenti all’Unione Europea o cittadini extracomunitari.
Si rileva che, con riferimento alle indicazioni impartite con il suddetto provvedimento, si è sviluppato un ampio contenzioso in relazione all’applicazione del D.M. 8 ottobre 1986 in materia di iscrizione volontaria in presenza della fattispecie del ricongiungimento/coesione di genitore/ascendente diretto o del coniuge extracomunitario ultrasessantacinquenne fiscalmente a carico del familiare, cittadino italiano o cittadino appartenente all’Unione Europea, nonché in relazione alla fattispecie del ricongiungimento/coesione di genitore extracomunitario fiscalmente a carico del familiare, cittadino extracomunitario, italiano o appartenente all’Unione Europea, che ha fatto ingresso sul territorio nazionale dopo il 5 novembre 2008 e che al momento del rinnovo del permesso di soggiorno abbia raggiunto il 65° anno di età.
Ritenuto opportuno, in ragione della delicatezza e rilevanza della materia afferente il diritto costituzionale alla salute e nelle more della definizione di un univoco orientamento giurisprudenziale nella materia considerata, iscrivere a titolo obbligatorio al SSN, in via provvisoria:
L'iscrizione provvisoria di cui sopra è da effettuarsi con riserva di richiedere agli interessati il versamento del contributo dovuto ai sensi del D.M. 8 ottobre 1986, nel caso in cui sia confermata in via giurisdizionale la legittimità delle disposizioni contenute, in relazione alla presente fattispecie, nella DGR n. 753/2019.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.M. 8 ottobre 1986 “Determinazione per l’anno 1986 del contributo per l’assistenza sanitaria a carico dei cittadini stranieri, ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33”;
VISTO il D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
VISTO il D. Lgs. 3 ottobre 2008 n. 160 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare”;
VISTO il D. Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 n. 38 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati Membri;
VISTA la DGR n. 753 del 4 giugno 2019 “Linee guida in materia di assistenza sanitaria ai cittadini appartenenti all’Unione Europea e ai cittadini extracomunitari.”;
VISTO la L.R. n. 54/2012;
delibera
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