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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 45 del 02 aprile 2021


Materia: Mostre, manifestazioni e convegni

Deliberazione della Giunta Regionale n. 348 del 23 marzo 2021

Iniziative dirette della Giunta regionale per la realizzazione di manifestazioni ed eventi di interesse regionale ai sensi della Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49. Approvazione nuove modalità di presentazione e nuovi criteri di valutazione delle proposte progettuali.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento approva una modifica delle modalità di presentazione e dei criteri di valutazione delle proposte progettuali per la partecipazione regionale a progetti volti alla realizzazione di iniziative e manifestazioni aventi finalità di promozione e valorizzazione delle tradizioni artistiche e culturali della regione e che contribuiscono alla crescita culturale e sociale della comunità.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Ai sensi della Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 “Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70, concernente contributi e spese per l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale” la Regione del Veneto sostiene la realizzazione di iniziative e manifestazioni che contribuiscono alla crescita culturale e sociale della collettività. In particolare promuove alcuni importanti appuntamenti a carattere istituzionale che si svolgono prevalentemente nel territorio regionale, che si propongono di valorizzare le tradizioni artistiche e culturali venete e che sono attuati da soggetti pubblici o privati presenti nel nostro territorio.

La Giunta regionale interviene quindi con una forma di partecipazione diretta nel sostegno di alcuni progetti per i quali ravvisa un interesse della comunità ed un’occasione di crescita per il territorio. Preso atto dei progetti da realizzare, la Giunta regionale destina una propria partecipazione finanziaria mirata a sostenere uno specifico intervento nell’ambito del progetto. I soggetti individuati quali attuatori delle progettualità condivise possono essere Enti, Istituzioni pubbliche o private e Associazioni senza fini di lucro e loro aggregazioni a livello regionale.

La promozione delle iniziative di cui trattasi si attua anche mediante una compartecipazione finanziaria dell’Amministrazione regionale alla realizzazione di attività rientranti nell’ambito di proposte progettuali formulate dai soggetti indicati al punto precedente, ritenute di particolare interesse culturale e rilevanza per il territorio sulla base delle motivazioni esplicitate di volta in volta nei provvedimenti di approvazione delle iniziative a diretta partecipazione regionale.

Nell’ambito di un processo volto ad affermare il principio della trasparenza dell’azione amministrativa e tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 12 della Legge 241/1990, e successive modificazioni e integrazioni che dispone che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati, sono subordinate alla predeterminazione, da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”, la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 395 del 28/03/2017, ha individuato le modalità di presentazione e i criteri per la valutazione delle proposte progettuali di cui alla Legge n. 49/1978 – Iniziative dirette, sulla base dei quali viene determinata la partecipazione finanziaria della Regione alle iniziative culturali, successivamente modificati con deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 06/03/2018 e con deliberazione della Giunta regionale n. 2018 del 30/12/2019.

Dall’esperienza maturata negli ultimi anni, si è evidenziata la necessità di non prevedere scadenze dei termini per la presentazione delle proposte progettuali, come previsto in precedenza mediante la pubblicazione di un Avviso pubblico, poiché possono verificarsi in qualsiasi momento nel corso dell’anno le condizioni per un intervento regionale nell’ambito delle Iniziative dirette da finanziare con la LR n. 49/1978, che saranno pertanto deliberate anche con più provvedimenti nel corso dell’anno.

Un’altra importante modifica ai criteri di valutazione delle proposte progettuali riguarda l’ammissibilità a finanziamento anche delle spese per convegni, mostre e pubblicità, precedentemente ritenute inammissibili, in considerazione del fatto che ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 57 del D.L. n. 124/2019 -  come sostituito dalla legge di conversione n. 157/2019 - non trova più applicazione l’art. 6 comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 - convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Allo scopo di dare attuazione ai processi di semplificazione e trasparenza amministrativa in atto e per una più efficace azione regionale in tale ambito, i criteri di valutazione individuati fanno riferimento alle caratteristiche del soggetto proponente, in ordine all’esperienza dello stesso nella realizzazione di iniziative uguali o analoghe a quella proposta, alla sua rilevanza e rappresentatività territoriale, alla coerenza tra le finalità statutarie del proponente e l’iniziativa da realizzare nonché alla capacità di attivare sinergie tra più soggetti e tra pubblico e privato. Fanno riferimento inoltre alla qualità della proposta progettuale sotto il profilo della rilevanza culturale, delle ricadute nel territorio, della natura innovativa dell’iniziativa e del coinvolgimento del territorio nonché della valorizzazione del patrimonio culturale regionale. Infine sarà tenuta in debito conto la capacità finanziaria ed attuativa intesa quale capacità di autofinanziamento e capacità di attrarre ulteriori risorse oltre al sostegno derivante dalla compartecipazione pubblica.

Con il presente provvedimento, quindi, si propongono all’approvazione della Giunta regionale, le modalità di presentazione e i criteri di valutazione delle proposte progettuali che soggetti pubblici e privati possono presentare all’attenzione dell’Amministrazione regionale - di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - per la realizzazione condivisa, in attuazione delle politiche regionali di settore, di manifestazioni ed eventi, di interesse regionale, che sostituiscono le precedenti approvate con DGR n. 2018 del 30/12/2019.

In relazione alla programmazione delle attività riferite al 2021, il relatore propone di tenere comunque in considerazione le istanze già pervenute alla data di adozione del presente provvedimento, fatta salva la possibilità per il richiedente di integrare la documentazione presentata, direttamente o su richiesta dell’Amministrazione.

Sulla base dei criteri predeterminati verrà condotta l’attività istruttoria finalizzata all’individuazione da parte della Giunta regionale delle proposte di interesse regionale alla cui realizzazione la Regione partecipa anche attraverso una compartecipazione finanziaria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 08/09/1978, n. 49;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”;

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40 “Legge di stabilità regionale 2021”;

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 “Bilancio di previsione 2021-2023”;

VISTA la DGR n. 1839 del 29 dicembre 2020 “Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di

Previsione 2021-2023”;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 8 gennaio 2021, n. 1 di approvazione del 

Bilancio finanziario gestionale 2021-2023; 

VISTA la DGR n. 30 del 19 gennaio 2021 “Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023”;

VISTO l’art. 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificato dalla Legge regionale 17 maggio 2016, n. 14;

VISTA la D.G.R. n. 2018 del 30/12/2019, che ha approvato le modalità di presentazione e i criteri per la valutazione di proposte progettuali di cui alla Legge regionale n. 49 del 08/09/1978;

CONDIVISE le valutazioni espresse in narrativa;

delibera

  1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
  2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, le “Modalità di presentazione e criteri per la valutazione di proposte progettuali - Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 – Iniziative dirette” di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di dare atto che, per le attività riferite all’anno 2021, verranno comunque tenute in considerazione anche le proposte pervenute antecedentemente alla data di approvazione del presente provvedimento, fatta salva la possibilità per il proponente di integrare la documentazione presentata, direttamente o su richiesta dell’Amministrazione;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell’esecuzione del presente provvedimento e di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente atto, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_348_21_AllegatoA_444501.pdf

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