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Materia: Mostre, manifestazioni e convegni
Deliberazione della Giunta Regionale n. 85 del 02 febbraio 2021
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. (Legge Regionale n. 7/2016 art. 18 3 comma). Approvazione criteri, per la presentazione e valutazioni delle richieste e modelli di istanze.
Con il presente atto si approvano la nuova disciplina dei criteri, modalità procedurali e tempistiche per la presentazione e valutazione delle richieste e i modelli di istanza volti all’inserimento e finanziamento di iniziative nell’Elenco dei Grandi Eventi della programmazione regionale.
Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
Ai sensi dell’art. 18, L.R. 7/2016, la Regione «definisce e sostiene un programma di iniziative inerenti a eventi o manifestazioni dalla spiccata risonanza pubblica a livello nazionale o internazionale» e, in virtù di ciò, «individua con propri atti gli eventi e manifestazioni che […] si qualificano come Grandi Eventi della programmazione regionale». Il succitato articolo prevede, inoltre, che «la Giunta Regionale, sentita la competente commissione, adotta il programma regionale inerente i Grandi Eventi comprensivo del piano finanziario».
La promozione dei principali Grandi Eventi programmati dalla Regione nel triennio 2020 – 2022 viene indicata quale obiettivo del Documento Economico e Finanziario Regionale DEFR, previsto all’interno della Missione 1, Programma 01.11.
Annualmente con Deliberazione di Giunta Regionale viene approvato il Programma dei Grandi Eventi: detto Programma potrà comunque subire variazioni dettate dalla rilevanza pubblica delle iniziative e dalla [loro] sostenibilità in termini temporali, finanziari e organizzativi.
Alla luce del notevole aumento, intervenuto durante la scorsa legislatura, delle richieste presentate da vari enti, associazioni, istituzioni pubbliche e soggetti privati, volte all’inserimento di iniziative nel Programma regionale dei Grandi Eventi si rende ancor più opportuno, meglio dettagliare i criteri sulla base dei quali verrà determinata la partecipazione finanziaria della Regione del Veneto alle iniziative di cui all'art. 18, comma 3, L.R. 7/2016, criteri già utilizzati quale prassi consolidata negli esercizi precedenti dall'amministrazione regionale.
Oltre ai criteri dovranno essere definite procedure e tempistiche per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti interessati, che verranno valutate da parte della Struttura preposta elementi tutti contenuti nell’ Allegato A) al presente provvedimento che ne costituisce parte integrale e sostanziale.
I criteri di valutazione delle richieste ivi previsti tengono conto delle finalità e delle definizioni di Grande Evento della programmazione regionale, come previste dal summenzionato art. 18, L.R.7/2016, sia sotto il profilo soggettivo della qualificazione del richiedente, che sotto il profilo oggettivo della qualificazione dell’iniziativa per cui viene richiesto il finanziamento.
Restano escluse dall’applicazione del presente provvedimento le diverse iniziative che l’Amministrazione regionale ritiene, d’ufficio, di promuovere ed inserire nell’ambito della programmazione regionale dei Grandi Eventi, in quanto ex se rispondenti alle finalità previste dalla normativa soprarichiamata, e che verranno sottoposte, per il relativo parere ex art. 18, L.R. 7/2016, alla competente Commissione del Consiglio regionale del Veneto unitamente alle iniziative e ritenute ammissibili dalla Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, struttura competente per materia.
Si ritiene al fine di agevolare l’istruttoria delle pratiche di aggiornare i modelli per le istanze di inserimento, finanziamento e liquidazione che si riportano negli Allegati B), C), D) e che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.
Sono fatte salve le istanze di inserimento già presentate alla data di adozione del presente provvedimento e che si svolgeranno nel corso del corrente anno. Le stesse rimangono comunque soggette alle regole procedurali fissate per le fasi successive alla presentazione dell’istanza stessa;
Si demanda, infine, a successivi atti del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, l’assunzione dei conseguenti impegni di spesa per le iniziative che verranno così inserite nel Programma.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO l’art 2, co. 2 della Legge Regionale n. 54 del 31.12.2012;
VISTO l’art. 18, L.R. 23.02.2016, n. 7 "Legge di stabilità 2016";
VISTA la Legge Regionale n. 46 del 25.11.2019;
VISTA la DGR 1226 del 01.09.2020 "Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. Ulteriore rimodulazione elenco dei Grandi Eventi a seguito della emergenza epidemiologica dovuta al Covid 19 ed integrazione ripartizione della spesa regionale per l'Esercizio finanziario 2020. DGR 887/2020. Deliberazione/CR n. 102 del 18.08.2020";
delibera
(seguono allegati)
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