Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 19 del 09 febbraio 2021


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 77 del 26 gennaio 2021

Disciplina dell'organizzazione delle misure compensative, finalizzate al riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale in regime di stabilimento, ai sensi dell'articolo 22 del D. lgs. n. 206/ 2007 e dell'articolo 3 della L. n. 97/2013, nonché all'iscrizione nell'elenco regionale delle guide turistiche di cui all'articolo 83 della L.R. n. 33/2002.

Note per la trasparenza

con il presente provvedimento, si disciplina il procedimento di verifica delle conoscenze professionali, per consentire alla guida turistica, abilitata all’estero, di esercitare stabilmente in Italia la sua professione, nonché di iscriversi nell’elenco regionale delle guide turistiche.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La Legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di Turismo” agli articoli 82 e seguenti definisce e disciplina le professioni turistiche di guida turistica, accompagnatore turistico, animatore turistico e guida naturalistico-ambientale.

L’art. 9, comma 6 della Legge regionale 20 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018”, ha modificato l’art. 83 della L.R. n. 33/2002, attribuendo alla Giunta regionale e non più alle Province la funzione della tenuta degli elenchi delle professioni turistiche.

Ai sensi del numero 1 della lettera b) comma 1 art. 83 della L.R. n. 33/2002 negli elenchi delle professioni turistiche sono iscritti d’ufficio i soggetti che hanno conseguito l’abilitazione a seguito di superamento dell’esame.

Per quanto riguarda l’esercizio della professione di guida turistica nazionale da parte di cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea, che intendono svolgere le attività di guida turistica, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 9.11.2007 n. 206 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania”.

In particolare, l’articolo 1, comma 1 bis del suddetto D.Lgs.n. 206/2007, disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, al fine di permettere, al titolare di tali qualifiche, di esercitare in un altro Stato membro, la professione corrispondente, per l'accesso ad una professione regolamentata sul territorio nazionale, nonché i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro.

Si ricorda, in particolare, che, relativamente alla professione di guida turistica, il comma 1 dell’articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, così dispone:

“1. L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale”.

Attualmente il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in attuazione del citato Decreto Legislativo, ai fini del riconoscimento del titolo di guida turistica conseguito in un altro Stato Membro dell’Unione Europea dai professionisti in libertà di stabilimento in Italia, dopo aver accertato la completezza della documentazione presentata dall’interessato, approva un proprio provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica, ai sensi dell’articolo 22 del D. Lgs. n. 206/2007.

Ai sensi del citato articolo 22 del D. Lgs n. 206/2007, il riconoscimento della qualifica professionale può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, nel caso in cui la formazione ricevuta riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia.

In particolare, le misure compensative per le guide turistiche abilitate all’estero sono determinate con Decreto del citato Ministero competente per il Turismo che, alternativamente, individua l’esame orale o il tirocinio di adattamento, determinando altresì la Regione come ambito organizzativo di competenza.

Si ricorda che ciascuna delle suddette misure compensative intende verificare, nella guida turistica abilitata all’estero, la conoscenza del patrimonio artistico, culturale, naturale del territorio nazionale, nonché della legislazione nazionale in materia di turismo, al fine del rilascio dell’abilitazione a guida turistica nazionale, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 97/2013 .

A seguito del ricevimento di richieste di riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale in regime di stabilimento ai sensi del D.Lgs. n. 206/2007 e ss. mm. e dell’articolo 3 della L. n. 97/2013, è quindi necessario disciplinare l’organizzazione nel Veneto delle suddette misure compensative, anche ai fini dell’iscrizione dei soggetti abilitati, a seguito di superamento con esito positivo dell’esame orale o del tirocinio, nell’elenco regionale delle guide turistiche di cui all’articolo 83 della L.R. n. 33/2002.

Si propone, pertanto, di approvare:

  • nell’Allegato A, al presente provvedimento, : “La disciplina della misura compensativa, consistente in un esame orale per il riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale in regime di stabilimento, ai sensi del D.Lgs n. 206/2007 e ss.mm. e dell’articolo 3 della Legge n. 97/2013” ;
  • nell’Allegato B, al presente provvedimento, : “La disciplina della misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento con tutor, per il riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale in regime di stabilimento, ai sensi del D.Lgs n. 206/2007 e ss.mm. e dell’articolo 3 della Legge n. 97/2013";

Inoltre, si propone di incaricare il Direttore della Direzione regionale turismo, dell’esecuzione del presente provvedimento, quale organo tecnico, ai sensi degli articoli 4 e 13 della L. R. 31 dicembre 2012, n. 54, ampliando le competenze a lui assegnate dalla DGR n. 1997/2018, attribuendogli l’approvazione dei Decreti, definiti nell’Allegato A e nell’Allegato B al presente provvedimento.

Tutto ciò premesso e considerato si propone l’adozione del seguente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI la Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013; la Legge 6 agosto 2013, n. 97; l’articolo 22 del D. lgs. n. 206/2007; la L.R. n. 33 del 4 novembre 2002; la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012; la DGR n. 1997/2018;

delibera

  1. di considerare le premesse e gli Allegati A e B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, per i motivi citati in premessa, nell’Allegato A al presente provvedimento, la disciplina della misura compensativa consistente in un esame orale, per il riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale in regime di stabilimento ai sensi del D.Lgs n. 206/2007 e ss.mm.;
  3. di approvare, per i motivi citati in premessa, nell’Allegato B al presente provvedimento, la disciplina della misura compensativa consistente in un tirocinio di adattamento con tutor, per il riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale in regime di stabilimento ai sensi del D.Lgs n. 206/2007 e ss.mm.;
  4. di incaricare il Direttore della Direzione regionale turismo, dell’esecuzione del presente provvedimento, come precisato in premessa;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, sul sito istituzionale della Regione Veneto e sul portale del turismo.

(seguono allegati)

Dgr_77_21_AllegatoA_440027.pdf
Dgr_77_21_AllegatoB_440027.pdf

Torna indietro