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Materia: Bilancio e contabilità regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 19 gennaio 2021
Autorizzazione per l'esercizio finanziario 2021 all'anticipazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. Art. 14 della L.R. 29.12.2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".
Con il presente provvedimento si autorizza il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti ad assumere per l’esercizio 2021 gli impegni di spesa e ad effettuare le conseguenti liquidazioni nei limiti dell’importo complessivo massimo di Euro 132.665.226,87 a carico dei capitoli n. 104088 e n. 101860, nelle more degli accertamenti delle entrate da disporre nel collegato capitolo di entrata statale vincolato n. 101250, ai sensi dell’art. 53 e delle prescrizioni al punto 3 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Il settore dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario e automobilistico e di navigazione lagunare viene finanziato, a decorrere dal 2013, principalmente dalle risorse erariali rinvenienti dal “Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario” nelle Regioni a statuto ordinario, istituito dall’art. 16-bis del Decreto-Legge 06.07.2012, n. 95, come sostituito dal comma 301, dell’art. 1 della Legge n. 228 del 24.12.2012 cd. Legge di Stabilità 2013.
I criteri e le modalità con cui dette risorse erariali vengono ripartite e trasferite alle Regioni a statuto ordinario sono stati disciplinati con DPCM dell’11.03.2013, modificato ed integrato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7.12.2015 e del 26.05.2017.
Il successivo D.L. n. 50 del 24.04.2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21.06.2017, ha definito nuovi principi da adottare per la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario (FNT), alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina, demandando a successivi decreti attuativi, non ancora adottati, la definizione dei criteri di implementazione.
Inoltre, il comma 4 dell’art. 27 del predetto D.L. n. 50 del 24.07.2017 ha stabilito che entro il 15 gennaio di ciascun anno, sia ripartito tra le Regioni, a titolo di anticipazione, l’ottanta per cento dello stanziamento del Fondo sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna Regione l’anno precedente, da effettuarsi con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Lo stesso art. 27 ha altresì stabilito che il riparto definitivo sia effettuato entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare sentita la Conferenza Unificata e previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi predisposto dalle Ragioni a statuto ordinario.
Il protrarsi del termine di perfezionamento del provvedimento interministeriale di anticipazione delle risorse alla Regione determina rilevanti criticità inerenti sia la necessità di rispettare le scadenze per il trasferimento delle risorse agli Enti locali fissate dalla L.R. n. 25/1998, fondamentali per garantire la copertura degli oneri dei contratti di servizio sottoscritti dagli Enti stessi con le aziende affidatarie dei servizi, sia la necessità di rispettare i termini di pagamento dei corrispettivi fissati nei contratti di servizio per il trasporto pubblico ferroviario.
Il Consiglio regionale è intervenuto quindi con l’art. 14 della L.R. 29.12.2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”, ad autorizzare la Giunta regionale ad anticipare annualmente, nei limiti delle proprie disponibilità di cassa, nelle more dell’anticipazione della quota dello stanziamento del Fondo nazionale, un importo non superiore al limite massimo di quattro dodicesimi della quota del Fondo Nazionale attribuita alla Regione del Veneto nell’anno precedente, con gli obiettivi precipui di:
Per gli anni 2018, 2019 e 2020 è stata data attuazione alla richiamata disposizione normativa regionale con deliberazioni della Giunta regionale n. 130 del 07.02.2018, n. 110 del 05.02.2019 e n. 91 del 27.01.2020.
Si tratta ora di provvedere ad analoga operazione per l’esercizio finanziario 2021.
Tenuto conto che la quota complessivamente assegnata al Veneto per l’esercizio 2020 con decreti interministeriali MIT-MEF perfezionati entro la data del 31.12.2020 è ammontata ad Euro 397.995.680,62, di cui:
e che tale importo complessivo è stato accertato in bilancio con decreti del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti n. 97 del 06.04.2020 e n. 402 del 17.12.2020, l’importo massimo per il quale si autorizza l’anticipazione è pari ad un totale di Euro 132.665.226,87.
La predetta anticipazione dovrà essere ripartita tra le due modalità di trasporto pubblico in proporzione ai finanziamenti attribuiti nell’anno precedente a ciascuna modalità.
L’importo di Euro 132.665.226,87 dovrà essere pertanto suddiviso nel modo seguente:
L’erogazione del finanziamento complessivo di Euro 86.550.733,88 a favore degli Enti Locali per i servizi minimi di trasporto pubblico locale dovrà avvenire, ai sensi dell’art. 32, c. 4 della L.R. 25/1998, in rate mensili anticipate, mentre l’erogazione dei corrispettivi contrattuali per Euro 46.114.492,99 dovrà avvenire per il tramite di Infrastrutture Venete S.r.l. ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1854 del 06.12.2019 di attuazione della L.R.14.11.2018, n. 40.
A tal proposito occorre ricordare che, ai sensi e per gli effetti della L.R. 40/2018 e della D.G.R. n. 1854 del 06.12.2019, la società regionale Infrastrutture Venete S.r.l. è subentrata a far data dal 01.01.2020 alla Regione del Veneto nella titolarità e nella gestione dei contratti di servizio in essere relativi al servizio ferroviario regionale e locale e precisamente nel Contratto di servizio anni 2018-2032 stipulato dalla Regione con Trenitalia S.p.A. in data 11.01.2018 (CIG 7348381BD3) e nel Contratto con Sistemi Territoriali S.p.A. per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale sulle linee Adria-Mestre, Rovigo – Chioggia e Rovigo – Verona e per la gestione della Rete e dei beni della linea Adria – Mestre Periodo 01/01/2016 - 31.12/2019 (CIG 66256993C8), prorogato, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. n. 1590 del 29.10.2019, entro il termine massimo del 31.12.2022, limitatamente alla parte relativa al servizio di trasporto passeggeri, con atto di proroga del 05.02.2020.
Pertanto, la Regione, in ossequio a quanto disposto dall’art. 4, c. 2 della L.R. 40/2018, è tenuta a trasferire, in misura adeguata e nei tempi coerenti, alla società regionale Infrastrutture Venete S.r.l. le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni pubbliche in materia di trasporto pubblico locale ferroviario ad essa delegate nell’interesse generale, in totale autonomia ed in assenza di vincolo sinallagmatico.
Ai sensi del punto 5 della succitata D.G.R. 1854/2019 i trasferimenti devono avvenire in tempi coerenti con lo svolgimento delle attività oggetto di delega e quindi in tempi adeguati al rispetto delle scadenze contrattuali.
Ora, alla luce quindi dell’approvazione, con Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 41, del Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, con Delibera di Giunta regionale n. 1839 del 29 dicembre 2020 del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 e con decreto n. 1 dell’8 gennaio 2021 del Segretario generale della Programmazione del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, si tratta di autorizzare il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti alle fasi della gestione contabile delle spese dell’impegno e della liquidazione per l’importo complessivo massimo di Euro 132.665.226,87, ai sensi degli artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e degli artt. 42 e 44 della L.R. 29.11.2001, n. 39, con imputazione alle dotazioni dei capitoli di spesa n. 101860 e n. 104088, nelle more degli accertamenti di entrata da disporre ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e dell’art. 38 della L.R. 39/2001, a valere sul correlato capitolo di entrata n. 101250.
Va segnalato che in forza della predetta delega interorganica alla società regionale Infrastrutture Venete S.r.l. è stato istituito in bilancio a partire dall’esercizio finanziario 2020 nel Programma 1001 – Trasporto ferroviario, Titolo 1 il capitolo di spesa n. 104088 “Fondo per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario – trasferimenti correnti (art. 1, c. 301, L. 24/12/2012, n. 228 – artt. 37, 38, L.R. 05/04/2013, n. 3)” in sostituzione del capitolo di spesa n. 101807 “Fondo per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario (art. 1, c. 301, L. 24/12/2012, n. 228 – artt. 37, 38, L.R. 05/04/2013, n. 3)”, tenuto conto della modifica del macroaggregato di spesa da “acquisto di beni e servizi” (macroaggregato 103) a “trasferimenti correnti” (macroaggregato 104).
Con nota prot. n. 4065 del 7.01.2021 il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, titolare di budget dei capitoli di spesa interessati, ha richiesto alla competente Direzione Bilancio e Ragioneria la sussistenza della disponibilità di cassa per procedere con l’operazione contabile autorizzata dal Consiglio regionale, al fine di assicurare anche per il corrente esercizio finanziario la necessaria liquidità alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, garantendo contestualmente la continuità e la regolarità dei servizi stessi.
L'anticipazione di liquidità in parola per l'anno in corso risulta particolarmente significativa, atteso il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle relative misure preventive e di contenimento della pandemia adottate dalle istituzioni nazionali e regionali che inevitabilmente incidono in termini di riduzione dei ricavi da traffico per gli operatori economici del settore.
Con nota prot. n. 7523 del 08.01.2021 il Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria ha confermato la disponibilità di cassa occorrente per le suddette anticipazioni.
Si evidenzia infine che la garanzia dell’esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale automobilistici e lagunari e l’assicurazione degli adeguati standard qualitativi del servizio di trasporto pubblico ferroviario costituiscono obiettivi della programmazione regionale di cui al vigente Documento di economia e di finanza regionale (DEFR 2021-2023) assegnati alla Direzione Infrastrutture e Trasporti con Decreto n. 2 dell’11.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
Visto l’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come sostituito dal comma 301 dell’art. 1 della Legge 228 del 24.12.2012;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ed in particolare l’art. 27;
Vista la L.R. 30.10.1998, n. 25 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. 29.11.2001, n. 39 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. 31.12.2012, n. 54, come modificata dalla L.R. 17.05.2016, n. 14;
Vista la L.R. 29.12.2017, n. 45 ed in particolare l’art. 14;
Vista la L.R. 14.11.2018, n. 40 come modificata dall’art. 16 della L.R. n. 39 del 29.12.2020;
Vista la D.G.R. n. 845 del 30.06.2020;
Vista la D.G.R. n. 1839 del 29.12.2020;
Visto il Decreto n. 1 dell’8.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione;
Visto il Decreto n. 2 dell’11.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione;
Visto l’art. 2, comma 2 lett. a) e b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
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