Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 189 del 04 dicembre 2020


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1589 del 17 novembre 2020

Emergenza COVID-19. Disposizioni per la gestione dell'emergenza epidemiologica nelle Strutture residenziali per anziani non autosufficienti.

Note per la trasparenza

Il provvedimento nel prendere atto delle difficoltà registrate nell’individuazione di figure idonee a ricoprire il ruolo di Direttore Sanitario delle Strutture per anziani non autosufficienti sospende l’efficacia della DGR n. 1243/2020 fino al 31 Dicembre 2021 e stabilisce, in questa fase emergenziale, un rafforzamento delle attività di controllo esterno attraverso il medico coordinatore. Propone, infine, che le funzioni di Sovrintendente Sanitario Provinciale vengano individuate nell’ambito dei CESP delle aziende ULSS del Veneto.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

In conseguenza dell’emergenza sanitaria, numerosi provvedimenti nazionali e regionali hanno introdotto misure urgenti riferibili anche ai Centri di Servizi per persone anziane non autosufficienti, funzionali al mantenimento dei servizi essenziali in condizioni di sicurezza e al contenimento della diffusione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2.

Tra questi, la DGR n. 782 del 16 Giugno 2020 all’Allegato C ha approvato il documento dal titolo “Sorveglianza strutture residenziali per non autosufficienti”, dando attuazione a quanto previsto dal DL n. 34 del 19 Maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che all’art. 1, comma 1 prevede l’organizzazione da parte delle regioni di “attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute delle persone assistite, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

La DGR n. 782/2020 ha provveduto ad organizzare l’attività di sorveglianza attiva modulandola su più livelli: “Sorveglianza ordinaria”, “Sorveglianza con epidemia in atto” e “Sorveglianza in situazione di particolare criticità dell’epidemia”.

Con riferimento al livello di “Sorveglianza ordinaria” il provvedimento rileva l’opportunità di inserire nei Centri di Servizi per persone anziane non autosufficienti la presenza di una figura direzionale con profilo sanitario per implementare il livello di prevenzione e protezione agli ospiti e agli operatori e, a tal fine, introduce la figura del “Direttore sanitario di Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti”, quale responsabile di “ogni aspetto igienico organizzativo in ambito sanitario, a garanzia del sistema delle unità di offerta presenti nel Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti”, con il compito di svolgere “ogni attività di indirizzo, gestione e vigilanza ritenuta necessaria al governo del sistema igienico sanitario e di tutela della salute e igiene pubblica all’interno del Centro”. Con DGR n. 1243 dell’1 Settembre 2020 vengono fornite ulteriori specificazioni riferibili alla figura del “Direttore Sanitario dei Centri di Servizi per persone anziane non autosufficienti”, stabilendo, in particolare, che tale figura venga nominata dalle strutture residenziali accreditate entro 180 giorni dalla pubblicazione della medesima DGR n. 1243/2020 (BUR n. 139 del 15 Settembre 2020) e comunicata tempestivamente all’Azienda ULSS territorialmente competente, disponendo per l’operatività della previsione che “sia aggiornato lo schema tipo dell’accordo contrattuale approvato con DGR n. 1231/2018”.

Con riferimento al livello di “Sorveglianza in situazione di particolare criticità dell’epidemia” il provvedimento introduce la figura del “Sovrintendente Sanitario Provinciale per l’emergenza COVID-19” nel settore degli anziani non autosufficienti, con funzioni di coordinamento operativo tra gli uffici regionali e i vari enti presenti sul territorio, quali la Direzione Protezione Civile, le Direzioni dell’Area Sanità e Sociale, in particolare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria e la Direzione Servizi Sociali, Azienda Zero, le Aziende ULSS, le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA), i Prefetti, le amministrazioni provinciali e comunali e i Centri di Servizi accreditati e altri eventuali. Ai Sovraintendenti Sanitari spetta il compito di monitorare l’andamento dei contagi COVID-19 nei Centri di Servizi ubicati nell’ambito territoriale di competenza per la gestione delle situazioni “non efficacemente affrontabili in autonomia dalle singole strutture, con le misure di contenimento e isolamento da esse già previste”. La deliberazione in argomento prevede che l’incarico di “Sovrintendente Sanitario Provinciale per l’emergenza COVID-19” venga affidato ad uno dei Direttori Sanitari dei Centri di Servizi per persone anziane non autosufficienti presenti nel territorio della Provincia.

I livelli di Sorveglianza richiamati si integrano con il livello di “Sorveglianza con epidemia in atto” finalizzato alla definizione di un “Piano di Sanità Pubblica” specifico per le strutture residenziali in oggetto che riguardi, in particolare, “l’isolamento dei pazienti, la gestione dei DPI e la gestione del personale”, da attuare a cura del Direttore dei Servizi Socio Sanitari, che dovrà contenere le indicazioni che emergono dalla “Valutazione del rischio” redatta dal Servizio Igiene e Sanità pubblica (SISP), dall’UO Cure Primarie e dai Servizi Sociali, con azioni che potranno anche prevedere l’intervento delle USCA e/o di team di medici specialisti o altre azioni specifiche.

Dalle attività ricognitive compiute ad oggi è stata rilevata una diffusa difficoltà, da parte delle strutture residenziali, ad individuare soggetti idonei a rivestire il ruolo di “Direttore Sanitario di Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti”. Difficoltà conseguente alla carenza strutturale di laureati in medicina rispetto al reale fabbisogno espresso dal SSN già in relazione all’ordinario turn over ma che si è venuta di recente ad aggravare in modo significativo a seguito degli ulteriori fabbisogni e reclutamenti straordinari di personale medico resisi necessari per far fronte al generale potenziamento del servizio sanitario, sia in ambito ospedaliero che territoriale, finalizzato a contenere gli effetti negativi dell’emergenza sanitaria in atto le cui curve di contagio e di utilizzo delle strutture ospedaliere mostrano, proprio nell’attuale fase emergenziale, una preoccupante ripresa alla crescita. In tale contesto di carenza strutturale di personale medico unita alle nuove intervenute attività programmate e in corso di implementazione ai fini della gestione sanitaria dei maggiori livelli di circolazione e di manifestazione clinica dell’epidemia che si stanno sperimentando risulta, come da riscontri agli atti, inevitabilmente ristretto il campo dei possibili candidati al ruolo di “Direttore Sanitario di Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti”.

Considerato quanto sopra, stante l’assoluta necessità di provvedere il più celermente possibile all’attivazione di tale funzione all’interno delle strutture residenziali per non autosufficienti, anche con modalità alternative e in via anticipata rispetto alle iniziali previsioni della DGR n. 1243/2020, divenute non più compatibili proprio in relazione alla intervenuta ripresa in crescita e generalizzata delle infezioni da virus SARS-CoV-2, con il presente provvedimento si propone di sospendere l’efficacia della DGR n. 1243/2020 fino al 31/12/2021, salve disposizioni definitive, e di stabilire che:

  • le funzioni previste in capo al “Direttore Sanitario di Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti” rimangono nella responsabilità dei Centri di Servizi, che vi provvedono;
  • in questa fase, sia assicurato un rafforzamento delle attività di controllo esterno, già previsto da precedenti disposizioni regionali, avendo riguardo anche alle verifiche circa il “governo igienico sanitario e di tutela della salute e igiene pubblica” messo in atto in tali strutture e riferito alle indicazioni aziendali impartite a seguito della Valutazione del rischio specifico di struttura e contenute nel Piano di Sanità Pubblica aziendale;
  • detto rafforzamento della funzione di controllo esterno avvenga attraverso il coinvolgimento dei medici coordinatori individuati e incaricati dalle aziende ULSS tra i propri dirigenti medici ai sensi della DGR n. 1231 del 14 Agosto 2018 (art. 4 dell’Allegato A).

In tale linea i controlli in capo ai medici coordinatori rientrano nel quadro delle attività di sorveglianza attiva circa l’adempimento da parte dei medesimi Centri di Servizi delle indicazioni fornite agli stessi Centri dal team costituito dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, dall’UO Cure Primarie e dai Servizi Sociali nella Valutazione del rischio di struttura ai fini della redazione del Piano di Sanità Pubblica aziendale.

Per quanto riguarda la funzione del Sovrintendente Sanitario Provinciale ai fini della “Sorveglianza in situazione di particolare criticità dell’epidemia”, si propone di attribuire la responsabilità della stessa, per area territoriale di riferimento, in capo ai Comitati aziendali per l’Emergenza in Sanità Pubblica (CESP), di cui alle DGR n. 443 del 20 Marzo 2012 e n. 782 del 16 Giugno 2020, delle aziende ULSS del Veneto. Stante la particolarità della funzione si prevede la collaborazione dei Direttori dei Servizi Socio Sanitari delle medesime Aziende, nonché dei Direttori di Distretto. Nello svolgimento di tale funzione i CESP delle aziende ULSS sono tenuti ad operare in stretto coordinamento ai fini di una ottimale gestione degli interventi sul territorio regionale “in relazione all’effettiva esigenza dettata dall’evolversi della situazione epidemiologica in atto”.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.lgs. n. 502 del 30 Dicembre 1992;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 e del 7 Ottobre 2020;

VISTI i DL n. 6 del 23 Febbraio 2020, n. 18 del 17 Marzo 2020, convertito dalla Legge n. 27 del 24 Aprile 2020, n. 34 del 19 Maggio 2020, convertito dalla Legge n. 77 del 17 Luglio 2020, n. 83 del 30 Luglio 2020 e n. 149 del 9 novembre 2020;

VISTI i DPCM del 12 Gennaio 2017, 8 Marzo 2020, 11 Marzo 2020, 10 Aprile 2020, 26 Aprile 2020, 17 Maggio 2020, 7 Agosto 2020, 13 Ottobre 2020, 18 Ottobre 2020 e 24 Ottobre 2020;

VISTA la LR n. 22 del 16 Agosto 2002;

VISTA la LR n. 48 del 28 Dicembre 2018;

VISTA l’art. 2, comma 2 della LR n. 54 del 31 Dicembre 2012;

RICHIAMATE le DGR n. 84/2007, n. 1133/2008, n. 1336/2017, n. 1438/2017, n. 1231/2018, n. 344/2020, n. 552/2020, n. 782/2020 e n. 1243/2020;

delibera

  1. di approvare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di stabilire che l’efficacia della DGR n. 1243 dell’1 Settembre 2020 venga sospesa fino al 31 Dicembre 2021, salve disposizioni definitive;
  3. di stabilire che:
  • le funzioni previste in capo al “Direttore Sanitario di Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti” rimangono nella responsabilità dei Centri di Servizi, che vi provvedono;
  • in questa fase, sia assicurato un rafforzamento delle attività di controllo esterno, già previsto da precedenti disposizioni regionali, avendo riguardo anche alle verifiche circa il “governo igienico sanitario e di tutela della salute e igiene pubblica” messo in atto in tali strutture e riferito alle indicazioni aziendali impartite a seguito della Valutazione del rischio specifico di struttura e contenute nel Piano di Sanità Pubblica aziendale;
  • detto rafforzamento della funzione di controllo esterno avvenga attraverso il coinvolgimento dei medici coordinatori individuati e incaricati dalle aziende ULSS tra i propri dirigenti medici ai sensi della DGR n. 1231 del 14 Agosto 2018 (art. 4 dell’Allegato A);
  1. di dare atto che i controlli esterni di cui al punto precedente stabiliti in capo ai medici coordinatori rientrano nel quadro delle attività di sorveglianza attiva circa l’adempimento da parte dei medesimi Centri di Servizi delle indicazioni fornite agli stessi Centri dal team costituito dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, dall’UO Cure Primarie e dai Servizi Sociali nella Valutazione del rischio di struttura ai fini del Piano di Sanità Pubblica aziendale;
  2. di dare mandato ai Direttori generali di modificare gli accordi contrattuali vigenti tra le aziende ULSS e i Centri di Servizi accreditati e contrattualizzati in conformità alle previsioni di cui ai punti precedenti;
  3. di attribuire la responsabilità della funzione di Sovrintendente Sanitario Provinciale, ai fini della “Sorveglianza in situazione di particolare criticità dell’epidemia”, in capo ai Comitati aziendali per l’Emergenza in Sanità Pubblica (CESP), di cui alle DGR n. 443 del 20 Marzo 2012 e n. 782 del 16 Giugno 2020, delle aziende ULSS del Veneto; alle attività dei CESP collaborano i Direttori dei Servizi Socio Sanitari delle medesime Aziende e i relativi Direttori di Distretto;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. che ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della presente delibera ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna indietro