Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1363 del 16 settembre 2020
Procedimenti di rilascio e rinnovo dell'accreditamento istituzionale: determinazioni attuative della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 e previsioni per l'anno 2020 sui procedimenti riferiti a soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.
Col presente provvedimento si individuano i termini e le modalità per la gestione dei procedimenti di rilascio e di rinnovo dell’accreditamento istituzionale in fase di prima attuazione della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 dopo la novella legislativa di cui alla L.R. 24 gennaio 2020, n. 1. Inoltre si formulano particolari previsioni per l’anno 2020 sui procedimenti riferiti a soggetti privati o assimilabili che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 e s.m.i. la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8 ter e quater del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.
Tale norma regionale rappresenta:
A - Scansione procedimentale e termine finale
La L.R. n. 22 del 16 agosto 2002, all’art. 19 quater introdotto dalla recente novella dell’art. 12 della L.R. 24 gennaio 2020 n. 1, affida alla Giunta regionale il compito di stabilire “con proprio provvedimento, i termini di conclusione della procedura di rilascio e rinnovo dell’accreditamento”. Considerata la complessità dell’articolazione del procedimento di accreditamento istituzionale che coinvolge plurimi soggetti istituzionali, come prevista dallo stesso art. 19 co. 1, si propone di fissare in 180 giorni il termine di conclusione del procedimento.
L’ambito di applicazione del presente provvedimento riguarda:
- soggetti che ergano prestazioni sanitarie, di competenza dell’U.O. Legislazione sanitaria e accreditamento:
- soggetti che erogano prestazioni socio sanitarie, di competenza della Direzione servizi sociali:
Area anziani:
Area disabili
Area minori:
Dipendenti da Sostanze d’abuso
B - Procedimenti di rilascio e rinnovo. Determinazioni 2020.
Allo stato attuale, censite le domande di rilascio e rinnovo dell’accreditamento istituzionale pervenute nel 2020, preso atto della normativa nazionale introdotta a seguito dell’insorgere e dell’evolversi dell’emergenza Covid-19 nonché delle conseguenti disposizioni organizzative determinate dalla necessità di attuare scelte di sanità pubblica volte a garantire le idonee misure di contenimento assunte dalla Regione Veneto e dal SSR, si ritiene opportuno formulare alcune determinazioni riferite alle modalità di gestione dei procedimenti di rilascio e di rinnovo dell’accreditamento istituzionale a soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie. Si precisa che ai fini di detti procedimenti, sono da ritenersi assimilabili ai soggetti privati tutti quelli che non appartengono alla categoria dei soggetti pubblici che compongono il SSR inteso in senso stretto, formato da Aziende Ulss, Aziende Ospedaliere e Istituto Oncologico Veneto. Quindi, rientrano nell’ambito di applicazione del presente provvedimento anche, a titolo di esempio, le I.P.A.B., le istituzioni di Comuni, le società a partecipazione pubblica e altri soggetti che, pur pubblici o a partecipazione pubblica, non rientrano nel SSR inteso in senso stretto, come sopra descritto.
In tale quadro, per l’anno 2020, si propone quanto segue:
B.1 Istanze di rilascio di accreditamento da parte di soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.
L’ art. 19 della L.R. n. 22/2002, al co.1 quinquies, prevede che le “istanze di rilascio di accreditamento riferite a nuovi soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie sono presentate con cadenza triennale”. In attuazione di detta previsione e in considerazione del fatto che nuovi accreditamenti sono già stati rilasciati a valere dal 2020, eventuali istanze di rilascio dell’accreditamento presentate nel 2020 saranno prese in considerazione nell’anno 2022, a valere dall’anno 2023, previa manifestazione di conferma di interesse e pubblicazione dell’avviso previsto dal medesimo comma.
Tale previsione riguarda sia strutture che erogano prestazioni sanitarie, sia strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie.
Si precisa che le istanze di rilascio di accreditamento ricomprendono le seguenti fattispecie:
In relazione alle istanze già presentate la restituzione dell’onere eventualmente già versato potrà essere richiesta ad Azienda Zero.
Sono fatte salve le procedure avviate o da avviare in coerenza con le previsioni programmatorie riferite a:
B.2 Istanze di rinnovo dell’accreditamento istituzionale, anno 2020.
Si propone che le strutture accreditate che erogano prestazioni sanitarie e socio sanitarie in scadenza nell’anno 2020, ove non siano prorogate ai sensi di quanto di seguito previsto, presentino eventuale istanza di rinnovo entro il 15 ottobre 2020.
Il rinnovo sarà rilasciato in continuità con l’accreditamento attuale.
B.2.1 Istanze di rinnovo dell’accreditamento istituzionale riferite a soggetti accreditati per l’erogazione di prestazioni sanitarie. Determinazioni per l’anno 2020
Si propone la proroga fino al 31 dicembre 2021 della validità dell’accreditamento vigente in capo ai soggetti accreditati in scadenza nell’anno 2020 quali erogatori di prestazioni sanitarie ricompresi nelle categorie sopra indicate.
Si propone che la proroga proposta con riferimento ai soggetti accreditati al rilascio della diagnosi e della certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento DSA sia subordinata al permanere dell’effettivo fabbisogno anche per l’anno 2021, come attestato a cura delle Aziende U.l.s.s.
Fanno eccezione a detta proposta di proroga della validità dell’accreditamento istituzionale:
B.2.2 Istanze di rinnovo dell’accreditamento istituzionale riferite a soggetti accreditati per l’erogazione di prestazioni sociosanitarie. Determinazioni per l’anno 2020
Le strutture accreditate che erogano prestazioni socio sanitarie in scadenza nell’anno 2020, devono presentare istanza di rinnovo entro il 15 ottobre 2020. L’accreditamento attuale è prorogato fino alla conclusione del procedimento di rinnovo.
Si rammenta che l’’autorizzazione all’esercizio in corso di validità è condizione minima necessaria per il mantenimento dell’accreditamento istituzionale.
Per i procedimenti regolati dal presente provvedimento, nelle more della piena assunzione da parte di Azienda Zero della funzione di verifica quale Organismo Tecnicamente Accreditante anche per le strutture che erogano prestazioni socio sanitarie di competenza della Direzione servizi sociali, le Aziende Ulss proseguono nello svolgimento della relativa attività per tutto il 2020.
Per ragioni di efficacia ed economicità procedimentale, si propone che i controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate in allegato alle istanze di accreditamento o di rinnovo dell’accreditamento istituzionale siano svolti dalle Aziende U.l.s.s. su tutti i soggetti accreditati al momento della stipula dell’accordo contrattuale, secondo le modalità e il report di rendicontazione di cui alla DGR n. 1266 del 3 settembre 2019 “Linee guida per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale del Veneto 2019-2021 approvato con DGR n. 63 del 29 gennaio 2019”. Analoga verifica sarà svolta a cura delle Aulss, come previsto dalla disciplina nazionale, con riferimento all’accertamento delle incompatibilità. Le risultanze degli esiti di detti controlli saranno comunicati alla Regione per il seguito di competenza.
Alla luce delle motivazioni sopra esposte si propone di adottare per l’anno 2020 le determinazioni sopra esposte sui procedimenti di rilascio e rinnovo dell’accreditamento riferite ai soggetti privati e assimilati.
Si dà atto che il rilascio dell’accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le Aziende Ulss e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie e procedimentali già stabilite dalla Regione Veneto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge, n. 833 del 23 dicembre 1978 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
VISTO il Decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e ss. mm. ii.;
VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;
Vista la DGR n. 1145 del 5 luglio 2013” L.r. 23 novembre 2012, n. 43 e l.r. 16 agosto 2002, n. 22. prime determinazioni organizzative nell'ambito della segreteria regionale per la sanità conseguenti alla soppressione dell'agenzia regionale socio sanitaria (Arss)”;.
VISTA la DGR n. 1314 del 16 agosto 2016 “Area della dirigenza medica e veterinaria del SSR. Approvazione linee generali di indirizzo in materia di attività a pagamento ex articolo 58, commi 7, 9 e 10, del CCNL della dirigenza medico-veterinaria dell'8.06.2000, di esercizio dell'attività libero professionale in strutture private non accreditate ed al domicilio dell'assistito, nonché in materia di libera professione extramuraria”;
VISTA la DGR n. 1673 del 12 novembre 2018 “Programmazione del sistema di offerta residenziale extraospedaliera per la salute mentale. Deliberazione n. 59/CR del 28 maggio 2018”;
VISTA la DGR n. 614 del 14 maggio 2019 “Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale- Università di Padova, dell'Azienda Ospedale Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente pubblico "Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.r. 48/2018 "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13marzo 2019”;
VISTA la DGR n. 1266 del 03/09/2019 “Linee guida per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale del Veneto 2019-2021 approvato con DGR n. 63 del 29 gennaio 2019”;
VISTA la DGR n. 1437 del 1° ottobre 2019 “Approvazione posti letto strutture residenziali extraospedaliere area salute mentale relativi ai piani di massima delle Aziende Ulss. DGR 1673 del 12 novembre 2018”;
VISTA la DGR n. 344 del 17 marzo 2020 “Approvazione del Piano avente ad oggetto "Epidemia COVID-19: interventi urgenti di sanità pubblica";
VISTI l’art. 2, comma 2 e l’art. 4 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
Torna indietro