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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 134 del 01 settembre 2020


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1172 del 11 agosto 2020

Modalità di accertamento dei requisiti di direttore tecnico di agenzia viaggio e turismo nel Veneto, ai sensi dell'articolo 78 della legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002 e dell'articolo 37, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 11 del 13 giugno 2013.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approvano le modalità di accertamento dei requisiti per diventare direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo nel Veneto, in conformità alle leggi regionali n. 33/2002 e n. 11/2013, e si disciplinano i relativi procedimenti amministrativi.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" all’art. 78, commi 2 e 3, disciplina l’accertamento regionale dei requisiti dei Direttori tecnici, richiamando l’art. 29 del D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206, attuativo della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nell’Unione europea, demandando a deliberazione della Giunta regionale l’individuazione delle modalità e la documentazione necessaria per accertare la sussistenza dei citati requisiti, ai sensi del comma 4 del citato articolo 78.

In particolare, l’articolo 29 e l’Allegato IV, Lista II, n. 3 del citato D. Lgs. n. 206/2007 consentono il riconoscimento della qualifica di Direttore tecnico, se il richiedente dimostra l’esercizio effettivo dell’attività in una agenzia di viaggio in uno Stato membro dell’Unione europea, per un determinato periodo che varia dai tre ai sei anni, a seconda della posizione di lavoro autonomo o subordinato ricoperta e della partecipazione o meno alle relative attività di formazione professionale.

Si ricorda che l’originaria disposizione di cui all’articolo 78 della L.R. n. 33/2002 poneva le funzioni in materia di abilitazione del Direttore tecnico di agenzia di viaggio in carico alle Province.

L’articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”, modificando il citato articolo 78, ha trasferito tutte le funzioni in materia di abilitazione di Direttore tecnico dalle Province alla Regione.

Con conseguente deliberazione n. 1997 del 21 dicembre 2017, la Giunta regionale ha attributo le relative competenze amministrative alla Direzione Turismo e specificatamente:

-all’Unità Organizzativa regionale Veneto orientale, per le agenzie di viaggio con sede nei territori delle Province di Belluno, Treviso e della Città metropolitana di Venezia;

- all’Unità Organizzativa regionale Veneto occidentale, per le agenzie di viaggio con sede nei territori delle Province di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza.

In attuazione del suddetto trasferimento di funzioni alla Regione, si rende opportuna, ai sensi del comma 4 dell’articolo 78 della L.R. n. 33/2002, una deliberazione della Giunta regionale, disciplinante le modalità e la documentazione necessaria ad accertare, da parte degli Uffici regionali attualmente competenti, i requisiti e le condizioni di direttore tecnico di agenzia di viaggio, correlati  alla richiesta di apertura di una nuova agenzia o di variazioni successive inerenti la persona che ha la direzione tecnica della stessa.

La legge regionale n. 11 del 2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" disciplina agli articoli 37 e seguenti le agenzie di viaggio e turismo, definite come imprese turistiche, che organizzano viaggi o vendono pacchetti turistici in conformità agli articoli 32 e seguenti del Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 37 della citata legge regionale n. 11 del 2013, per l’apertura di un’agenzia di viaggio sono necessari i seguenti requisiti:

a) l’apertura annuale o apertura stagionale non inferiore ad almeno sei mesi consecutivi;

b) un direttore tecnico abilitato, in esclusiva, per ciascuna agenzia di viaggio e turismo;

c)  un locale con destinazione d’uso commerciale o direzionale aperto al pubblico, per ciascuna sede, princi- pale o secondaria;

d) l’assicurazione a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio;

d bis) le polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i contratti di turismo organizzato relativi a viaggi all’estero e viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o di fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista;

e) una denominazione diversa da quella di altre agenzie già operanti sul territorio nazionale e comunque non coincidente con la denominazione di comuni o regioni italiane.

Si evidenzia che gli obiettivi della qualità e dell'accrescimento dell’accoglienza turistica regionale costituiscono i principi cardine della legge regionale n. 11/2013.

A tale fine, si richiedono, specificatamente per la figura professionale di direttore tecnico, i requisiti di apposita abilitazione ed esclusività per ciascuna agenzia di viaggio.

Con il presente provvedimento si propone quindi di approvare le modalità di accertamento dei requisiti di direttori di direttore tecnico di agenzia viaggio e turismo nel Veneto, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 78 della L.R. n. 33/2002 e dell’articolo 37 della L.R. n. 11/2013.

Conseguentemente si disciplinano i relativi procedimenti amministrativi, in analogia a quanto già disposto con DGR n. 768 del 4 giugno 2019 in materia di obblighi assicurativi, di pubblicità ed informativi delle agenzie di viaggio e turismo e degli altri organizzatori di viaggi.

Con il predetto provvedimento, la Giunta regionale, in attuazione dell’articolo 38 della L.R. n. 11/2013, ha approvato le direttive regionali in materia di obblighi assicurativi, di pubblicità ed informativi delle agenzie di viaggio e turismo e degli altri organizzatori di viaggi, incaricando il Dirigente della Direzione Turismo ad approvare con propri decreti, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione medesima e dalle leggi vigenti, i modelli regionali di SCIA per l’apertura di una sede principale e di comunicazione di variazione della SCIA per le agenzie di viaggio e turismo operanti nel Veneto.

Si propone, pertanto, che i requisiti e le condizioni di direttore tecnico di agenzia di viaggio, previsti nell’articolo 78 della L.R. n. 33/2002, siano oggetto di dichiarazione sostitutiva del direttore tecnico interessato da inviare alla Regione, ai sensi del DPR n. 445/2000, per quanto riguarda la qualifica professionale, i titoli di studio, i titoli formativi nonché le esperienze lavorative maturate, come richiesti dall’articolo 29 del D.lgs. n. 206/2007.

Nella citata dichiarazione sostitutiva il direttore tecnico di agenzia di viaggio dovrà dichiarare inoltre che assume l’incarico di direttore in via esclusiva, in conformità alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 37 della L.R. n. 11/2013.

La veridicità di requisiti e condizioni, oggetto della dichiarazione sostitutiva del Direttore tecnico di agenzia di viaggio, sarà oggetto di controllo regionale successivo, nell’ambito dei controlli a campione, ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445/2000, sulla veridicità delle comunicazioni di SCIA per apertura di sede principale o di variazione di SCIA presentate dalle agenzie di viaggio operanti nel Veneto, come previsto dall’articolo 78 della L.R. n. 33/2002 e dall’articolo 38 della L.R. n. 11/2013.

Conseguentemente la suddetta dichiarazione sostitutiva del direttore tecnico va allegata sia al modello regionale di SCIA, presentato dal titolare per apertura di una sede principale di agenzia di viaggio nel Veneto, sia al modello regionale di comunicazione di variazione della SCIA, presentata dal titolare, per subentro di nuovo direttore di agenzia di viaggio con sede principale aperta nel Veneto.

Si ritiene che il citato modello regionale di dichiarazione debba, nella forma e nel contenuto, rispettare  il principio di proporzionalità dell’attività amministrativa, i criteri di omogeneità e semplificazione, le disposizioni della L.R. n. 33/2002, della L.R. n. 11/2013, del D.lgs. n. 206/2007 e del Regolamento 2016/679/UE in materia di tutela dei dati personali.

Si propone, infine, di incaricare, ai sensi degli articoli 4 e 13 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, il Direttore della Direzione Turismo, di dare esecuzione al presente provvedimento:

a) adottando propri decreti, con contenuto conforme alle presenti premesse, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR), per modificare i modelli regionali di SCIA di apertura di una sede principale di agenzia di viaggio e di comunicazione di variazione della SCIA di agenzia di viaggio, inserendovi la dichiarazione sostitutiva descritta in premessa ed eventuali altri documenti probatori dei requisiti di direttore tecnico ritenuti necessari;

b) definendo, con proprio atto, le modalità organizzative e la quantità minima annua dei controlli regionali a campione, ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle SCIA e nelle altre comunicazioni riguardanti le agenzie di viaggio e turismo, presentate annualmente alla Regione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento 2016/679/UE;

VISTO il Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il DPR n. 445/2000;

VISTA la legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" ed in particolare l’articolo 78;

VISTA la legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto e in particolare l’articolo 37;

VISTE le DDGR n. 1997 del 21 dicembre 2018 e /2018 e n. 768 del 4 giugno 2019;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54

delibera

  1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare le modalità di accertamento dei requisiti per diventare direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo nel Veneto, in conformità all’articolo 78 della L.R. n. 33/2002 e all’articolo 37 della L.R. n. 11/2013, e la disciplina dei relativi procedimenti amministrativi come descritte in premessa;
  3. di incaricare, il Direttore della Direzione regionale Turismo, di dare esecuzione al presente provvedimento;
  4. di dare atto che il presente atto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nel sito regionale del  Turismo www.regione.veneto.it/web/turismo.

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