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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 425 del 07 aprile 2020
Emergenza sanitaria da virus COVID-19. Approvazione schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Associazione della Croce Rossa italiana - Comitato regionale del Veneto per la collaborazione nell'attività di consegna a domicilio di farmaci e dispositivi medici erogati attraverso i servizi ospedalieri e territoriali.
Nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, si approva uno schema di convenzione tra Regione del Veneto e Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato regionale del Veneto per lo svolgimento dell’attività di consegna di farmaci o dispositivi medici/ausili al domicilio della popolazione con patologie correlate al virus Covid-19 o con patologie pregresse o comunque impossibilitata al ritiro dei farmaci o dispositivi medici/ausili oggetto di “distribuzione diretta”.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La distribuzione dei farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale avviene normalmente mediante la rete delle farmacie aperte al pubblico, pubbliche e private, convenzionate con il SSN.
La cosiddetta “distribuzione diretta” consiste invece nell’erogazione dei medicinali all’assistito esclusivamente da parte della struttura ospedaliera: in tal caso, le Aziende ULSS e le Aziende Ospedaliere acquistano i medicinali, secondo le condizioni di norma previste per il Servizio Sanitario Nazionale e li distribuiscono, mediante le proprie strutture, direttamente ai pazienti per il consumo al proprio domicilio.
Il decreto del Ministero della salute del 31.7.2007 recante Istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto, all’articolo 1, comma 1, definisce infatti la distribuzione diretta come la forma di erogazione dei farmaci al paziente, per il consumo al proprio domicilio, alternativa alla tradizionale acquisizione degli stessi presso le farmacie, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 405/2001.
Ai sensi delle norme nazionali e delle disposizioni organizzative regionali vigenti, ad oggi, i farmaci oggetto di distribuzione diretta ai pazienti per il consumo al proprio domicilio, appartengono alle seguenti classificazioni:
Va precisato che la distribuzione diretta dei farmaci inclusi nel PHT può avvenire anche attraverso specifici accordi con le farmacie territoriali, pubbliche e private attraverso la cosiddetta distribuzione per conto-DPC. A riguardo il vigente Accordo unico regionale DPC/Farmacup, di cui alla DGR n.629/2019, ha infatti stabilito di limitare la distribuzione diretta dalle strutture ospedaliere dei farmaci oggetto dell’Accordo stesso, al primo ciclo di terapia, comunque non superiore a 30 giorni, esclusivamente a seguito a dimissione da ricovero ospedaliero o visita specialistica, andando a privilegiare in tutto il territorio regionale l’erogazione tramite il canale della DPC. Tale modalità è stata recentemente confermata con circolare del Direttore Generale Area Sanità e Sociale prot. n 120472 del 13.3.2020 indirizzata a tutte le aziende sanitarie del SSR, agli atti della Direzione Farmaceutico Protesica Dispositivi Medici.
La modalità di distribuzione diretta può riguardare anche i dispositivi medici/ausili che vengono erogati ai pazienti residenti o domiciliati nelle aziende sanitarie del Veneto in regime di assistenza integrativa, assistenza protesica e altre tipologie di assistenza. La scelta di tale modalità è, tuttavia, basata sulla diversa organizzazione delle aziende sanitarie e modulata attraverso farmacie ospedaliere/servizi farmaceutici territoriali/distretti.
Ciò premesso, si richiama la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi - sulla base della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 - lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
In tale contesto emergenziale considerato il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, con l'obiettivo di limitare al massimo la circolazione delle persone la Regione del Veneto si propone di garantire alla popolazione con patologie correlate al virus Covid-19 o con patologie pregresse tali da esporre maggiormente il paziente ai rischi connessi ad una eventuale infezione da coronavirus o comunque impossibilitata al ritiro dei farmaci e dispositivi medici/ausili oggetto della sopraddetta “distribuzione diretta”, la consegna al proprio domicilio dei farmaci e dispositivi medici/ausili di cui necessitano: l'iniziativa, che si propone qui di approvare, sarà realizzata grazie ad una collaborazione tra la Regione del Veneto e l’Associazione della Croce Rossa Italiana - Organizzazione di Volontariato - Comitato regionale del Veneto e sarà regolata dalla convenzione, oggetto del presente provvedimento.
L’Associazione della Croce Rossa Italiana, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 28 settembre 2012 n. 178, è persona giuridica di diritto privato, riconosciuta di interesse pubblico ed ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica. La CRI regionale del Veneto è organizzata in 26 comitati territoriali.
Si propone dunque di approvare lo schema di convenzione Allegato A, parte integrante del presente atto, tra Regione Veneto e Associazione Croce Rossa Italiana - Comitato regionale del Veneto, avente per oggetto la consegna di farmaci e dispositivi medici da parte di Croce Rossa Italiana ai pazienti a domicilio in luogo del ritiro da parte di questi ultimi presso le strutture sanitarie ospedaliere o territoriali.
I servizi ospedalieri e distrettuali delle strutture sanitarie competenti previo accordo con i pazienti interessati potranno dunque attivare il servizio di consegna al domicilio di farmaci e dispositivi medici da parte degli operatori volontari della CRI Comitato Regionale del Veneto, attraverso il numero verde della CRI 800.065510 che è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Le aziende sanitarie in caso di necessità concorderanno nel dettaglio le modalità del servizio con uno tra i 26 comitati territoriali che compongono la rete veneta della CRI. Il servizio sarà svolto a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso, secondo le tariffe vigenti, dei chilometri percorsi per la movimentazione dei mezzi di trasporto della CRI, che sarà corrisposto dalle aziende sanitarie. L’eventuale pedaggio autostradale sarà, parimenti, rimborsato dalle aziende sanitarie previa esibizione delle ricevute di pagamento.
Per ogni riferimento, relativo alla disciplina del rapporto tra Regione Veneto e Associazione Croce Rossa Italiana - Comitato regionale del Veneto si rinvia all'allegato schema di convenzione, Allegato A.
Ai sensi dell’art. 2 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto” di cui alla DGR n. 38 del 28.1.2014, la convenzione dovrà contenere apposita disposizione o clausola di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice stesso che, in quanto compatibili, si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo), nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione.
Si incarica il Direttore della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici di sottoscrivere la convezione di cui si tratta.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 16 novembre 2001, n. 405 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria -;
VISTO il decreto del Ministero della salute del 31.7.2007 - Istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto -;
VISTO il D.Lgs. 28 settembre 2012 n. 178 - Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 -;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 31gennaio 2020 - Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili-;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi – art. 15
VISTA la DGR n. 629 del 14 maggio 2019 - Distribuzione dei farmaci per conto delle Aziende ULSS (DPC) e fornitura del servizio di prenotazione/ritiro referti (Farmacup) presso le farmacie pubbliche e private convenzionate: indirizzi per la definizione di un nuovo Accordo regionale;
VISTO il decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 7 del 9 luglio 2019 - DGR n. 629/2019: approvazione schema di Accordo unico regionale -DPC/Farmacup -.
delibera
(seguono allegati)
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