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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 42 del 31 marzo 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 326 del 17 marzo 2020

Pagamento del tributo speciale per il conferimento in discarica in misura ridotta per le Amministrazioni comunali che raggiungono precisi obiettivi di raccolta differenziata ai sensi dell'art. 39, commi 4 e 4-bis della L.R. n. 3/2000. Certificazione della percentuale di raccolta differenziata (RD) relativa all'anno 2019 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica. Modifica D.G.R. n.423/2019.

Note per la trasparenza

Con questo provvedimento, la Giunta regionale riconosce le percentuali di raccolta differenziata (RD) registrate dalle Amministrazioni Comunali nel 2018 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica a partire dal 01.01.2019. Inoltre con il presente atto, viene modificata la D.G.R. n. 423/2019, riconoscendo al Comune di Laghi (VI) il pagamento del tributo speciale per il conferimento in discarica relativo al 2018 nella misura ridotta del 65% invece di assoggettarlo al pagamento del tributo intero.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Il “tributo speciale” per il conferimento di rifiuti solidi in discarica è stato istituito dallo Stato con la legge 28 dicembre 1995 n. 549, art. 3 (commi dal 24 al 41) ed è destinato a finanziare iniziative in campo ambientale attraverso il versamento dello stesso in un apposito fondo regionale.

L’ammontare del tributo, secondo quanto stabilito dalla norma nazionale, è determinato in funzione dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti smaltiti in discarica, nonché, in relazione ad altri aspetti che trovano specifica regolamentazione nella disciplina regionale.

In Regione del Veneto la richiamata legge nazionale trova recepimento nell’art. 39 della legge regionale del 21.01.2000 n. 3 e nei provvedimenti di Giunta regionale ad esso collegati, in particolare, la D.G.R. n. 288 dell’11.03.2014 con cui è stata approvata, tra l’altro, la procedura e il metodo di calcolo per la certificazione della raccolta differenziata effettuata dai Comuni.

Tutto ciò ricordato, va sottolineato come il comma 5 dell’art. 39 della legge regionale 21.01.2000 n. 3 prevede che le riduzioni del tributo speciale, conseguenti al raggiungimento di determinati obiettivi di raccolta differenziata da parte dei Comuni, possano essere riconosciute dalla Giunta regionale solo a seguito di verifiche effettuate dall'ARPAV – Servizio Osservatorio Regionale Rifiuti sulle dichiarazioni presentate dagli Enti interessati.

Nell’ambito dei compiti d'istituto assegnati, l'ARPAV, con nota n. 124498 del 19.12.2019 (prot. reg. n. 551083 del 20.12.2019), ha comunicato la conclusione della procedura di certificazione per i dati relativi all'anno 2018, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 288/2014.

In particolare, con la succitata nota l’Agenzia ha evidenziato che:

  • la certificazione è stata completata per tutti i 571 comuni;
  • 16 sono i Comuni che non superano il 50% di raccolta differenziata e pertanto soggetti al pagamento del tributo in misura piena (25,82 €/t);
  • 39 Comuni presentano una percentuale di raccolta differenziata compresa tra 50% e 65% e quindi dette Amministrazioni sono soggette al pagamento del tributo nella misura del 65% (16,78 €/t);
  • i restanti 516 comuni superano l’obiettivo del 65% e pertanto pagano il tributo in misura minima (7,75 €/t).

Nella medesima nota, l’Agenzia regionale fa presente che:

  1. undici (11) Comuni, (Affi, Mezzane di Sotto, Roverè Veronese, San Mauro di Saline, Velo Veronese, Bosco Chiesanuova, Selva di Progno, San Giovanni Lupatoto, Valli del Pasubio, Zanè e Salcedo) non hanno rispettato la scadenza del 28.02.2019 per la trasmissione della documentazione, non osservando così gli obblighi amministrativi stabiliti dalla D.G.R. n. 288/2014;
  2. i Comuni di Erbezzo, Ferrara di Montebaldo e Sant’Anna di Alfaedo, in relazione a quanto stabilito dall’art. 7 comma 3 del Piano Regionale dei rifiuti (D.C.R. n. 30/2015), non hanno ancora provveduto a realizzare, almeno, la raccolta differenziata della frazione verde, di quella putrescibile, di carta, metalli, plastica e vetro, contravvenendo a quanto stabilito dalla normativa nazionale (art. 181, comma 1, D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i) e regionale (art. 7, comma 3, del D.C.R. n. 30 del 29.04.2015).

Con la D.G.R. n. 423/2019, che ha modificato il punto 7 dalla succitata D.G.R. n. 288 del 11.03.2014, si è stabilito che la ritardata trasmissione della documentazione per la certificazione della raccolta differenziata entro il 30 aprile comporta il pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica nella misura piena per i rifiuti conferiti nel periodo da 1 gennaio al 30 aprile dell’anno di decorrenza del tributo, mentre la mancata o tardiva trasmissione oltre il 30 aprile impedisce l’accesso ai contributi previsti dall’art. 48, comma 1 della L.R. n. 3/2000 e comporta l’applicazione del tributo per il deposito in discarica nella misura piena per l’intera annualità.

Si evidenzia che tutti gli 11 Comuni sopracitati al punto 1 hanno trasmesso la documentazione richiesta entro il 30 aprile 2019, ma comunque cinque di essi sono sottoposti al pagamento del tributo in misura piena per tutto l’anno, in quanto rientrano tra i comuni che non superano il 50% di raccolta differenziata (Roverè Veronese, San Mauro di Saline, Velo Veronese, Bosco Chiesanuova e Valli del Pasubio). Le altre sei Amministrazioni comunali (Affi, Mezzane di Sotto, Selva di Progno, San Giovanni Lupatoto, Zanè e Salcedo), per il restante periodo dell’anno (1 maggio – 31 dicembre) sono sottoposte al pagamento del tributo in misura ridotta del 30% in quanto risultano aver superato l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata.

Si ritiene, inoltre, che alle Amministrazioni comunali di cui al punto 2 debba essere applicato quanto stabilito dall’art. 2, comma 7, della legge regionale n. 3 del 2000, ovverosia l’applicazione del tributo nella misura massima, impedendo altresì l’accesso ai contributi regionali previsti dall’art. 48, comma 1 della medesima Legge Regionale. Si evidenzia che i Comuni di Erbezzo, Ferrara di Montebaldo e Sant’Anna di Alfaedo, sarebbero comunque soggetti al pagamento del tributo intero in quanto hanno una raccolta differenziata inferiore al 50%.

Quanto illustrato è riassunto nell’Allegato A, posto a corredo del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Da ultimo appare opportuno con il presente provvedimento apportare una modifica alla delibera n. 423 del 09.04.2019, che individuava le percentuali di raccolta differenziata (RD) registrate dalle Amministrazioni Comunali nel 2017 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica per l’anno 2018. Il Comune di Laghi, con nota prot. n. 857 del 14.05.2019, acquisita al protocollo regionale n. 190517 del 15.05.2019, ha richiesto la modifica della succitata delibera in quanto non ritiene corretto l’inserimento del suo Ente tra i Comuni che non hanno ottemperato a quanto stabilito dall’art. 7 comma 3 del Piano Regionale dei rifiuti (D.C.R. n. 30/2015). L’ARPAV, con nota prot.n. 61995 del 20.06.2019 (prot. reg. n. 273228 del 24.06.2019) e successiva nota di chiarimento prot. n. 15473 del 17.02.2020 (prot. reg. n. 79974 del 19.02.2020) ha confermato che per l’anno 2017 tutte le utenze domestiche hanno effettuato la pratica del compostaggio domestico e che il Comune di Laghi ha attivato il servizio di raccolta differenziata per le frazioni metalli, carta, plastica e vetro. Si ritiene, pertanto, di correggere, con il presente atto, la Tabella B dell’Allegato A alla DGR n. 423 del 09.04.2019, eliminando il nominativo del Comune di Laghi, per inserirlo nella Tabella C dell’Allegato A alla medesima deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. 28 dicembre 1995, n. 549;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 e s.m.i., e in particolare l’art. 39;

VISTA la L.R. 16 agosto 2002, n. 24;

VISTA la D.G.R. del 11.03.2014, n. 288;

VISTA la D.G.R. del 09.04.2019, n. 423;

VISTO l’art. 2, co. 2, della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54;

VISTE le note di ARPAV prot. n. 551083 del 20.12.2019, prot. n. 273228 del 24.06.2019 e n. 79974 del 19.02.2020;

delibera

  1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
  2. di approvare gli elenchi riportati nell’Allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di stabilire che tutte le Amministrazioni comunali del Veneto sono tenute al pagamento del tributo nella misura indicata nell’Allegato A;
  4. di confermare che il tributo speciale per il deposito in discarica riferito alla certificazione della percentuale di RD (annualità 2018) decorre dal 01 gennaio 2019;
  5. di confermare le modalità e le tempistiche stabilite dalla D.G.R. n. 288 del 11.03.2014 per la trasmissione delle dichiarazioni di veridicità all’ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti, relative all’annualità 2019;
  6. di incaricare i Soggetti passivi, titolari di provvedimenti autorizzativi di discariche, a quantificare per ciascun Comune le eventuali differenze tra tributo versato e dovuto per l’annualità 2018 e di trasmettere gli opportuni conguagli passivi ai medesimi e alla Direzione Ambiente, che in armonia con l’art. 2 della legge di stabilità regionale, L.R. n. 46/2017, è tenuta a disporre con proprio decreto le modalità per il versamento del saldo;
  7. di stabilire che i conguagli attivi siano compensati con i conferimenti in discarica successivi alla pubblicazione della presente deliberazione;
  8. di riconoscere al Comune di Laghi il pagamento del tributo speciale per il conferimento in discarica riferito alla certificazione della percentuale di RD (annualità 2017), nella misura del 65% (16,78 €/t);
  9. di modificare la Tabella B dell’Allegato A alla DGR n. 423 del 09.04.2019, eliminando il nominativo del Comune di Laghi, per inserirlo nella Tabella C dell’Allegato A alla medesima deliberazione;
  10. di confermare, per quanto non modificato dal presente atto, la delibera n. 423 del 09.04.2019;
  11. di incaricare la Direzione Ambiente della trasmissione del presente provvedimento: ai Consigli di Bacino del Veneto, ai Soggetti titolari di provvedimenti autorizzativi di discariche di rifiuti urbani, alla Sezione regionale risorse finanziarie e tributi, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all’ARPAV, all’ISPRA, alle Amministrazioni Provinciali del Veneto e alla Città Metropolitana di Venezia;
  12. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
  14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  15. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.                                            

(seguono allegati)

Dgr_326_20_AllegatoA_417281.pdf

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