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Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 231 del 02 marzo 2020
Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione.
Con il presente provvedimento si provvede all’aggiornamento della ricognizione dell’elenco dei procedimenti amministrativi, da ultimo approvata con DGR n. 600 del 8 maggio 2017, prevedendosi la relativa pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
Con DGR n. 600 del 8 maggio 2017 si è provveduto ad aggiornare la ricognizione dei procedimenti amministrativi della Giunta regionale, riportati nell’elenco allegato alla deliberazione medesima, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 2 della legge n. 241/1990.
Tale ricognizione ha consentito di rilevare i termini di conclusione di ciascun procedimento, nonché, con riguardo ai procedimenti per i quali si è reso indispensabile prevedere una durata compresa tra 91 e 180 giorni, la relativa giustificazione, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, a norma dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 241/1990.
Le misure organizzative inerenti alle strutture della Giunta regionale intervenute successivamente alla precedente rilevazione e alcune modifiche intervenute nell’ordinamento giuridico regionale rendono ora necessario un aggiornamento della suddetta ricognizione, nella consapevolezza che l’aggiornamento dei procedimenti amministrativi costituisce il presupposto per l’osservanza dei più stringenti obblighi di pubblicità introdotti dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, emanato in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 (articolo 1, commi 35 e 36); obblighi concepiti come strumento per garantire la massima trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione.
A tal fine, considerate le attuali competenze e funzioni delle Aree, delle Direzioni e delle Strutture di Progetto afferenti alla Giunta regionale, con nota prot. n. 419002 del 30 settembre 2019 del Segretario Generale della Programmazione, ciascun direttore regionale, relativamente alle tipologie procedimentali di propria competenza, è stato invitato a formulare eventuali proposte di modifica o di integrazione all’elenco delle tipologie procedimentali approvato con la menzionata DGR n. 600/2017. Nella stessa nota, richiamata l’importanza della celerità dell’azione amministrativa, si è altresì avuto modo di rilevare che la fissazione di termini superiori a quelli originariamente previsti deve essere supportata con congrua e approfondita motivazione.
La Direzione Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta, incaricata di provvedere all’aggiornamento e al monitoraggio dei procedimenti amministrativi con DGR n. 1013 del 4 luglio 2017, riportante disposizioni sul sistema dei controlli interni della Regione del Veneto, ha prestato la propria collaborazione in merito alla ricognizione di cui trattasi, potendosi avvalere di un apposito staff volto a fornire alle strutture regionali il necessario supporto di carattere giuridico-amministrativo, oltre che informatico.
Ad esito della nuova rilevazione il numero complessivo dei procedimenti amministrativi risulta pari a 598, rispetto ai 558 procedimenti censiti nella precedente rilevazione. Più precisamente sono stati proposti 96 nuovi procedimenti ed eliminati 56 in quanto non più attuali.
I nuovi procedimenti sono riferibili in particolare al passaggio di funzioni in materia faunistico venatoria dalla Città metropolitana di Venezia e dalle province alla Regione, ai sensi delle leggi regionali 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017) e 7 agosto 2018, n. 30 (Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25).
La ricognizione restituisce così un quadro di agevole lettura del sistema nel suo complesso, in cui i procedimenti di parte, normalmente di maggiore interesse per i cittadini ed imprese, risultano nettamente prevalenti (88% del totale) rispetto a quelli di ufficio.
Per quanto riguarda i termini di durata, emerge, infine, che per 463 procedimenti (77,42% del totale) il termine risulta pari o inferiore a quello di 90 giorni fissato in via generale dalla DGR n. 1787/2010, evidenziando un miglioramento rispetto alla precedente rilevazione che riportava un dato del 75%.
Ad esito della ricognizione compiuta è, quindi, possibile disporre l’approvazione di un elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, allegato alla presente deliberazione (Allegato A), riconoscendo al Segretario Generale della Programmazione la possibilità di apportarvi, con proprio atto, le eventuali correzioni e modifiche che si rendessero necessarie, anche alla luce di procedimenti di nuova individuazione.
Si ricorda che, relativamente ai procedimenti per i quali non risulti espressamente stabilito da legge statale, da legge regionale o dal presente provvedimento un termine diverso, rimane vigente il termine di 90 giorni, indicato in via generale dalla DGR n. 1787/2010 e che i procedimenti avviati anteriormente alla data di pubblicazione della presente deliberazione - d’ufficio ovvero mediante presentazione di istanza al protocollo dell’Amministrazione - dovranno essere conclusi nei termini previsti dalle disposizioni previgenti.
Nell’ottica di adesione al su citato principio di garanzia della massima trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione, si stabilisce di procedere, ai sensi dall’articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i, alla pubblicazione dell’elenco ricognitivo dei procedimenti, di cui all’Allegato A, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. In particolare, per ciascuna tipologia di procedimento dovranno essere pubblicate le seguenti informazioni: struttura, oggetto, fonte normativa, iniziativa (d’istanza o d’ufficio), organo competente ad adottare il provvedimento finale (Giunta regionale, Presidente della Giunta regionale, direttore regionale), termine di conclusione.
Le ulteriori informazioni contemplate nel succitato articolo 35 saranno parimenti pubblicate nella citata sezione del sito internet regionale secondo le modalità che saranno individuate dalla Direzione Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta, in collaborazione con la Direzione ICT e Agenda Digitale.
Sempre in tema di termini procedimentali corre l’obbligo di richiamare l’articolo 2, comma 9 bis, della legge n. 241/1990, a tenore del quale “L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia”, previsione che ha trovato compiuta disciplina nell’articolo 23 bis della legge regionale n. 54/2012 e nell’articolo 8 del regolamento regionale attuativo n. 1/2016.
Con il presente atto, si ritiene di individuare, ai sensi del citato articolo 23 bis, nei Direttori di Area le figure apicali cui attribuire detto potere sostitutivo, da esercitarsi, in caso di inerzia rispetto all’adozione di atti o provvedimenti ovvero di mancato compimento di atti vincolati o indifferibili o per il caso di necessità, nei confronti dei direttori delle strutture afferenti alle rispettive aree di coordinamento stabilendo, inoltre, che, in caso di impedimento di un Direttore di Area ed altresì con riguardo ai procedimenti di diretta competenza di quest’ultimo, il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale della Programmazione che lo può esercitare anche tramite la nomina di un commissario ad acta.
Si deve, infine, considerare che, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190, le amministrazioni devono pubblicare e rendere consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali.
A tale riguardo, nel richiamare la massima attenzione sul rispetto dei termini procedimentali, si incarica il Segretario Generale della Programmazione di avviare ulteriori rilevazioni volte a verificare il rispetto dei termini dei procedimenti ai sensi dell’articolo 2, comma 9 quater, della legge n. 241/1990, al fine di riferire in merito alla Giunta regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e la relativa legge regionale di modifica 17 maggio 2016, n. 14;
VISTO il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 “Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1”;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTE la DGR n. 1787 del 6 luglio 2010, la DGR n. 574 del 3 aprile 2012, la DGR n. 1049 del 28 giugno 2013, la DGR n. 2620 del 29 dicembre 2014 e la DGR n. 600 del 8 maggio 2017;
VISTA la DGR n. 1013 del 4 luglio 2017 “Approvazione delle "Disposizioni operative sul sistema dei controlli interni della Regione del Veneto". Art. 2, comma 2, lettera e), e art. 10, comma 3, lettera h), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012”;
RITENUTO di porre in essere idonee attività per la trasparenza dei procedimenti regionali, fornendo certezza circa i termini di conclusione di ciascuna tipologia di procedimento amministrativo,
delibera
(seguono allegati)
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