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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 23 del 21 febbraio 2020


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 152 del 14 febbraio 2020

Scelta dei criteri di selezione e del limite massimo per domanda del bando nazionale di assegnazione autorizzazioni a nuovi impianti di vite da vino anno 2020 in applicazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12272 del 15 dicembre 2015. Reg. (UE) 1308/2013, Reg. delegato (UE) 2015/560, Reg. di esecuzione (UE) 2015/561.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento la Giunta regionale approva la ponderazione dei criteri di priorità di cui all’art. 7 bis del DM 15/12/2015 n. 12272, e la fissazione della superficie massima richiedibile per domanda ai sensi dell’art.9 bis dello stesso DM, come modificato dal DM 935 del 13 febbraio 2018 per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli nella Regione del Veneto — assegnazioni 2020.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Con il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 articoli da 62 a 72 - sono state definite le nuove regole per la gestione del potenziale viticolo, entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2016, e specificate in maniera più dettagliata nel regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015.

In particolare, si prevede un regime di rilascio annuale da parte degli Stati membri di nuove autorizzazioni fino ad un massimo dell’1 % della superficie vitata totale del loro territorio al 31 luglio dell’anno precedente il rilascio.

La sua applicazione in Italia è definita con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12272 del 15 dicembre 2015, come modificato, da ultimo dal decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 935 del 13 febbraio 2018.

E’ previsto che la superficie disponibile, pari all’1 % del potenziale viticolo nazionale, sia divisa in plafond regionali, proporzionalmente alla superficie del potenziale regionale, lasciando alle regioni e province autonome la definizione:

A) del punteggio - da 0 (zero) ad 1 (uno) - da assegnare ai sottostanti criteri di selezione:

1) organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo di cui all’allegato II paragrafo I, lettera 11, del regolamento delegato.
Tale criterio è considerato soddisfatto se il richiedente è una persona giuridica, a prescindere dalla forma giuridica adottata, e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

i) il richiedente è un’organizzazione senza scopo di lucro che esercita esclusivamente attività a fini sociali;

ii) il richiedente usa i terreni confiscati solo ai propri fini sociali a norma dell’articolo 10, della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; il richiedente che rispetta questo criterio si impegna, per un periodo di 5 anni, a non affittare, né alienare le superfici di nuovo impianto ad altra persona fisica o giuridica. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030;

2) le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono ubicate in uno o più dei tipi di superficie seguenti, di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera D, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l’allegato II del regolamento delegato:

i) superfici soggette a siccità con un rapporto tra precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale annua inferiore allo 0,5;

ii) superfici con scarsa profondità radicale, inferiore a 30 cm;

iii) superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo, secondo la definizione e le soglie contenute nell’allegato III del regolamento (UE) n. 1305/2013;

iv) superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15%;

v) superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi;

vi) superfici ubicate in piccole isole con una superficie totale massima di 250 kmq caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici.

3) superfici in cui l’impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell’ambiente di cui al paragrafo 2, Lettera b) dell’articolo 64 del regolamento e l’allegato II del regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e, se applicabile, al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione all’intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta.

B) un limite massimo per domanda inferiore a quello stabilito dallo stesso decreto ministeriale, pari a 50 ettari.

C) qualora la superficie richiesta ed ammissibile superi la superficie disponibile a livello regionale, di poter garantire il rilascio di autorizzazioni sino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ha a tutti i richiedenti, con eventuale riduzione di tale limite se la superficie disponibile non è sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti.

Va precisato che l’istruttoria dei criteri 2) e 3) è di responsabilità della Regione o Provincia autonoma che li ha adottati e valorizzati, mentre la verifica delle altre condizioni ed il calcolo della superficie assegnata resta di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali  (MIPAAF) e dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea); le Regioni e le Province autonome, acquisiti gli elenchi dei soggetti ammessi e delle relative superfici da assegnare, rilasciano le autorizzazioni relative.

Nel 2016, anno in cui l’assegnazione era stata definita in maniera direttamente proporzionale alla superficie richiesta, sono state presentate n. 3.985 domande per una superficie richiesta pari 36.831 ettari a fronte di 854 disponibili; nel 2017, a fronte di 865 ettari disponibili sono state presentate n. 7.232 domande per 90.826 ettari, infine nel 2018 le domande sono state n. 9.400 per 897,88 ettari assegnati a fronte di 7.563,15 ettari richiesti.

Per l'anno 2019 in considerazione a quanto verificatosi negli anni precedenti, in relazione della forte sproporzione tra la superficie richiesta e quella disponibile autorizzabile che, in assenza di criteri di premialità, ha generato l'assegnazione di superfici inferiori ai 1.000 mq a ciascun richiedente, si è ritenuto necessario valutare l'applicabilità degli strumenti messi a disposizione dalla normativa nazionale per permettere l'attribuzione di autorizzazioni di superficie significative rispetto a quelle assegnate negli scorsi anni senza applicazione di premialità, indirizzando quindi, l'assegnazione, nelle aree e nei sistemi di coltivazione richiamati nelle politiche regionali, ovvero, verso:

• i sistemi di gestione del vigneto che garantiscano un aumento della sostenibilità, individuabili, nell'ambito dei criteri di selezione indicati dal decreto ministeriale, nel metodo biologico;

• nelle aree in cui, per la viticoltura, esistono maggiori difficoltà strutturali e di gestione, identificabili in quelle definite "viticoltura eroica", come individuata dall'articolo 7 della L. n. 238/2016, aree peraltro dove sono radicate le denominazioni storiche regionali e la coltura della vite è fattore storico di modellazione del paesaggio.

Il risultato di questa scelta ha permesso l'assegnazione di circa la metà della superficie assegnabile (450 ha su 947 ha) ad aziende con caratteristiche e superfici rispondenti ai criteri di cui sopra, più precisamente la superficie mediamente assegnata alle aziende che hanno dichiarato uno dei due criteri è risultata essere di 5.370 metri quadrati.

In considerazione del risultato positivo ottenuto dall'applicazione delle priorità definite per l'assegnazione nazionale dell'annualità 2019, condiviso con le Organizzazioni Professionali agricole e Confcooperative, convocate in data 16 gennaio 2020, si propone, per l'assegnazione delle autorizzazioni per nuovi impianti per l'annualità 2020:

1. di indicare in ettari 1,0 la superficie massima richiedibile per ciascuna domanda;
2. di attribuire:

• punti 0,60 alle superfici in cui l’impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell’ambiente di cui al paragrafo 2, lettera b) dell’articolo 64 del regolamento e l’allegato II del regolamento delegato, come definite all’art. 7bis, comma 1 lettera c) del Decreto ministeriale n. 12272/2015 e di assegnare la totale superficie disponibile secondo graduatoria. Subordinando l’ammissibilità al punteggio alla presentazione del documento attestante la condizione, rilasciato a cura dell’Organismo di Controllo autorizzato, ed allegato alla domanda;

• punti 0,40 alle superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15% e alle superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi;

3. che a parità di punteggio, qualora la superficie richiesta risulti maggiore di quella assegnabile, questa sia ridistribuita proporzionalmente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare il Capo III che ha istituito il “Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione, del 15 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione, del 7 aprile 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 15 dicembre 2015, n. 12272 concernente le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di  autorizzazioni per gli impianti viticoli;

VISTI gli esiti dell’incontro con le Organizzazioni Professionali agricole regionali e Confcooperative in data 16 gennaio 2020;

VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima.

delibera

  1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante della presente deliberazione, ai fini dell’assegnazione delle autorizzazioni di nuovo impianto previste per l’anno 2020, i seguenti criteri e priorità:
    1. di individuare in ettari 1,0 la superficie massima richiedibile per ciascuna domanda;
    2. di attribuire punti 0,60 alle superfici in cui l’impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell’ambiente di cui al paragrafo 2, lettera b) dell’articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l’allegato II del regolamento delegato, come definite all’art. 7bis, comma 1 lettera c) del Decreto ministeriale n. 12272/2015. La valutazione della ammissibilità al punteggio sarà determinata dal documento attestante la condizione, rilasciato a cura dell’Organismo di Controllo autorizzato, ed allegato alla domanda;
    3. di attribuire punti 0,4 alle superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15% e alle superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi;
    4. che a parità di punteggio, qualora la superficie richiesta risulti maggiore di quella assegnabile, questa sia ridistribuita proporzionalmente;
  2. di incaricare AVEPA allo svolgimento delle istruttorie per l’assegnazione del punteggio di selezione, ferme restando in carico al MIPAAF tutte le altre verifiche previste e la definizione delle superfici assegnabili;
  3. di incaricare la Direzione Agroalimentare alla comunicazione degli esiti delle istruttorie di assegnazione delle autorizzazioni, forniti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle aziende aventi diritto;
  4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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