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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 142 del 10 dicembre 2019


Materia: Bonifica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1675 del 19 novembre 2019

Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, art. 20, comma 2. Interventi finanziari regionali a favore degli enti locali per la bonifica ed il ripristino ambientale di siti inquinati. Annualità 2019.

Note per la trasparenza

Assegnazione di contributo a valere sulle risorse previste dall’art. 20, comma 2, della L.R. 12/01/2009, n. 1, a seguito degli esiti del bando di cui alla DGR n. 1234 del 20/08/2019, a sostegno di un intervento di messa in sicurezza di emergenza proposto dal Comune di Sona (VR).

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

L'articolo 20, comma 2, della Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, Finanziaria per l'esercizio 2009, stabilisce che, al fine di consentire la copertura finanziaria degli oneri sostenuti dagli enti locali per le opere di progettazione e di caratterizzazione delle attività di cui all'art. 242, del D.lgs. n. 152/2006, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto; a tale scopo sono state allocate nel capitolo n. 103839, "Contributi per la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati – finanziamento  mediante ricorso ad indebitamento (art. 20, c. 2, L.R. 12/01/2009, n. 1)", del bilancio di previsione 2019, risorse per euro 2.000.000,00.

Lo stesso articolo 20, comma 3, della L.R. 12 gennaio 2009, n. 1, demanda alla Giunta regionale la definizione delle modalità e dei criteri per l'erogazione dei contributi in parola.

Con Deliberazione n. 1234 del 20/08/2019, la Giunta regionale ha pubblicato un bando rivolto alle Amministrazioni comunali del Veneto per la concessione di contributi a fondo perduto, come previsto dalla L.R. 12 gennaio 2009, n. 1, art. 20, comma 2, a sostegno di opere di  progettazione e caratterizzazione connesse con le procedure di cui all’art. 242 del D.Lgs. 152/2006  e ss.mm.ii., oltre che di eventuali interventi di Messa in Sicurezza di Emergenza (MISE) che si rendessero,  nelle diverse circostanze, necessari.

In relazione al suddetto bando, con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 459 del 23/10/2019, secondo i criteri e le modalità ivi indicate, è stata approvata la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, individuando n. 14 Amministrazioni comunali beneficiarie, prevedendo la successiva effettiva assegnazione ed impegno di spesa dei relativi contributi per l’ammontare complessivo di euro 1.412.154,00. Tra gli interventi riconosciuti ammissibili a finanziamento, è compreso un intervento che prevede la Messa in Sicurezza di Emergenza di un’area ubicata nel Comune di Sona (VR); il contributo previsto per tale attività è pari ad euro 560.000,00.

Nel territorio del Comune di Sona è presente infatti un deposito non autorizzato di rifiuti speciali liquidi, pericolosi e non pericolosi, nell’area della Ditta Sun Oil italiana Srl per un totale di circa 31.000 tonnellate. Tale deposito di rifiuti risulta ad alto rischio di contaminazione ambientale, stanti le condizioni di degrado delle vasche, cisterne ecc. presenti nell’area. La situazione di degrado sopra evidenziata è stata segnalata da ARPAV con note del 6.12.2018 e 8.01.2019.

Con Ordinanza n. 27 del 5.04.2019, il Sindaco di Sona ha ordinato alla Ditta Sun Oil italiana S.r.l., attualmente in liquidazione, di provvedere alla presentazione di un programma di smaltimento dei rifiuti presenti nell’area di Via Molinara, 10, entro 60 giorni dalla notifica. Decorsi inutilmente i termini ordinatori, l’art. 192 del D. Lgs. 152/2006 prevede che il Sindaco debba intervenire in via sostitutiva e in danno del soggetto inadempiente.

L’intervento di smaltimento è riconducibile anche alla fattispecie di Messa in Sicurezza di Emergenza, così come definita dall’art. 240, comma 1, lettera m, del D, Lgs. 152/2006.

In data 12.07.2019 si è tenuta una Conferenza di Servizi presso il Dipartimento ARPAV di Verona, allo scopo di esaminare la situazione ambientale relativa al sito più volte citato. Nel corso di tale riunione è stata confermata la necessità di intervenire con lo smaltimento dei rifiuti ivi presenti, per i quali il Comune ha fornito gli esiti della caratterizzazione a suo tempo effettuata e la classificazione in rifiuti pericolosi e non pericolosi, allo scopo di evitare una possibile contaminazione di suoli e delle acque di falda. E’ stata confermata, altresì, la situazione di elevato rischio ambientale determinata dalla situazione di degrado delle strutture che contengono i citati rifiuti. Si deve inoltre evidenziare che il sito di cui trattasi risulta contiguo ad un Centro Commerciale e alla Zona Industriale di Sona, aree caratterizzate dalla costante presenza di un elevato numero di utenti e di maestranze. Il medesimo sito è inserito nell’anagrafe di siti contaminati del Veneto, predisposta da ARPAV, ove risulta quale sito prioritario di intervento.

Con nota n. 0024282 del 16.07.2019, il Comune di Sona, a seguito della Conferenza di Servizi svoltasi il 12/07/2019, ha richiesto all’Amministrazione regionale un congruo finanziamento regionale, ribadendo la criticità della situazione sia in termini di potenziale inquinamento dell’ambiente che di pregiudizio della salute pubblica, a fronte di una spesa preventivata pari ad euro 9.900.000,00 oltre all’IVA.

L’intervento proposto prevede l’avvio dei lavori di rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti nell’impianto, stimati in circa 31.000 mc, per lotti funzionali, intervenendo in via prioritaria secondo il grado di pericolosità e lo stato di ammaloramento delle cisterne e delle vasche che li contengono.

Con note acquisite rispettivamente con prot. 450589 del 21/10/2019 e prot. 459842 del 25/10/2019, il Comune di Sona, a fronte delle effettive criticità riscontrate, non disponendo delle ingenti risorse economiche necessarie, ha chiesto, a titolo di anticipazione, un ulteriore contributo finanziario dell’ammontare di euro 800.000,00,  oltre al contributo richiesto il relazione al bando sopracitato, per poter garantire la messa in sicurezza delle aree riconosciute di maggiori criticità, secondo la valutazione del livello di rischio allegata al piano di smaltimento presentato in Conferenza di Servizi approvato dall’ARPAV. I diversi livelli di priorità si basano sulla valutazione di alcuni parametri specifici, tra i quali, il potenziale di danno, la vastità dell’impatto ambientale potenziale, l’esposizione agli eventi meteorici, la criticità strutturale di serbatoi e vasche.

La disponibilità del contributo richiesto in occasione del bando, consentirebbe solo il parziale smaltimento dei rifiuti identificati nella fascia rossa, area caratterizzata dalla maggior criticità, mentre, riferisce il Comune di Sona nella nota citata, l’ulteriore finanziamento di euro 800.00,00 consentirebbe la rimozione di tutti i rifiuti individuati nella fascia con maggior criticità, intervenendo inoltre nella fascia contraddistinta da media criticità, a partire dai rifiuti che comportano maggiori problematiche ambientali legate alle precarie condizioni strutturali dei serbatoi/vasche o alla presenza di liquidi dislocati all’interno di vasche a cielo aperto. Nella medesima nota il Comune ha inoltre rappresentato una previsione di smaltimento legata alla concessione delle risorse finanziarie complessivamente richieste, per un quantitativo stimato di 4.012,50 mc.

Riconosciuta la fondatezza della richiesta rappresentata dal Comune di Sona e condiviso l’intento di garantire la sicurezza ambientale dell’area in parola e di prevenire nel contempo le devastanti conseguenze ambientali che potrebbero determinarsi in caso di collasso di anche uno solo dei serbatoi contenenti rifiuti pericolosi, appare opportuno garantire, nei limiti della disponibilità di Bilancio, adeguato riscontro alla medesima istanza.

Verificato che in relazione al bando sopra citato è tuttora in corso la procedura per l’assegnazione di contributi a favore dei Comuni aderenti per la somma complessiva di euro 1.412.154,00, rispetto alla somma disponibile di euro 2.000.000,00, e considerato che tutti gli interventi ritenuti ammissibili a finanziamento risulterebbero finanziati, secondo i criteri e le modalità stabilite dal bando, in relazione alle spese previste per la realizzazione degli interventi, come indicate nelle rispettive istanze, appare appropriato garantire al Comune di Sona, a sostegno dell’intervento sopra descritto, la somma di euro 587.846,00, tuttora disponibile sul relativo capitolo  n. 103839 del Bilancio di previsione 2019, a titolo di anticipazione come espressamente richiesto dalla stessa amministrazione con nota prot. 450589 del 21/10/2019.

Si ritiene pertanto necessario incaricare il Direttore della Direzione Ambiente dell’assunzione del corrispondente impegno di spesa a favore del Comune di Sona (VR) fino all’importo complessivo massimo di euro 587.846,00 sul cap. n. 103839  relativo a "Contributi per la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati – finanziamento  mediante ricorso ad indebitamento (art. 20, c. 2, L.R. 12/01/2009, n. 1)", del bilancio di previsione 2019 che presenta sufficiente disponibilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO  il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 (parte IV) ed in particolare l’articolo 242 e seguenti, come modificato dal D.Lgs. 29 gennaio 2008, n. 4;

VISTA la L.R. 12 gennaio 2009, n. 1, articolo 20, comma 1;

VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con D.C.R. n. 30 del 29/04/2015;

VISTA la L.R. 29 novembre  2001, n. 39;

VISTA la DGR n. 1234 del 20/08/2019;

VISTE le note del Comune di Sona acquisite con prot. 450589 del 21/10/2019 e prot. 459842 del 25/10/2019;

VISTO  l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare, secondo le considerazioni e le finalità riportate in premessa, la concessione del contributo di euro 587.846,00 a favore del Comune di Sona (VR) a copertura delle prioritarie azioni preliminari dell’intervento di Messa in Sicurezza d’Emergenza dello stabilimento “Sun Oil italiana Srl”, come dettagliatamente descritte nella documentazione agli atti della Direzione Ambiente;
  2. di determinare nella somma di euro 587.846,00, l’importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore del Comune di Sona (VR) a sostegno dell’intervento di cui al punto 1., alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Ambiente, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul predetto capitolo 103839 relativo a "Contributi per la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati – finanziamento  mediante ricorso ad indebitamento (art. 20, c. 2, L.R. 12/01/2009, n. 1)" del Bilancio di previsione 2019;
  3. di incaricare il medesimo Direttore della liquidazione del suddetto importo a titolo di anticipazione secondo le modalità richieste dal Comune di Sona;
  4. di dare atto che, a conclusione delle attività previste e comunque entro il 31 ottobre 2020, dovrà essere presentata dall’Amministrazione comunale beneficiaria una dettagliata relazione descrittiva dell’intervento realizzato e dei documenti giustificativi dell’intera spesa effettivamente sostenuta precisando che qualora le risorse di cui al punto 1. del presente deliberato non fossero integralmente o parzialmente impiegate secondo le finalità ivi richiamate, il Comune di Sona sarà tenuto a restituire la corrispondente somma all’Amministrazione regionale debitamente integrata con gli interessi di legge;
  5. di dare atto che la spesa di cui con il presente provvedimento si prevede il successivo impegno, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  7. di pubblicare la presente deliberazione in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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