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Materia: Agricoltura
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1616 del 05 novembre 2019
Definizione dei criteri per la determinazione del danno patito dalle aziende frutticole del Veneto a causa dell'attacco di cimice marmorata (Halyomorpha halis sp.) per l'anno 2019 ai fini della corresponsione di risarcimento dei danni e perimetrazione delle aree. L.R. 40/2003, art. 62, legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1079, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 art. 31.
Con il presente atto si stabiliscono le modalità di calcolo e assegnazione di un risarcimento ai produttori frutticoli che hanno subito danni da cimice marmorata (Halyomorpha halis sp.) per l’anno 2019 e perimetra le aree danneggiate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079 della legge 27/12/2006, n. 296 e dell’art. 31 del DPR 917/1986.
L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
La cimice asiatica ha trovato in pianura padana condizioni favorevoli per il suo rapido sviluppo, sia per il clima sia per le disponibilità alimentari. Inoltre, come spesso succede per le specie di insetti fitofagi alieni, nell’ambiente di nuovo insediamento non sono presenti gli antagonisti naturali che tengono sotto controllo la popolazione negli ambienti nativi.
Dal 2016 le prime infestazioni da Halyomorpha halys sono state osservate su colture frutticole e seminativi quali mais e soia, soprattutto in alcune aree delle province di Padova e Treviso, ma senza evidenziare generalizzati effetti negativi rispetto alla qualità e quantità delle produzioni; nel corso del 2017-2018 e ancora di più nel 2019 sono stati registrati danni alle colture in tutte le zone pianeggianti del territorio regionale, seppur con diversa intensità.
Sul fronte della prevenzione la Giunta regionale del Veneto con Deliberazione n. 989 del 29 giugno 2016 e con Deliberazione n. 1984 del 6 dicembre 2017, ha approvato due progetti di ricerca incaricando dello svolgimento delle attività l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali.
Una prima attività ha riguardato la messa a punto ed attuazione di un piano di monitoraggio a livello regionale con il coinvolgimento di tecnici regionali, ricercatori e tecnici esperti di difesa fitosanitaria operanti nel territorio; gli aggiornamenti relativi al monitoraggio, alla dinamica di popolazione e alla fenologia sono stati oggetto di comunicati periodici diffusi tramite i bollettini fitosanitari dell'Unità Organizzativa Fitosanitario pubblicati settimanalmente sul sito web istituzionale della Regione del Veneto.
Contemporaneamente è stato dato corso ad una ricerca finalizzata allo studio delle conoscenze e delle tecniche che possono limitare l'utilizzo di insetticidi chimici per il controllo della cimice, in coordinamento con altri Istituti e Centri di Ricerca delle regioni del Nord Italia, riguardo, in particolare, l’individuazione e valutazione di specie autoctone in grado di parassitizzare o predare la cimice nei suoi diversi stadi di sviluppo della cimice e la valutazione dell'efficacia di prodotti usati in agricoltura biologica e di quelli di origine naturali.
E’ da sottolineare che gli attacchi, seppur generalizzati su tutte le colture, recano il maggior danno alle colture frutticole, determinando una diminuzione sia della quantità prodotta, a causa della cascola conseguente agli attacchi, sia della qualità del raccolto, che non può essere utilizzato per il mercato del prodotto fresco, ma solo ai fini della trasformazione; peraltro, la perdita di qualità della frutta in coltivazione, induce molti frutticoltori a non effettuarne la raccolta che non risulterebbe remunerativa rispetto ai valori di mercato.
Allo stato attuale, sono risultate inefficaci al contenimento degli attacchi le azioni di lotta antiparassitaria, che peraltro determinano la fuoriuscita delle aziende dai disciplinari di produzione biologica ed integrata, e non sono presenti antagonisti naturali autoctoni specializzati che possano consentire un riequilibrio della popolazione del fitofago; ugualmente, la chiusura dei frutteti con reti anti insetto porta ad effetti discontinui e comunque necessita di interventi di ordine strutturale pianificabili nel medio termine dalle imprese agricole che hanno bisogno, per garantire un buon livello di efficacia, di un piano di verifica della gestione dei trattamenti antiparassitari.
La possibile immissione di antagonisti naturali alloctoni, anche se in altri ambienti, di cui si conosce un buon grado di efficacia, è attualmente subordinata alla definizione da parte del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare dei criteri per l’immissione delle specie non autoctone nel territorio nazionale previsto dal D.P.R. 357/1997; solo in esito a queste le Regioni potranno chiedere istanza di introduzione di organismi non autoctoni, su cui si esprimerà il citato Ministero – previo parere del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministero della Salute e del Consiglio del Sistema nazionale dell’Ambiente; si tratta quindi, anche questa, di una possibilità di medio periodo, su cui i Servizi fitosanitari delle regioni del Nord Italia stanno elaborando il piano di azione funzionale alla verifica dell’efficacia del parassitoide, dell’impatto sull’ecosistema e della migliore gestione del suo “uso”.
La scarsa efficacia dei mezzi a disposizione ha portato gli agricoltori – ed in particolare i frutticoltori – a subire gli attacchi e le relative conseguenti perdite di reddito derivate dalla minore e peggiore frutta raccolta nell’annata 2019, con danni che possono essere stimati tra gli 80 e i 100 milioni di euro per l’intero comparto frutticolo, derivati da attacchi continui durante tutta la stagione vegetativa sulle diverse specie frutticole, in funzione del loro stadio di maturazione.
Si tratta quindi di una vera e propria calamità, diffusa su tutto il territorio della pianura veneta, in forza della sua prolificità, polifagicità e mobilità con danni stimati che superano i 100 milioni di euro che richiedono adeguate risorse emergenziali.
In considerazione di ciò, e nelle more della definizione di un piano organico di contenimento e prevenzione che, per la diffusione e incisività dell’insetto non può che essere di carattere nazionale e dotato di adeguate risorse di uomini, mezzi e finanze, la Giunta regionale del Veneto intende attivare già da subito aiuti emergenziali finalizzati a riconoscere a fronte delle perdite delle produzioni agricole, indennizzi causate dalla cimice marmorata (Halyomorpha halys sp.) in coerenza con il Regolamento (UE) del 18 dicembre 2013, n. 1408 (relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis al settore agricolo), come previsto dall’art. 62 della L.R. 40/2003.
In relazione a tali finalità, il bilancio regionale dispone al capitolo 101532 “Aiuti per la lotta alle epizoozie e fitopatie (art. 62, L.r. 12/12/2003, n. 40)” di risorse finanziarie per 3.048.321,54 euro nell’esercizio finanziario 2019.
Tenuto conto della uniformità della diffusione sulla pianura veneta, ai fini di semplificare le incombenze per la presentazione della domanda e per la istruttoria della stessa, evitando oneri aggiuntivi alle imprese e garantendo una rapida erogazione dell’indennizzo, si propone di definire, per ciascuna coltura frutticola, un parametro di perdita - da applicare ad ogni ettaro della coltura stessa in conduzione all’impresa sulla base del fascicolo aziendale - calcolato tenendo in considerazione i dati raccolti dal Servizio Fitosanitario regionale, le segnalazioni delle organizzazioni professionali agricole e i dati della produzione conferita alle organizzazioni dei produttori operanti in Veneto, raffrontate con la media dei conferimenti del quinquennio precedente, distinto per specie.
Detto valore di perdita per specie verrà applicato ai valori delle rese e prezzi per determinazione danni da eccezionali avversità atmosferiche definiti dal decreto del dirigente dell’Area Tecnica Competitività Imprese di AVEPA n. 95 del 2/9/2019 ai sensi del Decreto Legislativo 29/03/2004 n. 102, per determinare il valore della perdita massima per unità di superficie condotta della specie.
In relazione alla limitatezza di risorse rispetto ai danni da risarcire, si propone di consentire l’accesso alle superfici frutticole in area non montana, come delimitata dal PSR del Veneto 2014/2020, delle aziende che dimostrano un danno superiore al 30% rispetto alla PLV vegetale ordinaria aziendale, condotte da Imprenditori agricoli professionali o Coltivatori diretti iscritti all’INPS; l’allegato A del presente provvedimento descrive in maniera compiuta le modalità di calcolo del parametro di danno, le procedure di accesso e di calcolo del danno aziendale.
Trattandosi infine di danni che incidono su tutti i produttori frutticoli, è previsto che i fondi disponibili siano proporzionalmente suddivisi tra i richiedenti ammessi in base all’incidenza del danno aziendale subito.
In considerazione della necessità di attendere i dati produttivi anche delle colture autunnali, il direttore della Direzione Agroalimentare dovrà definire, secondo il metodo di cui all’allegato A al presente provvedimento, il parametro di danno per le colture frutticole (mele, pero, pesco, actinidia, noce da frutto, altri fruttiferi) in collaborazione con il Servizio Fitosanitario regionale e AVEPA, sentite le Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli del Veneto e le organizzazioni professionali agricole facenti parte del Comitato regionale per la concertazione in agricoltura - Tavolo Verde di cui alla L.r. 9/8/1999 n. 32 e, conseguentemente aprire il bando per la presentazione delle domande di risarcimento.
La gestione delle domande di risarcimento e l’erogazione degli aiuti sarà effettuata da AVEPA, rientrando nelle funzioni a suo tempo trasferite all’Agenzia in forza della costituzione degli Sportelli unici dell’Agricoltura ai sensi della DGR n. 3549 del 30/12/2010, secondo le procedure definite nell’allegato A al presente provvedimento e nel bando di apertura termini.
Infine, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1079 e del DPR 22 dicembre 1986 n. 917, è perimetrato l’intero territorio regionale non classificato montano ai sensi del PSR del Veneto 2014/2020, limitatamente alle aziende che risultano avere un danno aziendale superiore al 30%, ai fini rispettivamente dei trattamenti di integrazione salariale e dell’esenzione dell’imposta sui redditi dominicali e agrari.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
VISTO la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 “Nuove norme per gli investimenti in agricoltura”;
VISTA la DGR 30 dicembre 2010 n. 3549 “Costituzione dello Sportello Unico Agricolo. Approvazione del Piano industriale per l'inserimento del personale regionale e la definizione dei servizi territoriali. (art. 6 comma 1 ter Lr 25 febbraio 2005 n. 9)”;
VISTO il comma 1079 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)”;
VISTO l’art. 31 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”;
VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima.
delibera
(seguono allegati)
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