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Materia: Edilizia abitativa
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1643 del 05 novembre 2019
Criteri per la ripartizione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (FSA) per l'anno 2019. Art. 11, legge n. 431/1998.
Con il presente provvedimento la Giunta regionale individua i criteri per la ripartizione, tra i Comuni, delle risorse del Fondo per il sostegno alla locazione (FSA) anno 2019 finalizzate all’assegnazione di contributi a cittadini titolari di contratti di affitto ai sensi della legge n. 431/1998 e autorizza l’avvio delle procedure per l’acquisizione del servizio informatico e di supporto giuridico per lo svolgimento interattivo della procedura amministrativa riguardante il Fondo.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, all’art. 11, ha istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) il “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”, al fine di sostenere le fasce sociali più deboli. Con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati fissati i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione.
Le risorse assegnate al Fondo vengono ripartite annualmente, ai sensi del comma 5 del citato articolo 11, come sostituito dall’art. 7, comma 2-bis, della legge 12 novembre 2004, n. 269, fra le Regioni dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Si precisa che nel periodo 2016-2018 lo Stato non ha destinato risorse al Fondo.
Per ciascuno degli anni 2019 e 2020, la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», all’art. 1, comma 20, ha assegnato al Fondo la dotazione di 10 milioni di euro.
Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2019, n. 216, è stata approvata la ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo relative all’annualità 2019 e al Veneto risultano assegnati euro 723.549,94.
Tale somma è integrata da risorse a disposizione dell’Amministrazione regionale ammontanti ad euro 2.241.492,00, nonché dalle risorse assegnate al Fondo inquilini morosi incolpevoli, non spese dai Comuni ad alta tensione abitativa.
Infatti, l’art. 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che le Regioni possano riallocare sul Fondo nazionale per il sostegno alla locazione di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche, le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all’art. 5, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che risultino non utilizzate dai Comuni ad alta tensione abitativa alla data del 30 giugno 2019.
A tal fine, con Decreto del Direttore Generale della Condizione Abitativa del MIT del 31 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2019, n. 166, sono state individuate le modalità di trasferimento al Fondo per il sostegno alla locazione delle suddette risorse non spese, individuando la quota disponibile per la Regione in euro 3.765.515,99.
Risultano pertanto complessivamente disponibili per il Fondo per il sostegno alla locazione anno 2019, euro 6.730.557,93.
Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, occorre quindi stabilire preventivamente i criteri sulla base dei quali procedere al riparto del Fondo per l’anno 2019.
È reintrodotta, senza limitazione alcuna, la possibilità di partecipare al procedimento anche per i cittadini che, in sede di dichiarazione dei redditi relativi all’anno cui si riferisce la Dichiarazione ISEE, hanno usufruito della detrazione IRPEF per l’affitto, pur tenendo conto di tale detrazione in sede di erogazione del contributo.
In ragione dell’entità delle risorse disponibili, si ritiene di riservare il procedimento ai Comuni che abbiano una popolazione superiore ai 10.000 abitanti (dati ISTAT 2017), il cui elenco è riportato nell’Allegato A al presente provvedimento e che abbiano ricevuto, in occasione del procedimento FSA 2015, domande idonee. Inoltre, per partecipare al procedimento, i Comuni devono impegnarsi a cofinanziare il Fondo per un importo non inferiore al minimo indicato, per ciascun Comune, nel suddetto Allegato A. Considerato che nel periodo 2016-2018 non sono state destinate risorse al Fondo e che, pertanto, non è stato possibile determinare il fabbisogno comunale per il medesimo periodo, l’importo del cofinanziamento minimo per il procedimento 2019 è stato fissato al 6,5% del fabbisogno risultante dal procedimento FSA 2015, fissando comunque l’importo massimo del cofinanziamento in euro 50.000,00. Le somme eccedenti tali importi parteciperanno ad un riparto premiale, come indicato nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
L’impegno a partecipare al procedimento dovrà essere comunicato dai Comuni alla Regione – Unità Organizzativa Edilizia entro 30 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, in modo da consentire di procedere entro l’anno al riparto del Fondo fra i Comuni partecipanti.
In ogni caso, ai fini dell’ammissione al procedimento, i Comuni dovranno aver provveduto alla restituzione delle economie degli anni precedenti, come quantificate a seguito della rendicontazione relativa alle annualità di riferimento.
Nell'Allegato B al presente provvedimento sono riportate le condizioni e le procedure per l'assegnazione delle risorse in argomento.
Infine, come nelle passate edizioni del Fondo, per agevolare i Comuni nella raccolta e trasmissione dei dati nonché nella determinazione del contributo a favore degli aventi diritto, si ritiene di mettere a disposizione dei suddetti Enti un apposito servizio informatico e di supporto giuridico, che consenta di elaborare in tempo reale le domande raccolte, di effettuare le eventuali necessarie variazioni, nonché di monitorare costantemente l’andamento del procedimento, fornendo agli Enti medesimi un servizio qualificato di assistenza tecnica e amministrativo-giuridica, la produzione dei prospetti di riparto e liquidazione, nonché le procedure per la rendicontazione dei contributi erogati. L’acquisizione del Servizio informatico e di supporto giuridico per la gestione del procedimento FSA è inserita nel Programma biennale 2019-2020 ed elenco annuale 2019 dei servizi e delle forniture regionali, approvato con DGR n. 1541 del 22 ottobre 2019 e l’importo massimo della relativa obbligazione di spesa è stato fissato in euro 94.000,00 =Iva esclusa.
In proposito, considerato che non risultano attive convenzioni stipulate dalla “Concessionaria Servizi Informativi Pubblici” (CONSIP) aventi ad oggetto il servizio di cui trattasi e che detto servizio non può essere acquisito, in quanto non previsto, mediante le convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero tramite altre soluzioni centralizzate locali degli acquisti, la competente Direzione Lavori Pubblici, Edilizia e Logistica propone che l’acquisizione del predetto Servizio avvenga, ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lettera b), mediante invito di almeno cinque operatori economici, scelti previa indagine di mercato, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità ai seguenti elementi di valutazione: offerta tecnica massimo punti 70, offerta economica massimo punti 30.
La copertura finanziaria è individuata nell’ambito delle risorse disponibili sul capitolo n. 101935/U del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art 11 della legge n. 431/1998;
VISTO il decreto legislativo n. 109/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130/2000;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221/1999;
VISTO il decreto-legge n. 32/2000 convertito con legge n. 97/2000;
VISTA la legge n. 21/2001;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 242/2001;
VISTO il decreto-legge n. 112/2008 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;
VISTO il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 luglio 2019 recante “Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto disponibilità anno 2019”;
VISTO il Decreto Direttoriale 31 maggio 2019 recante “Individuazione delle modalità di trasferimento delle risorse non spese del Fondo inquilini morosi incolpevoli”;
VISTA la DGR 1451 del 22 ottobre 2019 recante “Prima variazione al Programma biennale 2019-2020 ed Elenco annuale 2019 dei Servizi e delle Forniture regionali, approvato con DGR n. 590/2019. DM 16 gennaio 2018, n. 14, art. 7”;
VISTO l’art. 2, comma 2, lettera o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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