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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 138 del 03 dicembre 2019


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1556 del 29 ottobre 2019

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale proposto ex art. 127 Cost. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale della intera legge regionale 8 agosto 2019, n. 34, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 89 del 9 agosto 2019.

Note per la trasparenza

Si tratta di autorizzare la costituzione della Regione del Veneto nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 8 agosto 2019, n. 34.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

In data 14 ottobre 2019 è stato notificato alla Regione del Veneto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale della intera legge regionale 8 agosto 2019, n. 34, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 89 del 9.8.2019 e, comunque, degli artt. 1; 2 e, in particolare, dei commi 2, 3 e 4; 3 e, in particolare, del comma 2, lett. b); 4, comma 1, lett. a) e 5.

La legge regionale n. 34 del 8 agosto 2019, è intitolata “Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione sociale del controllo di vicinato nell’ambito di un sistema di cooperazione interistituzionale integrata per la promozione della sicurezza e della legalità”.

In particolare all’art. 1 enuncia che “La Regione del Veneto concorre allo sviluppo della civile e ordinata convivenza nelle città e nel proprio territorio, promuovendo la collaborazione fra amministrazioni statali, istituzioni locali e società civile, nel rispetto delle relative competenze e responsabilità, al fine di sostenere processi di partecipazione alle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza urbana ed integrata, di incrementare i livelli di consapevolezza dei cittadini circa le problematiche del territorio e di favorire la coesione sociale e solidale.”

L’art. 2, comma 2, della legge definisce “controllo di vicinato quella forma di cittadinanza attiva che favorisce lo sviluppo di una cultura di partecipazione al tema della sicurezza urbana ed integrata per il miglioramento della qualità della vita e dei livelli di coesione sociale e territoriale della comunità, svolgendo una funzione di osservazione, ascolto e monitoraggio, quale contributo funzionale all’attività istituzionale di prevenzione generale e controllo del territorio. Non costituisce comunque oggetto dell’azione di controllo di vicinato l’assunzione di iniziative di intervento per la repressione dei reati, o di altre condotte a vario titolo sanzionabili, nonché la definizione di iniziative a qualsivoglia titolo incidenti sulla riservatezza delle persone”.

Il successivo comma 3 dell’art. 2 precisa che “Il controllo di vicinato si attiva attraverso una collaborazione tra Enti locali, Forze dell’Ordine, Polizia Locale e con l’organizzazione di gruppi di soggetti residenti nello stesso quartiere o in zone contigue o ivi esercenti attività economiche, che, in conformità alla presente legge, integrano l’azione dell’amministrazione locale di appartenenza per il miglioramento della vivibilità del territorio e dei livelli di coesione ed inclusione sociale e territoriale”; mentre il comma 4 prevede che “La Giunta regionale del Veneto promuove la stipula di accordi e protocolli di intesa  per il controllo di vicinato con gli Uffici territoriali di Governo da parte degli enti locali in materia di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, nei quali vengono definite e regolate le funzioni svolte da soggetti giuridici aventi quale propria finalità principale il controllo di vicinato, secondo la definizione di cui alla presente legge. Ove ricorrano le condizioni viene sostenuto il coinvolgimento dei soggetti giuridici di cui al presente comma, nelle forme previste nei Patti per la Sicurezza Urbana, di cui al decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”

L’art. 3 della legge indica gli interventi per la promozione e il sostegno del controllo di vicinato prevedendo in particolare al comma 2, lett. b) “attività di ricerca, documentazione, comunicazione ed informazione circa le azioni realizzate e di analisi sui risultati conseguiti, con particolare riguardo al livello di impatto sulla sicurezza nel contesto di riferimento”.

L’art. 4, comma 1, lett. a) della legge prevede che la Giunta regionale “a) relativamente all’iniziativa di cui al comma 2 lettera a) dell’articolo 3, si confronta, senza assunzioni di oneri, con gli enti locali e con soggetti giuridici aventi quale propria finalità statutaria principale il controllo di vicinato, individuati prioritariamente tra i gruppi di controllo che collaborano all’attuazione dei protocolli di intesa tra le amministrazioni comunali e gli Uffici territoriali di Governo”.

L’art. 5, rubricato “Analisi del sistema di controllo del vicinato” prevede, infine, che: “1. La Giunta regionale al fine di incentivare e sostenere la diffusione del controllo di vicinato, promuove altresì la creazione di una banca dati, che raccolga le misure attuative dei protocolli di intesa e dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti nel territorio regionale che prevedono forme di coinvolgimento di vicinato. Tale banca dati consentirà la gestione degli elementi informativi sul sistema provenienti dagli enti locali che svolgono attività di controllo di vicinato; a tal fine, la Giunta regionale stipula intese con gli enti locali e con i soggetti istituzionali competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. 2. La banca dati consentirà la definizione di analisi sull’evoluzione dell’efficacia del controllo di vicinato e sulla situazione concernente le potenziali tipologie di reati ed il loro impatto sul sistema territoriale”.

La legge regionale all’esame, nella sua interezza, a giudizio della Presidenza del Consiglio, è da ritenersi incostituzionale per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, che riserva allo Stato la materia dell’ “ordine pubblico e sicurezza”, e dell’art. 118, comma 3, della Carta, che rimette alla legge statale la disciplina delle forme di coordinamento fra Stato e Regioni nella materia de qua. Inoltre, viola l’art. 117, comma 2, lett g) della Costituzione che riserva alla competenza legislativa dello Stato lo “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato”.

Invero la legge regionale n. 34/2019, nella sua totalità, è rispettosa del dettato costituzionale, ragion per cui si ritiene necessario costituirsi in giudizio avanti la Corte Costituzionale per farne valere la legittimità.

Il patrocinio legale è affidato, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti. Franco Botteon dell’Avvocatura regionale e Luigi Manzi del foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Confalonieri, 5.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

visti gli articoli 33, comma 3, lett. m) e 54 dello Statuto;

visto l'art. 2, comma 2, lett. m) L.R. 31.12.2012, n. 54;

vista la L.R. 16.8.2001, n. 24;

visti l’art. 6 L.R. 1.9.1972 n. 12 e l’art. 6 L.R. 10.12.1973, n. 27;

vista la DGR n. 2472 del 23.12.2014;

viste le disposizioni di legge sui ricorsi avanti la Corte Costituzionale;

delibera

  1. di autorizzare l’Amministrazione regionale a costituirsi avanti la Corte Costituzionale nel giudizio promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale 8 agosto 2019, n. 34, affidando il patrocinio della Regione, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 24 del 16.08.2001, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti Franco Botteon dell’Avvocatura regionale e Luigi Manzi del foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Confalonieri, 5;
  1. di dare atto che le spese di patrocinio e di domiciliazione previste nel presente provvedimento sono determinabili a favore degli avvocati del libero foro secondo quanto previsto dall’art. 2230 del codice civile ed in riferimento al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e saranno impegnate con separato provvedimento della competente struttura dell’Avvocatura regionale;
  1. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  1. di pubblicare la presente deliberazione della Giunta regionale nel Bollettino ufficiale della Regione.

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