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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 108 del 27 settembre 2019


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1326 del 18 settembre 2019

Disposizioni operative per la stagione venatoria 2019/2020 ai fini dell'applicazione dell'art. 19 bis della L. R. n. 50/1993.

Note per la trasparenza

In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 bis della L. R. n. 50/1993, si approvano le disposizioni operative atte a disciplinare l’istituto della mobilità venatoria nel corso della stagione venatoria 2019/2020.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Con l'articolo 19 bis della legge regionale n. 50/1993, inserito dal comma 1 art. 67 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla Legge di stabilità 2018”, la Regione del Veneto ha introdotto un sistema regionale di prenotazione e disciplina della mobilità venatoria dando la possibilità ai cacciatori residenti in Veneto, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, comma 5 lettera a), b) e c) della Legge n. 157/1992, relativamente all’esclusività della scelta della forma di caccia, di poter usufruire  di un numero massimo di 30 giornate in mobilità venatoria.

In particolare l’articolo in parola prevede:

  • al comma 1 che la Giunta regionale sviluppi il sistema regionale di prenotazione per il rilascio dell’autorizzazione ai cacciatori del Veneto ad esercitare l’attività venatoria in mobilità alla selvaggina migratoria;
     
  • al comma 2 che, a partire dal 1° ottobre di ogni anno, i cacciatori residenti in Veneto possano esercitare la caccia in mobilità alla selvaggina migratoria fino ad un massimo di trenta giornate nel corso della stagione venatoria anche in Ambiti territoriali di caccia del Veneto diversi da quelli a cui risultano iscritti, con esclusione della Zona Lagunare e Valliva, previa autorizzazione rilasciata dal sistema informativo di cui al comma 1;
     
  • al comma 3 che il sistema informativo regionale autorizzi l’accesso giornaliero ad un numero di cacciatori comunque non superiore alla differenza tra i cacciatori iscritti all’Ambito territoriale di caccia ed i cacciatori ammissibili sulla base dell’indice di densità venatoria massima stabilito annualmente dalla Giunta regionale;
     
  • al comma 4 che la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisca le modalità di accesso al sistema regionale di prenotazione, le modalità e le regole di esercizio della mobilità venatoria sul territorio regionale.

In data 22 febbraio 2018 il Consiglio dei ministri ha impugnato la richiamata L.R. n. 45/2017 dinanzi alla Corte costituzionale sollevando dubbi in ordine alla legittimità costituzione dell’art. 67 della stessa.

Con sentenza n. 16/2019 dell’8 gennaio 2019, depositata il giorno 8 febbraio 2019 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2019, la Corte costituzionale si è pronunciata in via definitiva sulla questione sancendo la piena legittimità costituzionale dell’art. 67 della L.R n. 45/2017, e permettendo in tal modo alla Giunta regionale di darne piena applicazione.

Ciò premesso, in attuazione del richiamato comma 4 dell’articolo 19 bis della L.R. n. 50/1993, gli Uffici regionali si sono attivati al fine di individuare modalità operative intese a disciplinare la mobilità venatoria. Sono state acquisite informazioni e relativa documentazione sull’argomento dalle Amministrazioni regionali (es Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia) che già da alcuni anni contemplano, nel loro ordinamento, l’istituto della mobilità venatoria.

In relazione alle disposizioni normative sopra riportate e alle informazioni acquisite (per quanto applicabili a questo contesto regionale), si è quindi reso necessario avviare un percorso di verifica in ordine alle effettive possibilità di applicazione delle stesse nei diversi contesti regionali, con il fine di definire la possibilità di dare attuazione all’istituto previsto e le reali ed effettive dimensioni applicative delle medesime disposizioni. Si è poi reso necessario procedere alla quantificazione delle dimensioni attuative ed operative delle predette disposizioni, al fine di poter individuare un modello organizzativo e procedurale idoneo, anche in previsione dello sviluppo di un apposito software gestionale attualmente in fase di rilascio, necessario a garantire un regime di applicazione dell’istituto della mobilità venatoria, al tempo stesso rispettoso dei vincoli imposti ed efficace, in riferimento alla qualità del servizio reso all’utenza.

Si è quindi provveduto a richiedere alle Amministrazioni provinciali e alla Città Metropolitana di Venezia, con nota prot. n. 0275961 del 25/06/2019, per ciascun Ambito Territoriale di Caccia ricadente nel territorio di competenza, il numero massimo di cacciatori ammissibili sulla base dell’Indice di Densità Venatoria stabilito dalla Giunta regionale per la corrente stagione venatoria con DGR n. 202 del 26.02.2019 e, contestualmente, il numero di cacciatori effettivamente ammessi (iscritti) sulla base dei pertinenti provvedimenti assunti dai predetti Enti.

Sulla base delle informazioni raccolte e della documentazione acquisita oltre che in riferimento a quanto prevede il predetto articolo 19 bis, sono state individuate e definite  le modalità operative per la gestione dell’accesso agli ATC in mobilità venatoria per la caccia alla fauna migratoria, come  indicate nell'Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento  e che si ritiene di approvare.

La Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, in collaborazione con l’Unità Organizzativa Sistema informativo sviluppo economico e la Direzione ICT e Agenda Digitale ha provveduto a sviluppare uno specifico software che consentirà l’accesso ai cacciatori, in mobilità venatoria, agli Ambiti Territoriali di Caccia della regione. Tale accesso avverrà mediante un apposito applicativo web (utilizzabile anche mediante un semplice smartphone) sviluppato ad hoc; tale applicativo informatico andrà a gestire le prenotazioni dei cacciatori ai diversi ATC rilasciando un numero massimo di permessi di accesso (codici di prenotazione) pari ai limiti stabiliti al comma 3 dell’articolo 19 bis della richiamata L.R. n. 50/1993.

Per l’attribuzione del codice di prenotazione (e quindi il permesso di accesso), il cacciatore dovrà accreditarsi al sistema digitando il proprio codice fiscale e un secondo codice identificativo (codice cacciatore o numero di tesserino venatorio, a seconda della provincia di appartenenza). Il sistema “restituisce” al cacciatore un codice di prenotazione che gli permetterà di accedere all’ATC in cui ha fatto richiesta di accesso tramite mobilità venatoria.

Al fine comunque di facilitare la conoscenza e l’accesso all’istituto della mobilità venatoria e quindi la possibilità di poter prenotare le giornate ammesse, verrà garantito, accanto alla funzionalità del portale, anche il supporto degli Uffici URP regionali e altre modalità di supporto agevolato al cacciatore.

Presupposto fondamentale per giungere ad una efficace e puntuale definizione del sistema informativo di cui al comma 3 del predetto articolo 19 bis è stato quello di realizzare un’unica anagrafica dei cacciatori del Veneto, partendo dalle sette basi dati delle anagrafiche fino a questo momento gestite autonomamente da Province e Città Metropolitana di Venezia, e l’identificazione unica di ciascun cacciatore per mezzo del codice fiscale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, così come modificata dall’art. 42 della legge comunitaria 2009;

VISTO l’articolo 19 bis della L.R. n. 50/1993;

VISTO l’art. 67 della L.R. 45/2017: “Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2018”;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 815 dell’11.6.2019;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 943 del 2.7.2019;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 «Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto”»;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di approvare, in applicazione dell’art. 19 bis della L. R. n. 50/1993, l’Allegato A avente ad oggetto “Disposizioni operative per la gestione dell’accesso agli ATC in mobilità venatoria per la caccia alla fauna migratoria ai sensi l'articolo 19 bis della legge regionale n. 50/1993: norme e modalità’ operative per la stagione venatoria 2019/2020.” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  4. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
     
  5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1326_19_AllegatoA_403850.pdf

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