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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1234 del 20 agosto 2019
Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, art. 20, comma 2. Interventi finanziari regionali a favore dei Comuni per la bonifica ed il ripristino ambientale di siti inquinati. Annualità 2019.
Approvazione del Bando che individua, per l’annualità 2019, le modalità di assegnazione delle risorse previste dall’art. 20, comma 2, della L.R. 12/01/2009, n. 1.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
L'articolo 20, comma 2, della Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, Finanziaria per l'esercizio 2009, stabilisce che, al fine di consentire la copertura finanziaria degli oneri sostenuti dagli enti locali per le opere di progettazione e di caratterizzazione delle attività di cui all'art. 242, del D.lgs. n. 152/2006, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto; a tale scopo sono state allocate nel capitolo n. 103839, "Contributi per la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati – finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (art. 20, c. 2, L.R. 12/01/2009, n. 1)", del bilancio di previsione 2019, risorse per € 2.000.000,00.
Lo stesso articolo 20, comma 3, della L.R. 12 gennaio 2009, n. 1, demanda alla Giunta regionale la definizione delle modalità e dei criteri per l'erogazione dei contributi in parola.
Si ritiene pertanto opportuno, al fine di garantire equità e trasparenza alla procedura di accesso ai fondi in parola, provvedere alla stesura di un apposito bando che si riporta in allegato alla presente deliberazione (Allegato A) teso a definire i potenziali beneficiari, costituiti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 244 e 250 del D. Lgs. n. 152/2006, dai Comuni della Regione del Veneto, le tipologie di intervento finanziabili e le spese ammissibili, le modalità e i termini per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare nonché i criteri per la valutazione delle domande medesime e per la formulazione delle graduatorie, nonché le percentuali massime di contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile.
Gli interventi candidati al finanziamento in parola, che dovranno essere realizzati entro la corrente annualità, potranno riguardare sia aree di proprietà dell’Ente, ove sia chiamato a provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sia aree di altra proprietà ove il Comune territorialmente competente intervenga in sostituzione e in danno del soggetto obbligato inadempiente, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 250 e dell’art. 192 del sopraccitato decreto legislativo.
Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo della Legge, ammontanti, per il corrente esercizio, ad € 2.000.000,00, è previsto far fronte con le risorse allocate sul capitolo 103839, "Contributi per la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati – finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (art. 20, c. 2, L.R. 12/01/2009, n. 1)", del bilancio di previsione 2019.
Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo della Legge, ammontanti, per l’esercizio 2019, ad € 2.000.000,00, è previsto far fronte con le risorse allocate sul capitolo 103839, "Contributi per la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati – finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (art. 20, c. 2, L.R. 12/01/2009, n. 1)", del bilancio di previsione 2019. Entro i limiti di detta somma sarà assunto il relativo impegno di spesa con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Ambiente, una volta evasa l’istruttoria prevista nel Bando, secondo le modalità ivi stabilite e saranno individuati pertanto i corrispondenti soggetti beneficiari sulla base dei criteri indicati nello stesso Bando.
Le strutture interessate dovranno presentare la richiesta di contributo all’Amministrazione regionale, secondo le modalità descritte nel Bando (Allegato A) e secondo il modello di domanda riportato in calce al Bando stesso, entro e non oltre il termine dei trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 (parte IV) ed in particolare l’articolo 242 e seguenti, come modificato dal D.Lgs. 29 gennaio 2008, n. 4;
VISTA la L.R. 12 gennaio 2009, n. 1, articolo 20, comma 1;
VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con D.C.R. n. 30 del 29/04/2015;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTO l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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