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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 44 del 30 aprile 2019


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 364 del 26 marzo 2019

Organizzazione Giunta regionale. Avvocatura regionale. L.R. 21/03. Riassetto. Istituzione della Direzione "Risorse di struttura, Vice Coordinatore, contenzioso costituzionale".

Note per la trasparenza

Si istituisce, all’interno dell’Avvocatura regionale, una Direzione con funzioni di gestione dei profili di natura amministrativa gravanti comunque sull’Avvocatura, nonché con funzioni di responsabilità in relazione alle tematiche del contenzioso costituzionale e funzioni di supplenza per il caso di assenza o impedimento del Coordinatore dell’Avvocatura. Vengono, inoltre, adottate correlate misure organizzative.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

L’Avvocatura regionale, istituita con legge regionale n. 24 del 2001 e in concreto attivata secondo le disposizioni della deliberazione di Giunta regionale n. 1206 del 2001, è collocata nell’organizzazione regionale quale struttura autonoma di vertice, anche in ossequio alle indicazioni normative relative all’esercizio della professione forense quali l’art. 23 della legge n. 247 del 2012, ed è attualmente articolata, a seguito della deliberazione di Giunta regionale n. 803 del 2016, in quattro Unità Organizzative, di cui tre con competenze legali e una quarta, con compiti di natura amministrativa, strumentali all’esercizio delle competenze di tale natura comunque richieste ad un ufficio legale interno e compatibili con l’autonomia legislativamente riconosciuta e promossa in ordine all’esercizio dell’attività dei predetti uffici legali interni alle amministrazioni pubbliche.

Manca, invece, all’interno dell’Avvocatura regionale, la struttura intermedia rappresentata dalla Direzione, secondo il modello configurato dall’art. 9, comma 2, della legge regionale n. 54 del 2012 e, anche proprio per la mancata individuazione del predetto livello dirigenziale intermedio, la previsione di una figura di Vicecoordinatore, con compiti di supplenza per il caso di assenza o impedimento, a qualsiasi titolo, provvisorio o prolungato, del Coordinatore, fattispecie di supplenza che non può essere esercitata in modo congruo dalla figura del vicario individuabile dal Coordinatore fra i responsabili di Unità Organizzativa.

L’esigenza dell’integrazione della struttura in questione con il livello dirigenziale ora ricordato, non tradottasi in misure organizzative corrispondenti in occasione del riordino dell’organizzazione della Giunta regionale attuata tra il 2015 e il 2016, nonostante la formulazione di proposte in tal senso anche da parte della Società di consulenza, appare ora non differibile.

Al riguardo rileva, in primo luogo, la considerazione che, per quanto l’Avvocatura rappresenti e debba costituire una struttura autonoma in ossequio alle indicazioni desumibili dalla normativa sulla professione forense e in particolare dall’art. 23, l. 247/12, e tale in effetti è attualmente anche considerato che non è specificamente classificata, nel suo complesso, come una delle strutture catalogate dall’art. 9 della l.r. 54/12, essa opera in ogni caso all’interno dell’organizzazione regionale e, pur nella ricordata specificità, presenta esigenze e competenze non peculiarmente professionali ma amministrative il cui assolvimento è proprio della struttura della Direzione secondo la disciplina configurata dall’art. 13. Si tratta, in effetti, della struttura al cui responsabile spettano i compiti amministrativi operativi più rilevanti in sede gestionale e anche tali compiti sono presenti nelle attività dell’Avvocatura, come quanto riguarda il personale, le risorse strumentali, le esigenze contabili; tant’è che tali funzioni sono state affidate a due Unità Organizzative, che possono essere conseguentemente, ove istituita la Direzione, sollevate, quantomeno parzialmente, dalle predette incombenze, più appropriatamente allocate nella Direzione suddetta.

È d’altronde opportuno, anche per evidenti ragioni di adeguatezza e appropriatezza e di armonica composizione della struttura, affiancare alla figura di vertice dell’Avvocatura, corrispondente nella sostanza ad un direttore di Area, un avvocato investito del ruolo di direttore di Direzione. Ciò, anche ai fini dell’individuazione ad opera della Giunta, per il tramite del conferimento dell’incarico, della figura stabile di supplente dell’Avvocato Coordinatore, al quale supplente può attribuirsi la funzione ordinaria di Vice Coordinatore dell’Avvocatura regionale,  con compiti eventualmente delegati dall’Avvocato Coordinatore in determinate materie, derivandone una correlata responsabilità ordinaria anche nei rapporti con la Giunta e con l’organizzazione in genere. Il Direttore dovrà pertanto essere munito del titolo equivalente a quello dell’Avvocato Coordinatore e quindi dovrà essere munito del titolo di abilitazione all’esercizio della professione forense presso le magistrature superiori.

In terzo luogo, rileva in modo particolarmente significativo nel momento presente, il fronte delle vertenze, in essere e potenziali, sia attive che passive, in materia di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, interessato dal processo di rafforzamento dell’autonomia regionale avviato a seguito degli esiti del referendum consultivo del 22 ottobre 2017 e fondato sull’applicazione dell’art. 116 comma 3, della Costituzione. Tale processo è sia foriero di possibili sbocchi contenziosi nei rapporti tra lo Stato e la Regione, sia produttivo della necessità del massimo presidio, da parte della Regione, circa il corretto esercizio della funzione legislativa da parte dello Stato, onde arginare l’invasione di competenze regionali, sia, in direzione opposta ma del tutto omogenea, una particolare attenzione statale nell’osservazione sulla produzione normativa regionale. Si tratta, invero, di fenomeno, quello del processo di valorizzazione dell’autonomia regionale nel quadro costituzionale dell’art. 116 Cost. non di mera definizione dei testi di legge ma anche di potenziale produzione contenziosa tra le amministrazioni interloquenti nel processo suddetto.

Anche ciò impone la costituzione di una struttura di adeguato livello, specificamente dedicata alla materia, sia per la promozione di competenze specialistiche, sia per la garanzia del più efficiente possibile presidio degli adempimenti e degli adempimenti sul tema.

Va, altresì, considerato l’incremento del volume di attività connesso all’attribuzione all’Avvocatura, ad opera di deliberazioni giuntali, quale, tra le altre, la deliberazione n. 521/17, dei compiti di assistenza giudiziale e stragiudiziale a favore di enti strumentali in relazione all’attuazione di deleghe di funzioni disposte con le predette deliberazioni.

Appare inoltre opportuno, sul versante distinto, formalizzare l’attribuzione ad una tale struttura di significativo livello, il presidio delle funzioni in materia di processo telematico in ogni materia di interesse, investendo la stessa di tutti i compiti operativi e di formazione, finalizzati a consentire a ciascun legale dell’Avvocatura di operare con i nuovi strumenti informatici introdotti e in uso in tutti gli ambiti giurisdizionali.

D’altro canto, va anche considerato lo spostamento dell’asse del contenzioso determinato dalla istituzione di Azienda Zero e dall’attribuzione, con legge regionale n. 19 del 2016, a tale Ente di numerose competenze in materie a notevole impatto contenzioso, quali le gare di appalto di forniture e servizi in sanità e l’adozione di provvedimenti abilitativi in tema di strutture sanitarie. In relazione a tale evenienza, può rideterminarsi la ripartizione delle materie all’interno della struttura dell’Avvocatura senza necessario ricarico di personale legale addetto.

Nella suddetta Direzione, può opportunamente essere collocato l’ufficio del Distinct Body, attualmente in-cardinato nell’Area Programmazione e Sviluppo Strategico. La collocazione presso l’Avvocatura e nella specifica Direzione istituenda si giustifica per la posizione accentuatamente autonoma dell’Avvocatura re-gionale rispetto a quella dell’Area Programmazione e Sviluppo Strategico, direttamente interessata sul fronte della produzione di atti che possono comportare aiuti di Stato e quindi non connotata da elementi di indipendenza richiesti per il predetto organismo. La misura si allinea, del resto, ad analoghe esperienze di altre Regioni.

Considerato, infine, che è in scadenza, con il 30 giugno 2019, l’incarico di Avvocato Coordinatore conferito fino a tale data dalla deliberazione di Giunta n. 1068 del 29 giugno 2016, e considerato che tale incarico non è soggetto alla proroga disposta con deliberazione di Giunta n. 297 del 19 marzo 2019, si ravvede l’opportunità, tenuto conto dello stato di avanzamento della legislatura, in scadenza con giugno 2020 e tenuto conto che l’art. 5, comma 2, della l.r. 24/01, stabilisce che l’“Avvocato Coordinatore è nominato dalla Giunta regionale, con contratto a tempo determinato risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura”, per assicurare continuità gestionale in attesa del generale riassetto organizzativo che potrà essere adottato dalla Giunta regionale che si insedierà nella futura legislatura, di prorogare l’incarico di Avvocato Coordinatore a favore dell’Avv. Ezio Zanon fino a non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, ferma l’applicazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1112 del 2016 sulla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro come ribadita nella citata DGR 297/19.

Si propone, conclusivamente:

  1. di istituire la Direzione “Risorse di struttura, Vice Coordinatore, Contenzioso costituzionale”, con compiti di gestione amministrativa della struttura, presidio e responsabilità, secondo e nei limiti delle disposizioni dell’Avvocato Coordinatore, che rimane responsabile di tutte le funzioni assegnate alla struttura, nell’ambito del contenzioso costituzionale, sia in via preventiva, per ogni specifica vicenda che prospetti tale esito, sia in relazione ai conflitti in essere, nonché di gestione del processo telematico e delle vertenze relative all’attuazione delle deleghe di funzioni conferite ad enti strumentali, in relazione alle quali funzioni è stata disposta l’assistenza dell’Avvocatura Regionale a favore degli enti strumentali medesimi;
  2. di attribuire al relativo Direttore i compiti di coordinatore per il caso di assenza o impedimento del Coordinatore nominato;
  3. di autorizzare la Direzione Organizzazione e Personale ad espletare la procedura di individuazione del Direttore della suddetta istituenda Direzione in conformità alle previsioni del regolamento n. 1 del 2016;
  4. di ridenominare l’Unità Organizzativa “Coordinamento Affari Legali” in “Affari Legali 1”, l’Unità Organizzativa “Affari Legali 1” in “Affari Legali 2”, l’Unità Organizzativa “Affari Legali 2” in “Affari Legali 3”, l’Unità Organizzativa “Risorse strumentali di Avvocatura e Affari Legali” in “Risorse strumentali di Avvocatura e Affari Legali” mantenendo in essere gli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative ridenominate;
  5. di trasferire presso l’Avvocatura regionale e specificamente presso la Direzione di cui al punto a) la Unità Organizzativa di tipo A “Distinct Body”, con il relativo personale dirigenziale e del comparto, a far data dal 1° maggio 2019;
  6. di prorogare l’incarico del Coordinatore dell’Avvocatura fino a non oltre i sei mesi successivi alla scadenza della legislatura in essere ferma l’applicazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1112 del 2016 sulla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro come ribadita nella citata DGR 297/19.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto’;

VISTA la L.R. 17.05.2016, n. 14 “Modifiche alla L.R. 31.12.2012, n. 54 “L.R. per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R. statutaria 17.04.2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto’;

VISTO il Regolamento n. 1 del 2016;

VISTE le DDGGRR 1260/01 e 803 e 1109 del 2016;

VISTA le DDGGRR 1112/16 e 297/19;

delibera

  1. di istituire, con effetto dall’insediamento del Direttore, la Direzione denominata “Risorse di struttura, Vice Coordinatore, contenzioso costituzionale”, con compiti di presidio e responsabilità in materia di contenzioso costituzionale, sia in via preventiva, per ogni tematica che prospetti tale esito, sia in relazione ai conflitti in essere;
  2. di attribuire al relativo Direttore di compiti di coordinatore per il caso di assenza o impedimento del Coordinatore nominato;
  3. di autorizzare la Direzione Organizzazione e Personale ad espletare la procedura di individuazione del Direttore della suddetta istituenda Direzione in conformità alle previsioni del regolamento n. 1 del 2016, riservando la selezione ai soggetti muniti del titolo di abilitazione allo svolgimento della professione forense presso le giurisdizioni superiori;
  4. di ridenominare l’Unità Organizzativa “Coordinamento Affari Legali” in “Affari Legali 1”, l’Unità Organizzativa “Affari Legali 1” in “Affari Legali 2”, l’Unità Organizzativa “Affari Legali 2” in “Affari Legali 3”, l’Unità Organizzativa “Risorse strumentali di Avvocatura e Affari Legali” in “Risorse strumentali di Avvocatura e Affari Legali” mantenendo in essere gli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative ridenominate;
  5. di prorogare l’incarico del Coordinatore dell’Avvocatura, in scadenza il 30 giugno 2019, a favore dell’Avv. Ezio Zanon fino a non oltre i sei mesi successivi alla scadenza della legislatura in essere ferma l’applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1112 del 2016 sulla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro come ribadita nella citata DGR 297/19.
  6. di trasferire presso l’Avvocatura regionale e specificamente presso la Direzione di cui al punto 1) la Unità Organizzativa di tipo A “Distinct Body”, con il relativo personale dirigenziale e del comparto, a far data dal 1° maggio 2019;
  7. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto, nel rispetto delle risorse disponibili a bilancio;
  8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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