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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 37 del 16 aprile 2019


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 356 del 26 marzo 2019

Progetti strategici turistici di interesse regionale ai sensi della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e Sostenibilità del Turismo Veneto" e della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Nuove disposizioni operative.

Note per la trasparenza

Nuove disposizioni relative alla procedura da seguire in caso di attivazione di progetti strategici di interesse regionale per lo sviluppo e la sostenibilità del turismo veneto, ai sensi della L.R. 11/2013 e della L.R. 11/2004.

L'Assessore Cristiano Corazzari, di concerto con l'Assessore Federico Caner, riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto con legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, “Sviluppo e Sostenibilità del Turismo Veneto”, “riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale del Veneto, nel contesto nazionale ed internazionale”.

Conseguentemente è necessario indirizzare le attività economiche del settore affinché promuovano lo sviluppo economico sostenibile, favoriscano la competitività tra le singole imprese, aumentando i livelli qualitativi delle strutture ed infrastrutture connesse alle attività turistiche e garantiscano la fruizione del patrimonio culturale, storico, artistico, territoriale ed ambientale.

Al fine di sviluppare l’offerta e la domanda turistica, nonché favorire il miglioramento qualitativo delle strutture, la promozione della sicurezza e della qualità dell’offerta turistica e la diversificazione delle attività turistiche, la Regione prevede misure di agevolazione finanziaria a soggetti pubblici e privati su indicazioni delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni turistiche (ODG) riconosciute e/o accesso al fondo di rotazione del turismo ai sensi dell’art. 45 della citata L.R. 11/2013.

La legge regionale 11/2013 stabilisce che gli interventi di tipo strutturale ed infrastrutturale finalizzati ad attività di particolare interesse per lo sviluppo delle località turistiche, siano finanziati tramite fondo di rotazione del turismo destinato alle imprese turistiche. A tal fine i progetti strategici devono creare: “a) prodotti turistici innovativi e di particolare interesse per l’area territoriale, anche ai fini della diversificazione dell’offerta turistica e della aggregazione tra attività ricettive e altri servizi turistici; b) sinergie operative tra diversi comparti turistici della stessa area territoriale anche destinate al prolungamento della stagionalità”.

I progetti turistici,  qualora comportino variante ai piani urbanistici e territoriali, sono ritenuti di interesse regionale e, come tali, sono approvati con la procedura di cui all’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla Programmazione”. Gli aspetti legati alla variante urbanistica sono di competenza della Giunta regionale,  alla quale spetta esercitare, ai sensi dell’articolo 6, legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, “le competenze urbanistiche in relazione alle varianti agli strumenti urbanistici e territoriali eventualmente conseguenti all’approvazione di accordi di programma ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione” nonché di progetti strategici riguardanti interventi o programmi di intervento di particolare rilevanza ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2004”.

Le proposte di progetti turistici devono prioritariamente essere valutate dal Comune interessato, in quanto promotore e componente dell’Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD) di cui all’art. 9 della L.R. 11/2013, qualora attivata, al quale spetta la valutazione e qualificazione della valenza strategica del progetto presentato con la programmazione dello sviluppo turistico e le strategie turistiche della destinazione di cui l’eventuale OGD è espressione.

L’esito della valutazione, reso dalla citata OGD, che certifica la sussistenza delle caratteristiche di strategicità, è trasmesso alla Direzione Turismo per l’emissione del parere di competenza in ordine alla coerenza del progetto strategico con la L.R. 11/2013.

Le successive fasi del procedimento competono alla Direzione Pianificazione Territoriale.

Con la DGR 450 del 7 aprile 2015, si era provveduto ad avviare la prassi procedurale per la valutazione e approvazione dei progetti, e riscontrata la necessità di aggiornare le citate procedure, si è ritenuto opportuno ridurre ed ottimizzare le tempistiche per l’espressione di pareri da parte delle strutture regionali interessate.

A tal fine non si ritiene necessario il provvedimento di  Giunta regionale che, secondo le disposizioni della citata DGR 450/2015, doveva precedere l’approvazione dell’accordo da parte della Conferenza di servizi decisoria, in quanto la Giunta regionale stessa è già chiamata ad esprimersi all’inizio del procedimento, confermando la strategicità del progetto e dando avvio formalmente all’approvazione dell’accordo di programma.

Si ritiene inoltre necessario adeguare le competenze delle strutture regionali interessate al nuovo organigramma della Regione, come previsto dalla L.R. 54/2012.

Conseguentemente, nel processo di semplificazione e snellimento dell’azione della Pubblica Amministrazione, si ritiene necessario definire nuove disposizioni operative per giungere in tempi più celeri all’approvazione dei progetti strategici turistici di interesse regionale ai sensi della L.R. 11/2013 e L.R. 11/2004, e viene, dunque, individuata la sequenza degli adempimenti facenti concernenti i progetti strategici turistici in variante urbanistica, come rappresentati nell’Allegato A. Tali nuove disposizioni, sostituiscono quelle dettate dalla DGR  450/2015.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO l’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;

VISTO l’art. 2, comma. 2, della legge regionale del 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 ‘Statuto del Veneto’ ”;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, “Sviluppo e Sostenibilità del Turismo Veneto”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 2943 “Applicazione delle nuove disposizioni attuative relative all'attivazione di Accordi di Programma (Art. 32. L.R. 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla Programmazione")”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2013, n. 1327 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Disposizioni regionali di indirizzo e di coordinamento per l'applicazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di turismo. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 19, comma 3”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2013, n. 2286 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Definizione dei criteri e parametri per la costituzione delle Organizzazioni di Gestione della Destinazione turistica. Deliberazione n. 138/CR del 28 ottobre 2013. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 9”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2015, n. 450 “Progetti strategici turistici di interesse regionale, art. 42, comma 7, L.R. 11/2013 e art. 26, comma 2 ter, L.R. 11/2004. Disposizioni operative”;

delibera

  1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  1. di approvare, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, l'Allegato A con il quale si definiscono e si stabiliscono le procedure per la valutazione e l’approvazione dei progetti strategici turistici di interesse regionale, ai sensi della L.R. 11/2013 e della L.R. 11/2004;
  1. di abrogare la DGR n. 450 del 07 aprile 2015 e il relativo allegato A;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell’esecuzione del presente atto;
  1. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
  1. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

(seguono allegati)

Dgr_356_19_AllegatoA_391388.pdf

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