Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 8 del 25 gennaio 2019


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2022 del 28 dicembre 2018

Aggiornamento del sistema dei controlli dell'attività sanitaria nella Regione Veneto.

Note per la trasparenza

Si procede ad aggiornare il sistema dei controlli dell’attività sanitaria di ricovero e ambulatoriale nella Regione Veneto alla luce delle funzioni assegnate ad Azienda Zero.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Il passaggio da un sistema di finanziamento delle prestazioni sanitarie per fattori produttivi a un sistema riferito al caso trattato ha determinato, negli ultimi anni, profonde modificazioni del ruolo dell’ospedale nella rete dell’assistenza favorendo un miglior uso delle risorse, una maggiore appropriatezza del setting assistenziale, una riduzione delle degenze medie ed un miglior utilizzo degli indicatori di efficienza.

Ai sensi dell’art. 8-octies del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, è stato introdotto tra l’altro l’obbligo del controllo di appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture di ricovero pubbliche e private accreditate.

La Regione Veneto ha normato la materia con diversi provvedimenti. In sintesi, con la DGR n. 4807 del 28 dicembre 1999 è stato definito l’assetto organizzativo e la metodologia per il controllo dei ricoveri ospedalieri. Il suddetto provvedimento prevedeva l’istituzione, per ciascuna Azienda Ulss, di un Nucleo Aziendale di Controllo, responsabile sia dei controlli interni che delle verifiche sulle prestazioni sanitarie erogate ai propri assistiti da altre strutture pubbliche nonchè private accreditate del territorio di riferimento dell’Azienda ULSS. Successivamente, con la DGR n. 3572 del 21 dicembre 2001, la Giunta Regionale ha modificato l’organizzazione della funzione di controllo esterno articolandola su due livelli successivi, provinciale e regionale, e mantenendo il livello aziendale solo per i controlli interni. Con la DGR n. 4090 del 30 dicembre 2003 è stato aggiornato ulteriormente il sistema dei controlli, con l’istituzione del “Coordinamento Regionale per l’appropriatezza delle prestazioni e il controllo dell’attività sanitaria” (poi Coordinamento regionale per i controlli sanitari, l’appropriatezza, le liste d’attesa e la sicurezza del paziente), la definizione di alcuni indicatori di controllo relativi ai ricoveri ordinari e diurni e l’introduzione dei controlli sulle prestazioni ambulatoriali. Per quanto riguarda l’attività ambulatoriale, con la DGR n. 3535 del 12 novembre 2004 è stato elaborato un programma denominato “Riorganizzazione nell’erogazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ai fini del contenimento delle liste di attesa” e successivamente con la DGR n. 600 del 13 marzo 2007, di recepimento del Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, è stata ribadita l’importanza dell’utilizzo delle classi di priorità come strategia fondamentale per la gestione delle liste di attesa secondo principi di appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva. La DGR n. 2609 del 7 agosto 2007 ha successivamente modificato l’organizzazione del sistema dei controlli, attribuendo la responsabilità degli stessi in capo ai Direttori Generali delle Aziende ULSS, Ospedaliere e IOV e ai Legali Rappresentanti delle strutture private accreditate, suddividendoli in controlli interni ed esterni, questi ultimi disposti dalle Aziende ULSS. Con la DGR n. 938 del 7 aprile 2009, si è provveduto a modificare il sistema in relazione ai nuovi contesti normativi, con particolare riferimento all’incremento dei volumi di prestazioni da controllare in ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 79 della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008. Si è poi addivenuti, con la DGR n. 3444 del 30 dicembre 2010, ad un ulteriore perfezionamento del sistema dei controlli sanitari rafforzando il principio della responsabilità locale e ponendo maggiore attenzione ai controlli interni in quanto garanzia di miglioramento dell’appropriatezza e dell’efficienza delle strutture sanitarie.

Si deve ora evidenziare l’importante innovazione avvenuta per effetto dell’approvazione della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, che riguarda fondamentalmente due ambiti:

- l'istituzione dell'Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero,

- la riorganizzazione degli ambiti territoriali delle Aziende Ulss con la riduzione di queste da 21 a 9.

Quindi, con deliberazione n. 2174 del 23 dicembre 2016 sono state date le prime disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con la citata legge regionale tra le quali anche l’organizzazione del sistema dei controlli dell’attività sanitaria nella Regione del Veneto (allegato O). In sintesi con tale atto, confermando quanto disposto dalla DGR n. 3444/2010, è stata modificata l’articolazione del sistema dei controlli, organizzandolo su due livelli: un livello addetto al controllo, sia interno che esterno, affidato al Nucleo Aziendale di Controllo (NAC) dell’Azienda Ulss “incorporante” con la soppressione dei NAC delle Aziende Ulss “incorporate”; un secondo livello di supervisione e vigilanza affidato al Nucleo Regionale di Controllo (NRC) che assorbe le funzioni del Nucleo Provinciale dei Controlli (NPC) che viene soppresso. Vengono, inoltre, precisate le funzioni/competenze del Nucleo Regionale di Controllo. Infine, viene disposto che le funzioni del Coordinamento regionale per i controlli sanitari, l’appropriatezza, le liste d’attesa e la sicurezza del paziente, descritte nella DGR n. 3444/2010 e nella DGR n. 539 del 26 aprile 2016, ad esclusione di quella prevista per le funzioni di supporto amministrativo del Nucleo Regionale di controllo, siano confermate in attesa dell’attivazione di Azienda Zero e eventuali provvedimenti successivi.

Successivamente, con la DGR n. 733 del 29 maggio 2017, sono state attribuite ad Azienda Zero le funzioni che al capoverso 4.4.4. "Strutture e attività a supporto della programmazione" dell'allegato A) alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016." sono attribuite ai Coordinamenti regionali, al Sistema Epidemiologico Regionale (SER) anche con riferimento alla gestione dei relativi registri" (articolo 2, comma 2, lett. f, della l.r. 19/2016). Per quanto riguarda l’oggetto del presente provvedimento va evidenziato che tra le citate funzioni rientrano anche quelle afferenti al Coordinamento regionale per i controlli sanitari, l’appropriatezza, le liste d’attesa e la sicurezza del paziente. Quindi, con DGR n. 2024 del 6 dicembre 2017 tali funzioni sono state effettivamente attribuite ad Azienda Zero con la contestuale soppressione del Coordinamento, a far data dal 1 gennaio 2018.

Questa importante innovazione rende necessaria una rivisitazione del sistema dei controlli sanitari, fermo restando la funzione di programmazione regionale in materia.

Pertanto, si propone l’aggiornamento del sistema dei controlli dell’attività sanitaria, di cui all’Allegato A parte integrante del presente atto e l’aggiornamento della tipologia dei controlli dell’attività sanitaria di cui all’Allegato B anch’esso parte integrante del presente atto.

Si conferma che quanto riportato nei documenti di cui agli Allegati A e B si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- potenziare i controlli interni al fine di migliorare l'appropriatezza di erogazione delle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali e la correttezza di codifica, definendo una funzione di "certificazione interna"

- aumentare il livello di omogeneità delle codifiche e delle modalità di erogazione delle prestazioni, con auspicata riduzione delle contestazioni a livello dei controlli esterni

- ribadire l'importanza degli organi deputati al controllo (Nucleo Aziendale) da una parte, e di quelli di supervisione e vigilanza ( Nucleo Regionale) dall'altra, i quali ultimi garantiscono la necessaria imparzialità e omogeneità nello svolgimento dei controlli

- mantenere il sistema il più possibile esplicito e trasparente grazie alla presenza dei Piani annuali di Controllo e favorire una sinergia tra la funzione di pianificazione periferica e la funzione di coordinamento regionale.

I documenti di cui agli Allegati A e B sostituiscono integralmente l’Allegato A alla DGR n. 3444/2010.

Quanto disposto dal presente atto decorre dalla data di approvazione dello stesso.

Infine, si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 8-octies del d. lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

VISTO l’art. 79 della legge n. 133 del 6 agosto 2008;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19;

VISTA la DGR n. 4807 del 28 dicembre 1999;

VISTA la DGR n. 3572 del 21 dicembre 2001;

VISTA la DGR n. 4090 del 30 dicembre 2003;

VISTA la DGR n. 3535 del 12 novembre 2004;

VISTA la DGR n. 600 del 13 marzo 2007;

VISTA la DGR n. 2609 del 7 agosto 2007;

VISTA la DGR n. 938 del 7 aprile 2009;

VISTA la DGR n. 3444 del 30 dicembre 2010;

VISTA la DGR n. 539 del 26 aprile 2016;

VISTA la DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016;

VISTA la DGR n. 733 del 29 maggio 2017;

VISTA la DGR n. 2024 del 6 dicembre 2017;

VISTO l’art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare l’aggiornamento del sistema dei controlli dell’attività sanitaria, di cui all’Allegato A parte integrante del presente atto, e l’aggiornamento della tipologia dei controlli dell’attività sanitaria di cui all’Allegato B anch’esso parte integrante del presente atto;
  2. di stabilire che documenti di cui agli Allegati A e B sostituiscono integralmente l’Allegato A alla DGR n. 3444/2010;
  3. di disporre la decorrenza del presente atto dalla data di approvazione dello stesso;
  4. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
  5. di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2022_AllegatoA_385587.pdf
2022_AllegatoB_385587.pdf

Torna indietro