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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 124 del 14 dicembre 2018


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1819 del 04 dicembre 2018

Modifiche all'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2017, n. 679: "Adeguamento delle disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali richieste agli operatori del settore agricolo e delle tabelle convenzionali dei tempi e dei parametri di reddito di lavoro agricolo. Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i.". Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

Note per la trasparenza

Si prende atto,  dell’interpretazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo dell’articolo 1, comma 3 bis, d.lgs 29 marzo 2004, n. 99, riguardante l’applicazione in funzione delle diverse forme societarie nelle quali viene apportata la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), che  rende opportuna una modifica all’Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 679/2017 recante disposizioni in ordine alle qualifiche professionali in agricoltura.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nell’ introdurre la figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), con estensione della qualifica anche alle società agricole affida alle Regioni il compito di  accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla citata  normativa.

Con deliberazione 16 maggio 2017, n. 679 la Giunta regionale ha aggiornato le disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali  in agricoltura, con particolare riguardo  a quella dell’Imprenditore Agricolo Professionale ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Gabinetto del Ministro, Ufficio legislativo con nota del 23 marzo 2018, n. 3064, ha trattato, a seguito di un quesito posto dalla regione Emilia Romagna, l’applicazione del comma 3 bis dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004, in funzione delle diverse forme societarie in cui è apportata la qualifica di IAP.         

Nel merito il suddetto Ufficio chiarisce che il comma 3 bis, debba essere applicato esclusivamente  alle società di capitali, in qualsivoglia forma costitute.

La deliberazione della Giunta regionale del Veneto 679/2017,  Allegato A, capitolo 3, nella trattazione dell’argomento di riconoscimento della qualifica IAP a persone giuridiche indica “Ogni amministratore può apportare la qualifica di IAP ad una sola società, intendendo con questo società di capitali, cooperative, e anche di persone”.

Sulla base del dettato interpretativo della normativa nazionale del Ministero, si propone il conseguente adeguamento delle disposizioni regionali vigenti, agli indirizzi dell’Ufficio legislativo del MIPAAFT intendendo la limitazione di cui all’articolo 1, comma 3 bis del decreto legislativo n. 99/2004, riferita agli Amministratori di società di capitali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 2135 del codice civile “Imprenditore agricolo”.

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004  n. 99 e in particolare l’articolo 1,  comma  3 bis.

VISTA la dgr 16 maggio 2017,  n. 679  “Adeguamento disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali richieste agli operatori del settore agricolo e tabelle convenzionali dei tempi e dei parametri di reddito di lavoro agricolo”.

VISTO il parere n. 3064 del 23 marzo 2018, del Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali , Gabinetto del Ministro, Ufficio legislativo avente ad oggetto “Imprenditore Agricolo Professionale  - Articolo 1, comma 3 bis, d.lgs. 29 marzo 2004  n. 99 - Applicazione in funzione delle diverse forme societarie in cui viene apportata la qualifica di IAP.

VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54.

DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima.

delibera

  1. di approvare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di prendere atto dell’interpretazione  n. 3064, del 23 marzo 2018 del  Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali, Gabinetto del Ministro, Ufficio legislativo, sull’applicazione del comma 3 bis dell’articolo 1, del decreto legislativo n. 99/2004, in funzione delle diverse forme societarie in cui è apportata la qualifica di IAP;
  3. di modificare l’ultimo periodo, del capitolo 3 dell’Allegato A, alla deliberazione 679 del 16 maggio 2017 nel modo seguente:“ Ogni amministratore può apportare la qualifica di IAP ad una sola società di capitali”;
  4. di incaricare la Direzione Agroalimentare del coordinamento tecnico-direttivo del presente atto;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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