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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 126 del 18 dicembre 2018


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1810 del 04 dicembre 2018

Welfare integrativo aziendale. Articolo 72 CCNL comparto delle Funzioni Locali del 21.05.2018. Avvio attuazione sperimentale.

Note per la trasparenza

L’Amministrazione regionale intende promuovere un percorso mirante all’introduzione di una prima e sperimentale forma di integrazione dell’attuale sistema di benefici a favore dei propri dipendenti come previsto dall’art. 72 del CCNL del comparto delle Funzioni Locali del 21.05.2018, gestito per il tramite dell’Organismo Culturale Ricreativo Aziendale (OCRAD).

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

L'articolo 72 del nuovo CCNL comparto delle Funzioni Locali del 21.05.2018 prevede che “le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia; b) supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli; c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale”.

In sede di contrattazione decentrata integrativa, e più precisamente all’articolo 19 dell’ipotesi di CCDI  2018-2020, sottoscritta tra le parti in data 16 ottobre 2018, è stata concordata la necessità di introdurre e disciplinare adeguatamente l’istituto in questione previa apertura di un tavolo con le OO.SS.

Presso la Regione, già da anni è stata introdotta e concretamente applicata la maggior parte degli istituti sopra richiamati.

In particolare, a seguito di finanziamenti concessi annualmente dalla Regione a favore dell’Organismo Culturale Ricreativo Aziendale (OCRAD), che ne cura l’erogazione, ciascun dipendente – anche non iscritto allo stesso – può fruire dei seguenti contributi:

  • Contributo per l’acquisto dei libri scolastici da parte dei dipendenti regionali e/o dei loro figli che frequentino per la prima volta le classi della Scuola Media Inferiore e della Scuola Media Superiore o iscritti all’Università non oltre la durata normale del corso di laurea;
  • Contributo per rette e/o spese sostenute dai dipendenti regionali per la frequenza ad asili nido, scuole materne e scuole primarie dei loro figli;
  • Contributo per spese per l’acquisto di occhiali e/o lenti correttivi sostenute dai dipendenti regionali per sé stessi;
  • Contributo a favore dei dipendenti regionali con figli diversamente abili;
  • Contributo per spese mediche sostenute dai dipendenti regionali per se stessi e/o per i familiari fiscalmente a carico del nucleo familiare (fatture relative a accertamenti diagnostici quali, ad esempio, esami del sangue, ecografia, radiografia, ecc. e/o visite specialistiche con esclusione delle spese sostenute per terapie, vaccini, interventi chirurgici anche se ambulatoriali, prestazioni dentarie, acquisto di protesi, ausili, farmaci, ecc.).

L’impegno finanziario attualmente sostenuto dalla Regione è pari annualmente ad € 200.000,00, derivanti dal bilancio regionale, ai quali  vanno aggiunti prestiti agevolati gestiti per il tramite della compente Direzione Organizzazione e Personale.

Conseguentemente, si può senz’altro affermare che i benefici elencati nelle lettere da a) a d) dell’articolo 72 del CCNL del 21.05.2018 trovano già una consolidata esperienza di riconoscimento a favore dei dipendenti regionali (e, previa convenzione – come nel caso di AVEPA – anche a favore di altre realtà strumentali).

La categoria che invece necessita di un avvio e di una sperimentazione, grazie anche alla legittimazione dell’intervento in materia offerta ora dalla previsione contrattuale dell’art. 72,  è quella dell’accensione di polizze sanitarie integrative per le prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.

La polizza assicurativa sanitaria consente al dipendente, da un lato, di sostenere una spesa ridotta, rappresentata dal premio assicurativo particolarmente contenuto e fisso per la durata della polizza, aggirantesi attorno a qualche centinaio di euro, dall’altro lato, di poter contare nel rimborso pieno delle spese mediche oggetto della polizza, incluso il ticket sanitario, ove previsto.

Il sistema della copertura assicurativa ha, quindi, la potenzialità della riduzione della spesa individuale per le più significative e onerose prestazioni sanitarie, sia di cura che di prevenzione.

Allo scopo di promuovere l’utilizzazione del sistema sanitario regionale veneto e quindi in coerenza con le previsioni sulla mobilità sanitaria, la copertura assicurativa da attivare deve riguardare interventi di assistenza medica da espletarsi nel territorio regionale veneto, salva l’autorizzazione alla sottoposizione ad interventi presso altri sistemi regionali o all’estero rilasciata da struttura del SSR del Veneto.

Il sistema della polizza sanitaria implica un arco temporale almeno triennale di impegno finanziario, in modo di consentire alla polizza assicurativa di coprire un periodo di tempo rilevante  rispetto alla possibilità della sottoposizione a spese mediche. L’impegno finanziario che a tali fini si ritiene di mettere in atto dovrebbe riguardare, in via sperimentale, il triennio 2019/2021, salvo rinnovo, in caso di esito positivo della sperimentazione, da valutare in termini di valore delle prestazioni sussidiate con il sistema della polizza assicurativa rispetto ai costi da premio contrattuale.

Per le suddette finalità, si ritiene congruo l’importo annuo di €. 100.000.

Si propone, pertanto, che la Giunta assuma l’impegno di destinare, a partire dall’anno 2019 e per le successive annualità del 2020 e 2021, euro 60.000,00, mediante finanziamento da erogare ad OCRAD, il quale provvederà ad impiegare nella misura di euro 40.000 la corrispondente quota del finanziamento ordinario annuale ricevuto della Regione, in sostituzione, parziale o totale, dell’attuale finalizzazione al rimborso di spese mediche.

Le relative operazioni contabili, necessarie per implementare le risorse già da anni destinate a prestiti ed altre agevolazioni a favore dei propri dipendenti, saranno poste in essere dalle competenti strutture regionali entro il primo semestre del 2019.

Per il finanziamento delle descritta iniziativa si ritiene di utilizzare il risparmio di spesa conseguito e certificato in sede di approvazione del piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa previsto dall’art. 16 del d.l. 98/11.

L’ultimo piano di razionalizzazione, in ordine temporale, ad essere stato approvato è contenuto nella DGR n. 1194 del 14 agosto 2018.

Va ricordato al riguardo, che nell’anno 2018, a fronte di risparmi certificati per complessivi € 2.670.178,88 relativamente ad alcune categorie di spese sostenute nell’anno 2017 rispetto ad omologhe spese sostenute nell’anno 2016, fino al 50% dei risparmi stessi sono stati destinati all’implementazione della componente variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale dell’anno 2018. La Giunta regionale ha, tuttavia, stabilito, nella succitata deliberazione, in ottica virtuosa e precauzionale, di non utilizzare una quota pari ad € 670.178,88 dei risparmi in questione.

L’OCRAD, in linea con quanto già attualmente avviene nell'espletamento delle attività finanziate dalla Regione, curerà ogni adempimento operativo necessario ai fini dell'attuazione della misura di sostegno.

L’Organismo provvederà a riconoscere al dipendente interessato, previa definizione di apposita regolamentazione, fino a concorrenza del citato importo massimo di euro 100.000 annui, un contributo per il pagamento del premio assicurativo per l’importo massimo annuo individuale di euro 150.

L’adesione sarà su base volontaria, fermo restando che, andandosi ad inglobare le risorse economiche ad oggi destinate ai contributi per spese mediche, tale fattispecie, a decorrere dall’anno 2020 con riferimento alle spese sostenute nel 2019, non rientrerà più tra quelle oggetto di contribuzione diretta dell’OCRAD.

In sede di relazioni sindacali potrà essere specificata la disciplina del beneficio, salvo il limite di importo complessivo a carico del bilancio regionale, quale sopra indicato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 72 del CCNL del comparto delle Funzioni Locali del 21 maggio 2018;

VISTO l’art. 19 dell’Ipotesi di CCDI parte normativa triennio 2018-2020 per il personale della Giunta regionale sottoscritta in data 16 ottobre 2018;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1194 del 14 agosto 2018;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. a) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. Di promuovere l’utilizzo da parte dei dipendenti regionali della misura di sostegno prevista dall’art. 72 CCNL 2016/18, rappresentata dall’attivazione di polizze sanitarie per prestazioni sanitarie da erogarsi in Veneto, salva autorizzazione di struttura pubblica all’espletamento presso altre strutture regionali o all’estero, per le annualità, in via sperimentale, salvo rinnovo, 2019, 2020 e 2021;
  2. Di avvalersi, ai fini dell’attuazione del disposto di cui al punto precedente, della collaborazione dell’OCRAD;
  3. Di stabilire che la misura va attuata mediante contributo da erogarsi ai dipendenti, secondo una disciplina preventivamente definita, per il pagamento del premio annuale di polizza sanitaria, variabile in relazione al reddito quale risultante dall’ISEE;
  4. Di stabilire che l’importo massimo dell’impegno finanziario conseguente alla misura di cui al punto 1) non può superare, considerata anche la compartecipazione dell’OCRAD, l’importo annuo di euro 100.000,00, da finanziare, per quanto riguarda gli oneri direttamente a carico della Regione, mediante risparmi derivanti dall’attuazione del piano di razionalizzazione della spesa di cui all’art. 16 d.l. 98/11;
  5. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell’esecuzione del presente atto;
  6. pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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