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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 112 del 09 novembre 2018


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1633 del 06 novembre 2018

Attivazione degli interventi di assistenza giudiziale legale a valere sul Fondo per finalità sociali a favore dei cittadini residenti in Veneto che vivono situazioni di disagio socio-economico a seguito dell'acquisto di prodotti finanziari presso sedi o filiali di Istituti bancari autorizzati ad operare nel territorio Veneto in conformità della normativa vigente. Art. 11 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016" così come modificato e integrato dall'art. 49 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45.

Note per la trasparenza

con il presente provvedimento si approvano le disposizioni attuative, i relativi criteri per l’accesso al finanziamento regionale, l’approvazione dell’Avviso  e il modello di domanda per la presentazione delle richieste di contributo  per  l’attivazione degli interventi di assistenza giudiziale legale a favore dei cittadini veneti danneggiati dalle banche.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

A seguito delle gravi  vicende riguardanti  la crisi del sistema bancario veneto che hanno coinvolto gli  istituti di credito popolari Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza  la Regione del Veneto ha  attivato a favore dei cittadini veneti danneggiati due linee di sostegno nel corso del 2017.

 La Giunta Regionale con DGR del 30 dicembre 2016, n. 2280 ha previsto  a favore degli stessi soggetti,  l’attivazione di interventi di assistenza e sostegno del disagio psicosociale attraverso il Servizio “In Oltre la Salute del risparmiatore” presso l’Azienda Ulss 7 Pedemontana con uno stanziamento di  100.000,00 euro a carico dei fondi stanziati sul capitolo 102646 “Azioni regionali per l’assistenza legale destinata ai cittadini veneti danneggiati da istituti bancari”  per l’esercizio 2017. 

Con DGR del 22 marzo 2017, n. 333, la Giunta Regionale ha  previsto anche un sostegno finanziario finalizzato alla consulenza e assistenza legale per il tramite delle Associazioni e Comitati rappresentativi di cittadini veneti danneggiati dalle banche, applicando un sistema di regole sulla base di una caratterizzazione sociale del contributo regionale per le maggiori spese legali, con uno stanziamento pari a 500.000,00 euro sul capitolo 102646 “Azioni regionali per l’assistenza legale destinata ai cittadini veneti danneggiati da istituti bancari”  per l’esercizio 2017.

Le ricadute sociali conseguenti alla crisi del sistema bancario veneto sono state oggetto di costante  attenzione da  parte delle forze politiche a livello regionale, nonché della  Commissione Speciale d’inchiesta  istituita in seno all’Assemblea legislativa regionale sui gravi fatti che hanno coinvolto gli  istituti di credito popolari Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza.

Infatti, con l’art. 49 della la Legge regionale 29 dicembre  2017, n. 45, il Consiglio regionale, al fine di consentire una più efficace applicazione, ha introdotto alcune modifiche ed integrazioni all’art. 11 della  Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 e s.m.i., prevedendo in particolare al comma 2 quater l’istituzione di un Fondo di 300.000,00 per finalità sociali a favore dei cittadini residenti nel Veneto che vivono situazioni di disagio socio-economico a seguito dell’acquisto di prodotti finanziari presso sedi o filiali di Istituti bancari autorizzati ad operare nel territorio Veneto in conformità alla normativa vigente e confermando il ruolo delle Associazioni  e dei Comitati che li rappresentano.

Sull’argomento, nel corso di un incontro tecnico  tenutosi in data 25 settembre c.a. alcune  Associazioni hanno evidenziato l’opportunità di considerare, tra i requisiti  che i soggetti destinatari devono avere per poter accedere al contributo, anziché gli immobili da reddito, come previsto dalla già citata DGR 333/2017,   immobili a reddito per un valore non superiore a euro 8.000,00 da dimostrare mediante presentazione di 730 e/o Mod. Unico o CUD.  Ciò in quanto  il limite previsto per gli immobili da reddito di cui alla  DGR 333/2017  aveva limitato l’accesso di coloro che disponevano di piccoli appezzamenti di terreno di basso valore catastale per lo più ereditati e in parte non utilizzati.

Considerato che le Associazioni e Comitati impegnati nella tutela dei propri rappresentati di cui trattasi, non hanno avanzato  esigenze diverse dall’assistenza legale e visto che per gli interventi di assistenza e sostegno del disagio psicosociale è già previsto un intervento economico nel corso dell’esercizio finanziario corrente,  con il presente provvedimento si intende dare attuazione al precitato comma 2 quater dell’art. 11, della legge regionale 23 febbraio 2016, n 7, attraverso una linea di sostegno, per il tramite di Associazioni e Comitati  costituti ai sensi del codice civile,  per le attività  di assistenza giudiziale legale prestate a favore dei propri rappresentati, che offra un aiuto concreto ed efficace a quei  cittadini che si sono visti azzerare investimenti e risparmi a seguito della grave crisi delle banche venete.  Inoltre, al  fine  dell’ottimizzazione delle risorse,  con il presente provvedimento si intendono  privilegiare sia  azioni di tipo collettivo che  cumulative.

Come meglio specificato nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, si intende definire:

- le modalità di intervento e di erogazione dei contributi di cui al citato comma 2 quater dell’art. 11, con particolare riferimento ai requisiti dei soggetti destinatari;
- le tipologie di spese ammesse a finanziamento;
- lo schema tipo di Avviso  per la presentazione delle richieste di contributo di cui trattasi;
- il modulo di domanda di cui all’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento.

Si richiama quanto già previsto nella DGR 333/2017 per quanto attiene l’arco temporale da tenere in considerazione per individuare i soggetti destinatari dell’iniziativa de quo,  che risultano essere i cittadini residenti in Veneto che abbiano subito una rilevante diminuzione del proprio patrimonio mobiliare nel periodo intercorrente dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, a seguito dell’acquisto di prodotti finanziari presso sedi o filiali degli istituti bancari Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza di cui alla  Risoluzione del Consiglio regionale n. 22/2016 , in analogia a quanto previsto  dall’art. 80 della Legge regionale n. 30/2016 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” che lo ha definito per le imprese.

Le risorse regionali complessive per l’attuazione delle disposizioni attuative su specificate sono individuate con Legge di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020, Legge regionale 29/12/2017, n. 47, esercizio 2018, nello stanziamento della Missione 12 “Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia” – Programma 05 “Interventi per le famiglie” – Capitolo di spesa 102646 “Azioni regionali per l’assistenza legale destinata ai cittadini veneti danneggiati da istituti bancari” – trasferimenti correnti (art. 11 legge regionale 23/02/2017, n. 7, così come modificato ed integrato dall’art. 49 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45), per un ammontare di Euro 300.000,00.

Con successivi provvedimenti, il Direttore della  Direzione Servizi Sociali approverà:

- l’elenco delle Associazioni/Comitati ammessi a contributo e la ripartizione dei contributi stessi fino alla concorrenza massima di Euro 300.000.= ;
- l’impegno di spesa di euro 300.000,00 a valere sullo stanziamento del capitolo di spesa succitato;
- ogni altro atto conseguente alla realizzazione delle disposizioni attuative, oggetto della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l’art. 11 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7;

VISTO l’art. 1 della legge regionale del 22 novembre 2016, n. 23;

VISTO l’art. 2 co.2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO l’art. 80 della legge regionale n. 30/2016 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”;

VISTA la DGR del 30 dicembre 2016, n. 2280;

VISTO l’art. 49 della la Legge regionale 29 dicembre  2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”;

VISTA la DGR del 22 marzo 2017, n. 333;

delibera

  1. di approvare, per le ragioni in premessa evidenziate, le disposizioni attuative dell’art. 11, comma 2 quater,  della Legge regionale n. 7/2016 e s.m.i., lo schema tipo di Avviso  per la presentazione delle domande di contributo  di cui all’Allegato A, e il modulo di domanda di cui all’Allegato B, entrambi parti integranti del presente provvedimento, al fine di dare sostegno ai cittadini residenti nel Veneto danneggiati dall’acquisto di prodotti finanziari presso Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza per le attività di assistenza giudiziale legale avviate per il tramite di Associazioni e Comitati, costituiti ai sensi del Codice Civile, che li rappresentano;
  2. di determinare in euro 300.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con proprio atto il direttore della Direzione Servizi Sociali nell’esercizio 2018, disponendone la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 102646 “Azioni regionali per l’assistenza legale destinata ai cittadini veneti danneggiati da istituti bancari – trasferimenti correnti (art. 11, Legge regionale 23/02/2016, n. 7), così come modificato ed integrato dall’art. 49 della Legge regionale 29 dicembre  2017, n. 45.) della Missione 12 “Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia” – Programma 05 “Interventi per le famiglie”;
  3. di incaricare il direttore della Direzione Servizi Sociali di dare esecuzione al presente provvedimento, inclusa l’approvazione dei risultati istruttori, il riparto del fondo disponibile e l’impegno delle relative somme;
  4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n.1/2011;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  6. di pubblicare integralmente il presente atto sul bollettino ufficiale e sul sito istituzionale della Regione del Veneto alla voce bandi, Avvisi e Concorsi.

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)

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