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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1025 del 17 luglio 2018
Disciplina dei rapporti tra Regione del Veneto, enti titolari di progetti e giovani coinvolti nei progetti di servizio civile regionale volontario. L. R. 18/2005.
Il provvedimento disciplina i rapporti tra Regione, enti e giovani in materia di servizio civile regionale volontario. L.R. 18/2005, a seguito delle modifiche introdotte con L.R. 30/216 e L.R. 45/2017.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto ha istituito il servizio civile regionale volontario con legge 18 novembre 2005, n. 18.
Il servizio civile regionale costituisce un' ulteriore opportunità che la Regione offre alle giovani generazioni ed alla formazione civica dei suoi cittadini, valorizzando esperienze di solidarietà sociale e percorsi di cittadinanza attiva.
La Regione del Veneto ha avviato una fase sperimentale del servizio civile regionale con il primo bando nel 2006 e successivamente si è stabilito di indire un bando all'anno. Dal 2006 al 2010 la gestione del servizio civile ha evidenziato alcune positività del sistema ma anche alcune criticità che, attraverso opportuni correttivi, hanno consentito di migliorare il sistema regionale.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 59 del 17 gennaio 2012 è stata definita la disciplina dei rapporti tra enti titolari di progetti e giovani italiani e comunitari coinvolti nei progetti di servizio civile regionale, elaborata da un gruppo di lavoro misto costituito con decreto dirigenziale n. 348 del 15 dicembre 2011, con lo scopo di favorire la realizzazione di progetti di servizio civile nel rispetto delle aspettative dei diversi attori (giovani-enti, giovani - Regione, enti - Regione), di agevolare la promozione di relazioni interistituzionali e intergenerazionali utili allo sviluppo del servizio civile; di riconoscere alla Regione il ruolo di coordinamento e vigilanza sull'intero sistema.
L’art. 57 della Legge Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, ha modificato gli artt. 7 e 8 della Legge istitutiva del servizio civile regionale volontario, permettendo così che a svolgere il servizio civile regionale volontario, in progetti di assistenza e servizio sociale, di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale, di promozione e organizzazione di attività educative e culturali e dell’economia solidale e di protezione civile, siano tutti i giovani residenti o domiciliati in Veneto che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età e non superato il ventottesimo. Inoltre, sono state aboliti i premi di fine servizio ai giovani che concludono l’esperienza annuale (o semestrale) di servizio civile regionale, omologandosi all’istituto del Servizio Civile Nazionale, dove tali premialità non vengono previste.
La Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018” ha apportato ulteriori modifiche alla Legge Regionale 18/2005, tra cui, all’art. 43. la previsione che sia la Regione a corrispondere direttamente l’indennità di servizio a tutti i giovani che vorranno intraprendere quest’esperienza di formazione, di solidarietà e di collaborazione allo sviluppo del territorio veneto e dei servizi che esso offre.
A seguito delle sopraindicate modifiche e alla luce dell’avvio entro l’anno dei giovani volontari in servizio civile regionale sui progetti finanziati con delibera della Giunta Regionale n. 815 dell’8 giugno 2018, risulta necessaria una radicale rivisitazione della Disciplina approvata con D.G.R. 59/2012; viene pertanto presentata una proposta articolata e dettagliata, di cui all’Allegato A (disciplinare dei rapporti tra enti e giovani volontari) e all’Allegato B (tabelle riassuntive di alcuni aspetti del disciplinare) del presente provvedimento, concordata con i membri della Consulta del servizio civile regionale, costituita con deliberazione della Giunta Regionale n. 1875 del 15 ottobre 2013.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 42, I° comma della L. R. n. 39/2001;
VISTA la L. R. n.18/2005;
VISTA la D.G.R. n. 2338/2009;
VISTO il D.D.R. n. 348/2011;
VISTA la D.G.R. n. 59/2012;
VISTA la D.G.R. n. 1875/2013;
VISTO l’art. 57 della L.R. n. 30/2016;
VISTA la L.R. n. 19/2016;
VISTO l’art. 43 della L.R. n. 45/2017;
VISTA la D.G.R. n.815/2018;
VISTO il verbale della seduta della Consulta del servizio civile regionale del 26/06/2018;
delibera
(seguono allegati)
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