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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 58 del 15 giugno 2018


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 802 del 08 giugno 2018

Interventi a favore delle progettualità di interesse regionale espresse dal mondo dell'associazionismo dei cacciatori del Veneto. Adozione del bando per la presentazione delle domande di contributo. Art. 39 bis, comma 2, lett. b), della L.r. 50/1993. Deliberazione/CR n. 47 del 15 maggio 2018.

Note per la trasparenza

Si approva definitivamente, a seguito dell’acquisizione  del parere della Commissione consiliare competente, a norma dell’art. 39 bis, comma 2, lett. b), della L.r. 50/1993,  il bando destinato all’erogazione di contributi a favore delle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale per progetti di informazione e di sensibilizzazione dei cacciatori del Veneto, predisposti e realizzati per favorire adeguate conoscenze sulla corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali, per favorire la conoscenza delle normative in continuo aggiornamento che regolamentano l’esercizio dell’attività venatoria, la gestione delle specie invasive e dannose, la gestione dei grandi carnivori, per contrastare il deprecabile fenomeno del bracconaggio, e per eseguire iniziative di miglioramento ambientale, in attuazione dell’art. 39 bis della Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50, introdotto con l’art. 59 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45. Il bando era stato adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 47/CR del 15 maggio u.s.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

L’art. 39 bis della Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50, rubricato “Azioni per contrastare il fenomeno del bracconaggio”, introdotto con l’art. 59 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, è finalizzato alla concessione di contributi a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale per finanziare interventi  di informazione e di sensibilizzazione dei cacciatori del Veneto, predisposti e realizzati per:

  • favorire adeguate conoscenze sulla corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali e delle normative in continuo aggiornamento che regolamentano l’esercizio dell’attività venatoria, la gestione delle specie invasive e dannose, la gestione dei grandi carnivori,
  • contrastare il deprecabile fenomeno del bracconaggio,
  • eseguire interventi di miglioramento ambientale.

Le risorse finanziarie rese disponibili per l’esercizio 2018 dall’art. 39 bis, secondo comma, della Legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 e dalla Legge di bilancio 29 dicembre 2017, n. 47, a titolo di finanziamento pubblico per le finalità sopra indicate, ammontano ad Euro 350.000,00=.

Sulla base di dette premesse è stato elaborato il bando per la presentazione delle domande di contributo da parte delle associazioni venatorie,  lo schema di domanda di contributo regionale, la  scheda iniziative venatorie,  lo  schema di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria per il pagamento dell’acconto alle associazioni venatorie e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il numero dei soci, tutti documenti allegati alla deliberazione della Giunta regionale n. 47/CR del 15 maggio u.s., che è stata trasmessa al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, come previsto dall’art. 39 bis, comma 2, lett. b), della L.r. 50/1993.

La terza Commissione consiliare nella seduta del 23 maggio 2018 ha esaminato la deliberazione/CR n. 47 del 15 maggio 2018 ed ha espresso, ad unanimità, il parere favorevole n. 310 con alcune raccomandazioni, alle quali il bando allegato facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A, si conforma, ad eccezione del punto relativo ai soggetti ammessi a contributo in quanto la modifica proposta dalla Commissione che prevede che l’associazione venatoria riconosciuta a livello regionale debba essere strutturata in almeno cinque province del Veneto, è un requisito ulteriore rispetto al testo di legge che prevede  semplicemente “associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale”, configurandosi come disposizione di dubbia legittimità che potrebbe dar corso ad impugnazioni del bando da parte delle associazioni che verrebbero escluse, con pericolo di sua sospensiva.

La competente Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha provveduto inoltre ad apportare alcune rettifiche rese necessarie per  correggere alcuni refusi non rilevanti ai fini delle disposizioni e finalità del bando che si propone di recepire con il presente provvedimento.

Il bando di finanziamento, facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A, mette a disposizione delle Associazioni venatorie l’importo complessivo di €. 350.000,00, così suddiviso:

  • Euro 150.000,00 =  per il finanziamento di progetti volti a favorire adeguate conoscenze sulla corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali e delle normative in continuo aggiornamento che regolamentano l’esercizio dell’attività venatoria, sulla gestione delle specie invasive e dannose e dei grandi carnivori (obiettivo n. 1);
  • Euro 140.000,00=  per il finanziamento di progetti volti a contrastare il fenomeno del bracconaggio (obiettivo n. 2);
  • Euro 60.000,00=per il finanziamento di progetti finalizzati a realizzare  iniziative di miglioramento ambientale (obiettivo n. 3).

Tale preventiva ripartizione potrà essere rideterminata in relazione al livello di utilizzo delle risorse così come più sopra ripartite, fatto salvo l’importo totale complessivo posto a bando.

Il novello articolo 39 bis prevede  che una quota del 30 per cento delle risorse rese disponibili dalla Legge di bilancio 29 dicembre 2017, n. 47, valutata l’ammissibilità del progetto presentato da ogni singola associazione, sia erogato a titolo di acconto per la realizzazione dei progetti, ripartendo l’importo  tra le associazioni venatorie in base alla rispettiva consistenza associativa, accertata al 31 dicembre 2017.

La spesa massima ammissibile per ogni singola associazione non può superare €. 35.000,00= per progetti dell’Obiettivo n. 1; €. 30.000,00= per l’obiettivo n. 2 ed €. 20.000,00 per l’obiettivo n. 3, mentre ogni associazione non può ricevere un contributo massimo complessivo per i tre obiettivi non superiore ad €. 80.000,00.

Tutto ciò premesso con il presente atto si dispone:

  • di approvare  il “Bando per la concessione di contributi a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale”, facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A, in attuazione dell’art. 39 bis della Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50, rubricato “Azioni per contrastare il fenomeno del bracconaggio”, introdotto con l’art. 59 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45;
  • di approvare , inoltre,  i seguenti allegati: Allegato B “Schema di domanda di contributo regionale di cui all’art. 39 bis della L.r. 50/1993”, Allegato C “Scheda iniziative venatorie”,  Allegato D “Schema di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria per il pagamento dell’acconto alle associazioni venatorie”, Allegato E “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il numero dei soci”, facenti parte integrante del presente provvedimento;
  • di determinare in Euro 350.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa che deriveranno dal presente provvedimento e di affidare al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, con proprio Decreto:
  • la predisposizione delle graduatorie dei progetti (una graduatoria, suddivisa in progetti ammissibili e finanziabili, ammissibili e non finanziabili e non ammissibili,  per ognuno dei tre obiettivi strategici previsti dal bando), avvalendosi degli uffici della struttura regionale;
  • l’assunzione del pertinente impegno di spesa disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 103625 ad oggetto “Azioni regionali per contrastare il fenomeno del bracconaggio-trasferimenti correnti (art. 39 bis, L.r. 09/12/1993, n. 50)” del bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2018;
  • l’erogazione dell’acconto alle associazioni venatorie calcolato secondo le indicazioni riportate nell’art. 39 bis della Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54;

RICHIAMATA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modificazioni ed integrazioni,  recante disposizioni in ordine alla disciplina del procedimento amministrativo;

VISTO l’art. 39 bis della Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50, rubricato “Azioni per contrastare il fenomeno del bracconaggio”, introdotto con l’art. 59 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45;

RIASSUNTE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

VISTO il secondo comma dell’art. 39 bis della Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50, introdotto con l’art. 59 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, che prevede l’acquisizione del parere da parte della  competente Commissione consiliare;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 47/CR del 15 maggio u.s.;

VISTO il parere della terza Commissione regionale n. 310 rilasciato in data 23 maggio u.s.;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare l’allegato “Bando per la concessione di contributi a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale” a favore delle progettualità espresse dal mondo dell’associazionismo dei cacciatori, facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A, che mette a disposizione delle Associazioni venatorie un importo complessivo pari ad Euro 350.000,00= così suddiviso per obiettivo da perseguire:
  • Euro 150.000,00 =  per il finanziamento di progetti volti a favorire adeguate conoscenze sulla corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali e delle normative in continuo aggiornamento che regolamentano l’esercizio dell’attività venatoria, sulla gestione delle specie invasive e dannose e dei grandi carnivori;
  • Euro 140.000,00=  per il finanziamento di progetti volti a contrastare il fenomeno del bracconaggio;
  • Euro 60.000,00=per il finanziamento di progetti finalizzati a realizzare  iniziative di miglioramento ambientale;
  1. di approvare, inoltre, i seguenti allegati: Allegato B “Schema di domanda di contributo regionale di cui  all’art. 39 bis della L.r. 50/1993”, Allegato C “Scheda iniziative venatorie”,  Allegato D “Schema di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria per il pagamento dell’acconto alle associazioni venatorie”, Allegato E “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il numero dei soci”, facenti parte integrante del presente provvedimento;
  2. di determinare in Euro 350.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa che deriveranno dall’approvazione del presente provvedimento e di affidare al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, con proprio Decreto:
  • la predisposizione delle graduatorie dei progetti (una graduatoria, suddivisa in progetti ammissibili e finanziabili, ammissibili e non finanziabili e non ammissibili,  per ognuno dei tre obiettivi), avvalendosi degli uffici della struttura regionale;
  • l’assunzione del pertinente impegno di spesa disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 103625 ad oggetto “Azioni regionali per contrastare il fenomeno del bracconaggio-trasferimenti correnti (art. 39 bis, L.r. 09/12/1993, n. 50)” del bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2018;
  • l’erogazione dell’acconto alle associazioni venatorie calcolato secondo le indicazioni riportate nell’art. 39 bis della Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50.
  1. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011;
  2. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 4, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

  3. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;

  4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

  5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

802_AllegatoA_371958.pdf
802_AllegatoB_371958.pdf
802_AllegatoC_371958.pdf
802_AllegatoD_371958.pdf
802_AllegatoE_371958.pdf

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