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Materia: Trasporti e viabilità
Deliberazione della Giunta Regionale n. 758 del 28 maggio 2018
S.F.M.R. Comune di Venezia - Nodo della Gazzera. Int. 1.08 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Gazzera; Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana; Int. 1.10 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro" e dei lavori complementari di "Risoluzione interferenze con Enel - Nodo della Gazzera - Appalto D3" - CUP H71C07000050002. Approvazione schemi di Accordo di Programma con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Comune di Venezia e Veneto Strade S.p.A. per il completamento dei lavori a seguito della risoluzione contrattuale intervenuta in data 28.02.2018.
Con il presente provvedimento si propone l’approvazione degli schemi di Accordo di Programma con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Comune di Venezia e Veneto Strade S.p.A. per disciplinare le rispettive competenze legate al completamento dei lavori a seguito della risoluzione contrattuale relativi al cd. “Nodo della Gazzera – lotto D3 del S.F.M.R.”, nonché degli annessi lavori complementari di risoluzione delle interferenze con la rete ENEL.
L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Con Decreto n. 231 del 30.04.2009 del Dirigente della Sezione Infrastrutture era stato individuato quale appaltatore dei lavori “S.F.M.R. Comune di Venezia - Nodo della Gazzera – Lotto D3. Int. 1.08 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Gazzera; Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana; Int. 1.10 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro” (di seguito anche “appalto principale” o “lavori principali”) la società cooperativa CO.VE.CO. S.c.p.a., con sede a Venezia-Marghera, (ora Kostruttiva S.c.p.a.).
In data 21 luglio 2009 è stato sottoscritto il contratto d’appalto, per un importo dei lavori pari ad Euro 12.526.863,76 (al netto di I.V.A. nella misura di legge). Per l’esecuzione dei lavori, Kostruttiva S.c.p.a. (di seguito anche “Appaltatore”) aveva individuato quale impresa esecutrice dei lavori la consorziata Cooperativa di Costruzioni Soc. Coop (di seguito anche Cooperativa CDC), con sede legale a Modena. Il termine assegnato all’Appaltatore per il completamento dell’opera era stato stabilito in 930 giorni, a partire dal 03.09.2009, con ultimazione prevista al 21.03.2012; tuttavia, nel corso dei lavori il termine contrattuale è stato prolungato al 21.04.2015 e l’importo complessivo dei lavori elevato a complessivi Euro 15.025.702,50 (al netto di I.V.A. nella misura di legge). Con Decreto n. 35/2012 del Dirigente della Sezione Infrastrutture, ai sensi dell’art. 57, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 163/2006, erano stati altresì affidati a Kostruttiva S.c.p.a. i lavori complementari denominati “Risoluzione interferenze con Enel – Nodo della Gazzera – Appalto D3” (di seguito anche “appalto complementare” o “lavori complementari”), per un importo complessivo di contratto pari ad Euro 230.608,75 (al netto di I.V.A. nella misura di legge) con copertura finanziaria all’interno del quadro economico generale di spesa dell’appalto principale. Tali lavori complementari erano stati consegnati definitivamente in data 18.06.2014, con ultimazione prevista al 16.08.2014.
A partire da novembre 2014, i lavori dell’appalto principale, già in ritardo rispetto al cronoprogramma dei lavori, sono stati interrotti dalla Cooperativa CDC che ha abbandonato il cantiere, ed in data 19.12.2014 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla redazione di un verbale di consistenza per “abbandono cantiere”; solamente in data 02.03.2015 Kostruttiva S.c.p.a. ha formalmente comunicato alla Regione Veneto di aver provveduto alla revoca in danno del contratto dei lavori assegnato alla Cooperativa CDC, pur non riprendendo l’esecuzione di alcuna lavorazione, né procedendo ad individuare una nuova impresa esecutrice sua consorziata. Con nota del 22.04.2015 l’Appaltatore ha comunicato il nominativo della seconda nuova impresa esecutrice, sua consorziata, COTAU Soc. Coop., in sostituzione della Cooperativa CDC, cui seguì, da parte del Direttore della Sezione Infrastrutture, la presa d’atto di subentro con decreto n. 78 del 24 giugno 2015. Con nota del 15.09.2015 il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP), valutata la necessità di addivenire al completamento dei lavori, in quanto ritenuti di primario interesse pubblico, assegnava un ulteriore termine massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data del 15.09.2015, per completare le opere alla “perfezione”.
Pur tuttavia l’Appaltatore a partire dal 04.05.2016 sospese nuovamente le attività lavorative nel cantiere e, pertanto, non rispettò il predetto termine di ultimazione dei lavori. Riconoscendo comunque l’interesse pubblico al completamento dell’opera, giunta ormai al 65% di esecuzione, la Regione del Veneto non procedette in quella sede alla risoluzione del contratto, ma svolse vari incontri con l’Appaltatore, per risolvere, da ultimo anche in via conciliativa, le criticità emerse nell’esecuzione del contratto derivanti dall’abbandono del cantiere, e tenendo anche in considerazione l’iscrizione da parte dello stesso di n. 19 riserve sui contratti in essere, per un importo superiore a 29 M€.
Tali incontri hanno condotto in data 30.05.2017 alla sottoscrizione di un Atto transattivo tra Regione Veneto e Kostruttiva S.c.p.a., approvato con delibera di Giunta regionale n. 586 del 28.04.2017, volto a risolvere le criticità contrattuali emerse, i cui contenuti operativi più dettagliatamente descritti nella Delibera citata risultavano sinteticamente i seguenti:
Nessun pagamento all’Appaltatore è stato riconosciuto sinora da Regione del Veneto, peraltro, in merito alle riserve riconosciute mediante il suddetto Atto Transattivo. Dalla data di sottoscrizione dell’Atto transattivo, sono stati convocati n. 6 tavoli tecnici, alla presenza del RUP, dell’Appaltatore, dell’impresa esecutrice individuata dall’Appaltatore (Cotau Soc. Coop.) e del Direttore dei Lavori, volti al monitoraggio dell’esecuzione del contratto e dell’avanzamento del cantiere. In tali tavoli tecnici è stato rilevato, in più occasioni, l’avvio rallentato delle attività, con conseguente rischio da parte dell’Appaltatore di non rispettare i termini di ultimazione dei lavori, in particolare del primo termine assegnato, ovvero al 05.12.2017 per il termine dei lavori di cui all’Int. 1.09 “Raccordo Brendole-Castellana”, per il quale l’Atto transattivo consentiva un ritardo non superiore ai 30 giorni.
Nel corso del tavolo tecnico del 01.12.2017, a fronte dell’ulteriore grave ritardo nell’esecuzione dei lavori, in particolare dell’Int. 1.09 “Raccordo Brendole-Castellana”, l’Appaltatore ha manifestamente dichiarato l’improvviso aggravamento della situazione finanziaria di Cotau Soc. Coop., ipotizzando la sostituzione con un’altra impresa esecutrice; le conseguenze della preannunciata crisi aziendale dell’impresa esecutrice si sono immediatamente palesate con una drastica riduzione del personale presente in cantiere e, con essa, delle attività lavorative. In data 06.12.2017 il Direttore dei Lavori ha provveduto a verificare lo stato dei lavori dell’Int. 1.09 “Raccordo Brendole-Castellana”, accertandone la non ultimazione entro i termini previsti dall’Atto transattivo e rilevando, a partire dal 12.12.2017 l’assenza di attività produttive nel cantiere ed il successivo allontanamento dallo stesso di materiali ed attrezzatura, effettuato dalla Cotau Soc. Coop.., avvenuto peraltro senza comunicazione da parte dello stesso.
Il Direttore dei Lavori, su indicazione del RUP ha provveduto a formulare all’Appaltatore contestazione per grave inadempimento contrattuale, derivante dall’abbandono del cantiere con difetto di comunicazione e dall’aver maturato un grave ritardo nell’esecuzione dei lavori, oramai irrecuperabile, assegnando allo stesso Appaltatore un termine di 20 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. L’Appaltatore in data 09.01.2017 ha giustificato il ritardo maturato, attribuendolo alle insuperabili difficoltà economico-finanziarie in cui si è venuta a trovare l’impresa esecutrice Cotau Soc. Coop., poi conclamate da quest’ultima con una comunicazione del 28.12.2017.
Il RUP ha pertanto provveduto a redigere, ai sensi dell’art. 136, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, proposta di risoluzione del contratto dell’appalto principale, nonché del contratto d’appalto dei lavori complementari, trasmessa in data 26.01.2018. Condivise le ragioni espresse dal RUP nella propria proposta di risoluzione contrattuale, in quanto supportate da un puntuale esame dei fatti, con decreto n. 2 in data 28.02.2018 il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica ha disposto la risoluzione dei contratti d’appalto dei lavori del lotto D3 e dei lavori complementari alla rete ENEL.
La Regione del Veneto, a seguito della succitata risoluzione contrattuale, al fine di accelerare, per quanto possibile, la ripresa dei lavori e la conclusione degli stessi mediante distinti, separati affidamenti, con nota prot. 84586 del 05.03.2018 ha comunicato alla società R.F.I. S.p.a., alla società Veneto Strade S.p.a. e al Comune di Venezia l’intenzione di coinvolgerli nell’esecuzione dei lavori mancanti, finalizzati al completamento delle opere di cui trattasi, da attuarsi mediante la sottoscrizione di un Accordo di Programma con ciascun Ente o Amministrazione coinvolta.
L’Amministrazione regionale infatti ritiene prioritario, a seguito dell’intervenuta risoluzione contrattuale, assicurare la più rapida ripresa dei lavori mancanti, anche considerando l’ubicazione del cantiere, che si trova in pieno centro urbano di Mestre-Venezia ed in fregio a più linee ferroviarie, con evidenti risvolti negativi, in termini di sicurezza e qualità della vita dei residenti nelle aree interessate dai cantieri oggi sospesi. Proprio in tale ottica, Regione del Veneto, in pari data con la compilazione del verbale dello stato di consistenza, redatto ai sensi dell’art. 138, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e datato 06.04.2018, ha provveduto a consegnare le aree di cantiere, nonchè le opere in esse realizzate alla data della sottoscrizione del citato verbale, ciascuno per la propria competenza, ai tre Enti sopracitati, che pertanto a decorrere da tale data provvedono alla guardiania e gestione delle stesse con il proprio personale. Gli schemi di Accordo di Programma, redatti e definiti nei loro contenuti in sinergia con i citati Enti, anche durante specifici incontri all’uopo tenutisi, sono stata formalizzati agli stessi con specifiche note. Con il presente provvedimento pertanto, si propone, sentita anche l'Avvocatura Regionale, l’approvazione delle citate proposte di Accordo, rispettivamente riportate in Allegato A con annessi Allegati A1, A2 e A3 (schema di Accordo di Programma tra Regione del Veneto e R.F.I. S.p.A.), Allegato B con annessi Allegati B1, B2 e B3 (schema di Accordo di Programma tra Regione del Veneto e Comune di Venezia) e Allegato C, con annessi Allegati C1, C2 e C3 (schema di Accordo di Programma tra Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A.) al presente provvedimento.
Lo schema di Accordo di Programma tra Regione del Veneto e R.F.I. S.p.A. (Allegato A) prevede sinteticamente i seguenti adempimenti a carico di ciascuno:
Con la firma dell’Accordo, R.F.I. si impegna inoltre a:
Lo schema di Accordo di Programma tra Regione del Veneto e Comune di Venezia (Allegato B) prevede sinteticamente i seguenti adempimenti a carico di ciascuno:
Con la firma dell’Accordo, il Comune di Venezia si impegna inoltre a:
Infine, lo schema di Accordo di Programma tra Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A. (Allegato C) prevede sinteticamente i seguenti adempimenti a carico di ciascuno:
Con la firma dell’Accordo, la Veneto Strade si impegna inoltre a:
In merito alla fase di affidamento dei lavori, gli schemi di Accordo precisano che tali attività potranno essere avviate da parte del Soggetto Attuatore (RFI, Comune di Venezia o Veneto Strade) entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di Regione del Veneto di disponibilità delle somme per il finanziamento dei lavori, da trasmettersi entro il 31.12.2018.
Il quadro esposto nei sopracitati schemi di Accordo di Programma, delinea pertanto un fabbisogno finanziario da parte di Regione del Veneto per l’attuazione dei lavori di completamento del lotto D3, di complessivi € 12.000.000,00, per i quali si ritiene di attivare le seguenti linee di finanziamento:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 34 del D.Lgs n. 267/2000;
VISTO l’art. 32 della Legge Regionale n. 35/2001;
VISTA la Legge Regionale Statutaria n. 1/2012;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. a) e f) della L.R. n. 54/2012;
VISTA la D.G.R. n. 1940 del 29/11/2016;
VISTA la DGR n. 586 del 28.04.2017;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli Atti dell’Area medesima;
delibera
(seguono allegati)
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