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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 45 del 15 maggio 2018


Materia: Associazioni, fondazioni e istituzioni varie

Deliberazione della Giunta Regionale n. 513 del 17 aprile 2018

Adozione delle disposizioni applicative in materia di "Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche". Deliberazione/CR n. 19 del 6 marzo 2018. L.R. n. 12/2017.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono adottate le disposizioni applicative in materia di “Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche” demandando a successivi provvedimenti del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione l’assunzione delle disposizioni operative e della relativa modulistica.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

In applicazione della Legge regionale 10 Maggio 2017 n. 12, “Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche”, la Regione del Veneto, allo scopo di qualificare e valorizzare le realtà associative enogastronomiche operanti sul territorio regionale, intende promuovere l’associazionismo enogastronomico quale strumento di tutela e valorizzazione del prodotti agroalimentari, vitivinicoli e dei piatti tipici del territorio veneto.

L'articolo 2 “Requisiti delle associazioni” della Legge regionale sopra indicata richiama l’obbligo del possesso di specifici requisiti in capo alle associazioni enogastronomiche - anche sotto forma di confraternite, accademie, magisteri - affinché la Regione possa destinare a tali associazioni interventi di promozione, di tutela e valorizzazione del prodotti agroalimentari, vitivinicoli e dei piatti tipici del territorio veneto.

A tal riguardo, il citato articolo 2, comma 1, lettera c), prevede che le Associazioni adempiano i requisiti previsti dall’art. 3, comma 1 della Legge regionale n. 40/1993 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato” il quale, a sua volta, prevede che tali organizzazioni debbano costituirsi secondo quanto stabilito dall’articolo 3 della Legge n. 266 dell’11/08/1991.

L’articolo 3 “Registro regionale delle associazioni” stabilisce che la Giunta regionale istituisca e gestisca il registro regionale delle associazioni enogastronomiche che rispondono ai requisiti richiamati dall’art. 2.

L’articolo 4 “Modalità di iscrizione nel registro regionale” detta le modalità d’iscrizione nel registro regionale, demanda alla Giunta regionale l’accettazione delle domande d’iscrizione, la scadenza entro la quale le associazioni iscritte trasmettono una relazione sull’attività svolta e quella futura, la cancellazione dal registro regionale a seguito della perdita dei requisiti previsti per l’iscrizione e la possibilità che le singole associazioni possano costituire delle confederazioni regionali.

L’articolo 5 “Interventi per la promozione dell’associazionismo enogastronomico” consente alla Giunta regionale di favorire iniziative a sostegno di specifici progetti, per servizi di promozione e assistenza al consumatore a favore delle associazioni enogastronomiche.

L’articolo 6 “Disposizioni di attuazione” demanda alla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, la disciplina delle modalità per la tenuta del registro regionale nonché dei criteri per accedere ad eventuali benefici.

La Giunta regionale con Deliberazione/CR n. 19 del 6 marzo 2018 ha individuato le modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle associazioni enogastronomiche previsto dall'articolo 3 della L.R. n. 12/2017. La citata deliberazione/CR n. 19/2018, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 12/2017, è stata trasmessa alla competente Commissione Consiliare che, nella seduta del 23 marzo 2018, ha espresso il proprio parere favorevole.

Con il presente provvedimento si prevede quindi l’adozione delle disposizioni operative e procedurali per disciplinare le modalità di riconoscimento delle associazioni enogastronomiche e per la tenuta dell’elenco regionale delle stesse come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, denominato “Disposizioni operative e procedurali generali per l’iscrizione nel registro regionale delle associazioni enogastronomiche” che stabilisce le procedure, le condizioni e i procedimenti inerenti: i requisiti che devono avere le associazioni per il riconoscimento, le modalità d’iscrizione, l’indicazione degli obblighi degli operatori, le cause che possono comportare la cancellazione dal registro, le modalità per costituirsi in confederazioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 “Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche”;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con D.G.R. n. 1406 del 29/08/2017, ha espresso, in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 54 del 31 dicembre 2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.1 “Statuto del Veneto”;

VISTA la Deliberazione/CR n. 19 del 6 marzo 2018;

VISTO il parere della Terza Commissione consiliare rilasciato in data 23 marzo 2018

delibera

  1. di adottare le disposizioni operative e procedurali per disciplinare le modalità di riconoscimento delle associazioni enogastronomiche e per la tenuta dell’elenco regionale quale organico documento di riferimento per l’applicazione della Legge regionale 10 Maggio 2017 n. 12;
  2. di stabilire che le procedure, le modalità operative, i vincoli, limiti e prescrizioni, nonché le regole procedurali, sono individuate nell’Allegato A “Disposizioni operative e procedurali generali per l’iscrizione nel registro regionale delle associazioni enogastronomiche” che ne costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
  3. di stabilire che, con apposito provvedimento, saranno adottati i criteri atti a favorire iniziative proposte dalle “Associazioni enogastronomiche” che hanno ottenuto il riconoscimento regionale;
  4. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione a predisporre, con propri decreti, in attuazione delle disposizioni contenute nell'Allegato A alla presente deliberazione, nonché delle leggi vigenti in materia, la modulistica necessaria ai fini istruttori;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

513_AllegatoA_368247.pdf

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