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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 24 del 06 marzo 2018


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 182 del 20 febbraio 2018

Regolamento (CE) n. 1408/2013, L.R. n. 50 del 09.12.1993, articolo 28 e L.R. n. 6 del 23.04.2013, articolo 3. Misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica a favore delle aziende agricole Programma Operativo.

Note per la trasparenza

Il provvedimento reca disposizioni applicative per la concessione di aiuti regionali alle aziende agricole per investimenti non produttivi finalizzati alla prevenzione di danni da parte della fauna selvatica con particolare riferimento ai grandi carnivori, mediante aiuti “de minimis”, attraverso la convenzione con AVEPA ed approvandone il relativo Programma Operativo.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

La legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” all’art. 28 “Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria” prevede che per far fronte, nei territori soggetti a pianificazione faunistico-venatoria, ai danni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è costituito un fondo regionale destinato all’erogazione di contributi per gli oneri di prevenzione. Tale fondo opera sia attraverso l’erogazione di contributi a favore degli aventi titolo ragguagliati all’entità del danno, sia attraverso il sostegno all’accesso a strumenti mutualistici e assicurativi funzionali al conseguimento degli obiettivi del fondo medesimo. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo sulla base dei criteri e delle modalità previste alla lettera d), comma 5, dell'articolo 8 della medesima Lr .n. 50/1993, tra le seguenti linee di intervento:

a) sostegno all’accesso a strumenti mutualistici e assicurativi;
b) contributi a titolo di indennizzo per danni causati da specie protette;
c) contributi a titolo di indennizzo per danni causati da specie non protette e dall’attività venatoria;
d) contributi per gli oneri di prevenzione.

La legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio della attività venatoria” all’art. 3 “Fondo per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio della attività venatoria” prevede che sia istituito presso la Giunta regionale il fondo per concorrere alla prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio della attività venatoria e della fauna protetta nell’intero territorio regionale. Il fondo partecipa, nei limiti della sua disponibilità, a sostenere, tra l’altro, interventi e opere per la prevenzione di danni riconducibili alla presenza della fauna selvatica recati a produzioni agricole e zootecniche e a opere approntate e funzionali alla produzione agricola e zootecnica. Per la gestione del fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo quinto del regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale di cui alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)” e successive modificazioni, relativamente a quanto previsto in materia di criteri per la quantificazione e modalità per la richiesta di contributi a titolo di prevenzione e di indennizzo.

In applicazione delle richiamate disposizioni, con il presente provvedimento si propone pertanto di destinare l’importo complessivo di Euro 200.000,00 per l’anno 2018 di cui euro 100.000,00 a valere sul capitoli 75044 ed euro 100.000,00 a valere sul capitolo 101930 del bilancio di previsione 2018-2020, per la concessione di contributi alle attività di prevenzione dei danni da grandi carnivori, con particolare riferimento alla recente diffusione del lupo nel territorio regionale, in regime “de minimis” secondo quanto previsto nel programma operativo di cui all’Allegato B al presente provvedimento;

Per garantire maggiore efficacia all’aiuto e per motivi di economicità dell’azione amministrativa, è opportuno prevedere che l’intervento sia gestito attraverso la presentazione all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) di una apposita domanda.

Al riguardo, infatti, si rammenta che già in data 26 settembre 2008 il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha adottato il Decreto che ha confermato il riconoscimento di AVEPA come Organismo Pagatore per tutti gli aiuti finanziari a carico del FEAGA e del FEASR.

La L.R. 9 novembre 2001, n. 31, all’art. 2 comma 3, prevede che possa essere affidata ad AVEPA, tramite convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti e relativa specifica contabilizzazione per ogni altro aiuto destinato all’agricoltura e allo sviluppo rurale della Regione Veneto; pertanto, si considera opportuno affidare ad AVEPA anche la funzione di esecuzione dei pagamenti “de minimis” in parola, come previsti dal Regolamento (CE) n. 1408/2013, nonché di quella autorizzatoria concernente gli adempimenti istruttori connessi alle domande di aiuto aziendali ed i relativi controlli.

Per quanto argomentato, si propone altresì l’approvazione di un’apposita convenzione con l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) (Allegato A) per l’affidamento della funzione di esecuzione dei pagamenti relativi all’aiuto in oggetto, nonché quella autorizzatoria concernente gli adempimenti istruttori connessi alle domande di aiuto aziendali ed i relativi controlli. Tale attività verrà realizzata dall’Agenzia in ragione di quanto definito dal Programma Operativo regionale di intervento (Allegato B), in cui si determina, tra l’altro, la tipologia degli interventi ammessi e le relative procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso.

Si propone, pertanto, di conferire in capo ad AVEPA, in forza dell’articolo 2, comma 3 della L.R. 9 novembre 2001, n. 31, l’attività tecnica, amministrativa e finanziaria di concessione dei contributi rivolti alle aziende agricole del Veneto che attiveranno gli impegni previsti dal Programma Operativo in parola.

Al fine di individuare le modalità più efficaci di attivazione dell’intervento, la Direzione Agroambiente Caccia e Pesca ha preventivamente concordato con AVEPA l’iter procedimentale e la gestione delle procedure operative da affidare, che costituiscono il quadro di riferimento per disciplinare il rapporto convenzionale con AVEPA e dettare le disposizioni per l’accesso agli aiuti in argomento.

Al fine di procedere all’apertura del Bando per la presentazione delle istanze aziendali in oggetto, si propone di assegnare la somma di Euro 200.000,00, come più sopra individuata, ad AVEPA e di stabilire che il trasferimento delle risorse impegnate avvenga, su richiesta di AVEPA medesima, successivamente all’approvazione del decreto di finanziabilità delle istanze presentate e istruite secondo le specifiche contenute nell’Allegato A alla presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura”;

VISTA la L.R. 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, ed in particolare l’ articolo 28;

VISTA la L.R. 23 aprile 2013, n. 6 “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio della attività venatoria”, ed in particolare l’articolo 3;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1408 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 352 del 24.12.2013);

CONSIDERATO che il citato Reg. (UE) n. 1408/2013 sugli aiuti “de minimis” prevede espressamente:

  • l’applicazione del regime alle sole aziende attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;
  • l’attivazione degli aiuti senza l’obbligo della notifica alla Commissione;
  • l’erogazione di un importo di Euro 15.000 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell’arco di tre esercizi finanziari;
  • i meccanismi di controllo per il rispetto dei richiamati limiti;

ATTESO che l’importo cumulativo per la concessione di aiuti “de minimis” sull’intero ambito del territorio nazionale per il periodo 2014/2020 è stato definito in Euro 475.080.000,00 (Allegato al Regolamento (UE) n. 1408/2013 “Importo cumulativo massimo degli aiuti “de minimis” concessi alle imprese del settore della produzione agricola, di cui all’art. 3, paragrafo 3, per Stato Membro)”;

RITENUTO di provvedere alla concessione di aiuti, secondo il sistema “de minimis”, per interventi per la prevenzione di danni da fauna selvatica – grandi carnivori per l’anno 2018;

VISTA la L. 24.12.2012, n. 234 recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, come modificata ed integrata dall’articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

VISTO in particolare l’articolo 52, comma 1 della predetta legge n. 237 del 2012 che prevede che al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;

VISTO, altresì, il comma 5 del medesimo articolo 52, che prevede, tra l’altro, che il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura, è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro nazionale degli aiuti di Stato con i registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della pesca;

RITENUTO di provvedere ad affidare ad AVEPA, mediante stipula di apposita convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti relativi all’intervento di cui trattasi, nonché quella di autorizzazione concernente adempimenti istruttori connessi alle domande di aiuto ed i relativi controlli e di approvare lo schema di convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti fra AVEPA - Regione (di cui all’Allegato A alla presente deliberazione) e il Programma Operativo misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica a favore delle aziende agricole  mediante la concessione di un aiuto “de minimis” (di cui all’Allegato B alla presente deliberazione), per l’anno 2018;

VISTA la LR n. 47 del 29.12.2017, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

VISTO l’articolo 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

RITENUTO di confermare in capo ad AVEPA, in forza dell’articolo 2, comma 3 della L.R. 9 novembre 2001, n. 31 l’attività tecnica, amministrativa e finanziaria di concessione del beneficio oggetto della presente deliberazione;

VISTO il Decreto MiSE 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il Decreto della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del MiSE, del 28 luglio 2017;

VISTA la nota dell’11 gennaio 2018, n. 11908 della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca con la quale si chiede ad AVEPA la disponibilità a collaborare all’attuazione dell’intervento in questione, con le modalità da concordare;

RITENUTO di procedere all’impegno e alla liquidazione dell’importo stanziato a bilancio su richiesta di AVEPA successivamente all’approvazione del decreto di finanziabilità delle istanze presentate e istruite;

RITENUTO di determinare, come indicato nel Programma Operativo regionale di intervento, le modalità di presentazione delle domande, di concessione e di liquidazione degli aiuti in oggetto;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1405 del 29.08.2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

  1. di approvare quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare la convenzione con l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), che costituisce Allegato A al presente provvedimento, con la quale Regione del Veneto dispone l’affidamento ad AVEPA della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa complessiva dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, nonché la predisposizione della modulistica e della definizione delle procedure di istruttoria, di liquidazione e pagamento dei benefici;
  3. di approvare il Programma Operativo di intervento per la prevenzione dei danni da fauna selvatica a favore delle aziende zootecniche mediante la concessione di un aiuto “de minimis”, che costituisce Allegato B alla presente deliberazione, contenente la definizione la tipologia degli interventi, le spese ammissibili e le relative procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento;
  4. di dare atto che il Programma Operativo di cui al precedente punto 3. costituisce, al contempo, avviso pubblico per la presentazione delle domande aiuto agli investimenti produttivi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica -  grandi carnivori di cui al presente provvedimento;
  5. di stabilire che, in funzione della più efficiente gestione del relativo procedimento amministrativo, eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nel Programma Operativo qui approvato possono essere disposte con provvedimento del Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca;
  6. di determinare in Euro 200.000,00, l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria quanto a euro 100.000,00 a carico dei fondi stanziati sul Capitolo 75044 – “Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria (articolo 28, L.R. 9.12.1993, n. 50)” e quanto a euro 100.000 a carico dei fondi stanziati sul Capitolo 101930 – “Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria (art. 3 LR 23.04.2013, n. 6)”;
  7. di dare atto che la Direzione Agroambiente Caccia e Pesca, a cui sono assegnati i Capitoli di cui al precedente punto, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
  8. di prevedere che il trasferimento delle risorse impegnate avvenga, su richiesta di AVEPA, successivamente all’approvazione del decreto di finanziabilità delle istanze presentate e istruite secondo le specifiche contenute nell’Allegato A alla presente deliberazione;
  9. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto ed eventuali provvedimenti successivi;
  10. di dare atto che trattasi di spesa di natura non commerciale;
  11.  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  12.  di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

182_AllegatoA_364375.pdf
182_AllegatoB_364375.pdf

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