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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 17 del 20 febbraio 2018


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 104 del 07 febbraio 2018

Intesa regionale per gli investimenti - anno 2018: avvio della procedura e approvazione avviso per la presentazione delle domande di cessione e acquisizione di spazi finanziari (art. 10, comma 3, L. 243/2012 e art. 2, DPCM n. 21/2017).

Note per la trasparenza

Il provvedimento approva l'avviso che dà avvio all'Intesa regionale per la realizzazione di investimenti nel territorio regionale, anno 2018, in attuazione dell'art. 10, comma 3, L. 243/2012 sul pareggio di bilancio.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

Il presente provvedimento costituisce la premessa per l'avvio della procedura di Intesa regionale, anno 2018, finalizzata alla realizzazione di investimenti da parte degli enti territoriali del Veneto, da finanziare con l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti o con il ricorso all'indebitamento, in attuazione dell'art. 10, comma 3, L. 243/2012 (legge sul pareggio di bilancio come modificata ed integrata dalla L. 164/2016) e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21.02.2017, n. 21 (d'ora in poi "DPCM") che ne ha disciplinato i criteri e le modalità di attuazione.

Il citato art. 10, comma 3, prevede che le operazioni oggetto dell'Intesa, ovvero la cessione e l'acquisizione di spazi finanziari, devono assicurare, per ciascun anno di riferimento, il rispetto dell'obiettivo di saldo di bilancio del complesso degli enti territoriali della Regione (Regione, città metropolitana di Venezia, province e comuni, comuni facenti parte di unione di comuni). Il saldo in oggetto è disciplinato dall'art. 9, comma 1, L. 243/2012, il quale prevede che i bilanci delle Regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

L'art. 1, comma 486-bis, L. 232/2016, come introdotto dall'art. 1, comma 874, lettera b), L. 205/2017, ha previsto, a partire dal 2018, che i comuni facenti parte di un'unione di comuni, ai sensi dell'art. 32, D.Lgs. 267/2000, che hanno delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, possono richiedere spazi finanziari, nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, di cui all'art. 10, commi 3 e 4, L. 243/2012, per la quota di contributi trasferita all'unione stessa per investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni.

L'art. 1, comma 3 del DPCM, prevede che ciascun ente territoriale può comunque effettuare operazioni di indebitamento e utilizzare i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti nel rispetto del proprio saldo obiettivo di "pareggio" di bilancio: tali operazioni non costituiscono oggetto del DPCM e non necessitano quindi di alcuna ratifica/autorizzazione in sede di Intesa regionale.

L'art. 10 comma 4, L. 243/2012 dispone che le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese regionali, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali, fermo restando il rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali.

Per il 2018 il DPCM prevede che le Regioni avviino l'iter delle intese entro il termine perentorio del 15.02.2018, attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui propri siti istituzionali (art. 2, commi 1 e 15). L'avviso deve contenere le modalità di presentazione delle domande di cessione e di acquisizione degli spazi finanziari, nonché le informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri di priorità per la distribuzione degli stessi, fissati dallo stesso art. 2 ai successivi commi 6 e 7.

L'avvio dell'iter deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato contestualmente alla pubblicazione dell'avviso; inoltre nella fase di avvio della procedura, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono del Consiglio delle Autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle Autonomie locali, per garantire la più ampia divulgazione.

L'art. 2, comma 8 del DPCM prevede che, al fine di favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano cedere agli enti locali del proprio territorio, spazi finanziari per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi.

A tal proposito, si sottolinea che le manovre di finanza pubblica degli ultimi anni, ed in particolare i tagli continuativi e strutturali introdotti dalle stesse, condizionano pesantemente gli equilibri del bilancio regionale anche con riferimento all'anno 2018.

Il taglio complessivo ai trasferimenti statali alle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2018 ammonta a 10.397 milioni di euro, di cui 7.604 milioni, in base alle intese Stato-Regioni degli anni precedenti, sono già andati a ridurre il finanziamento sanitario.

Per tali motivi, data l'oggettiva difficoltà di garantire l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla Regione del Veneto per l'anno 2018, si ritiene di non attuare per l'anno 2018, a normativa vigente, le possibilità previste dall'art. 2, comma 8.

Ai fini dell'attuazione dell'Intesa regionale, la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali del Veneto, nella seduta dell' 1.02.2018, ha condiviso le modalità attuative ed i criteri per l'attribuzione degli spazi finanziari che si renderanno disponibili nell'ambito dell'Intesa stessa, come risulta dal parere favorevole e-spresso all'unanimità, Allegato A al presente provvedimento.

Alla luce di quanto condiviso con la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali, i criteri e le modalità attuative dell'Intesa sono le seguenti:


1.    Annualità di cessione e acquisizione degli spazi finanziari ed esigibilità impegni

  1. Le domande di cessione o acquisizione degli spazi finanziari, finalizzate ad investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento, possono essere presentate a valere su uno o più esercizi del triennio 2018-2020; gli importi saranno espressi in migliaia di euro;
  2. per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione: gli spazi finanziari possono essere utilizzati solo per nuovi investimenti, a copertura di impegni di competenza dell'anno di riferimento (2018) ed esigibili nel 2018, nonché del relativo fondo pluriennale vincolato di spesa, costituito nell'anno di riferimento (2018), a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi;
  3. per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento: gli spazi finanziari possono essere utilizzati anche per investimenti già in corso, ma esclusivamente a copertura di impegni di spesa in conto capitale esigibili nell'anno di riferimento (2018, 2019 o 2020) anche se assunti in esercizi precedenti e non anche del fondo pluriennale vincolato di spesa.


2. Modalità di recupero/restituzione degli spazi finanziari ceduti/acquisiti

La compensazione degli spazi finanziari ceduti o acquisiti, è così disciplinata:

  1. gli spazi ceduti/acquisiti nell'anno di riferimento (uno o più anni del triennio 2018-2020) saranno recuperati/restituiti nel biennio successivo;
  2. le percentuali di recupero/restituzione sono così stabilite:
    • primo anno: 50 per cento;
    • secondo anno: 50 per cento.

Gli enti cedenti possono anche rinunciare, in tutto o in parte, alla restituzione degli spazi ceduti, nel qual caso le comunicazioni sui recuperi riportano valori pari a zero o importi complessivamente inferiori a quello degli spazi ceduti.


3. Criteri di riparto e attribuzione degli spazi finanziari

Il plafond degli spazi finanziari ceduti, sarà attribuito a beneficio degli Enti richiedenti secondo i seguenti criteri di riparto, in ordine di priorità, fino a concorrenza della disponibilità:

  1. comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, per la realizzazione di investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante o-perazioni di indebitamento;
  2. comuni istituiti, nel quinquennio precedente (2013-2017), a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente, per la realizzazione di investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento. Sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio 2018;
  3. enti territoriali che, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione, dispongono di progetti esecutivi di cui all'art. 23, comma 8, D.Lgs. 50/2016, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno 2017;
  4. enti territoriali che, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione, dispongono di progetti esecutivi di cui all'art. 23, comma 8, D.Lgs. 50/2016, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno 2017;
  5. con riferimento alle lettere c) e d), si precisa che saranno soddisfatte prima le richieste di tutti gli enti che realizzano gli investimenti finanziati con avanzo vincolato e poi quelle finanziate con avanzo libero. Se un ente dovesse richiedere sia investimenti finanziati da avanzo vincolato che investimenti finanziati da avanzo libero, ed avesse una più alta incidenza del rapporto Fondo di cassa/quota vincolata avanzo, questo non darebbe all'ente priorità per le richieste dello stesso ente finanziate da avanzo libero;
  6. gli eventuali ulteriori spazi finanziari ancora disponibili, una volta evase le richieste pervenute sulla base dei predetti criteri, saranno ripartiti tra gli enti che hanno fatto richiesta di spazi per investimenti da finanziare attraverso indebitamento, e che dispongono di progetti esecutivi di cui all'art. 23, comma 8, D.Lgs. 50/2016, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, dando priorità agli enti che presentano un indice di debito pro-capite più basso;
  7. gli eventuali ulteriori spazi finanziari ancora disponibili, una volta evase le richieste pervenute sulla base dei predetti criteri, saranno ripartiti tra gli enti che non dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa completi del cronoprogramma della spesa, in base all'ordine di priorità (fonti di finanziamento e indicatori di bilancio) stabilito dalle lettere da c) a f);
  8. nel caso in cui il plafond degli spazi finanziari ceduti non fosse sufficiente a soddisfare le richieste dei comuni di cui alla lettera a), la distribuzione tra gli stessi è effettuata seguendo l'ordine di priorità dei criteri di cui alle lettere da b) a g);
  9. nel caso in cui il plafond degli spazi finanziari ceduti non fosse sufficiente a soddisfare le richieste dei comuni di cui alla lettera b), la distribuzione tra gli stessi è effettuata seguendo l'ordine di priorità dei criteri di cui alle lettere da c) a g);
  10. per il migliore esito del coordinamento territoriale e di utilizzo degli spazi finanziari e per l'accelerazione degli investimenti, la Regione ha la facoltà, da esprimere con la delibera di conclusione dell'Intesa, all'esito delle domande di cessione/acquisizione degli spazi comunicate dagli Enti locali, e d'intesa con la Conferenza permanente Regione-autonomie locali, di acquisire gli spazi finanziari differenziali risultanti dalle domande stesse.


4. Modalità di presentazione delle domande e istruttoria

Dal punto di vista della raccolta delle domande da parte delle Amministrazioni interessate, l'ANCI Veneto si è resa disponibile anche per il 2018 a collaborare con l'Amministrazione regionale, nelle modalità che saranno successivamente concordate tra le parti, quanto a:

  • attività di caricamento/acquisizione dei dati in formato elettronico e di garanzia di corrispondenza dei dati informatici rispetto alle certificazioni documentali provenienti dagli enti locali;
  • attività di assistenza agli enti locali nella compilazione delle schede.

A tal fine si propone che le domande di adesione all'Intesa, redatte utilizzando esclusivamente il modello di domanda, Allegato B1, comprensivo della scheda da compilare, anche in formato elaborabile, per le informazioni sugli spazi finanziari e sui dati di bilancio, siano fatte pervenire dagli enti interessati, sotto la loro diretta responsabilità, entro e non oltre il termine perentorio del 03.04.2018 all'indirizzo pec di ANCI Veneto: anciveneto@pec.it, specificando nell'oggetto: "Invio domanda di adesione all'Intesa regionale per gli investimenti - anno 2018". Il termine del 03.04.2018 è il primo giorno lavorativo utile successivo al 31.03.2018, termine fissato dal DPCM, che tuttavia cade di sabato.

Le domande così verificate e ritenute ammissibili da ANCI Veneto, saranno dallo stesso trasmesse successivamente alla Direzione Enti Locali e Strumentali, la quale attesterà la correttezza della trasmissione delle domande da parte di ANCI Veneto e l'ammissibilità definitiva delle stesse e provvederà ad inoltrarle all'Area Risorse Strumentali per i successivi adempimenti nel merito di competenza.

Come previsto dall'art. 2, comma 1 del DPCM, sarà cura dei rappresentanti regionali degli Enti locali garantire la massima pubblicità di tale provvedimento.


5. Conclusione dell'Intesa e comunicazione esiti

Ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 15, del citato DPCM, la Regione, tenendo conto delle domande pervenute entro il termine del 03.04.2017, approva, con delibera di Giunta, l'Intesa per l'attribuzione degli spazi finanziari disponibili, entro il termine perentorio del 30.04.2018, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.

Entro la medesima datagli esiti dell'Intesa saranno comunicatiagli enti locali interessati e saranno trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, L. 243/2012.


6. Potere sostitutivo e sanzioni

E' previsto un potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia regionale nell'avvio e conclusione dell'Intesa.

L'ente territoriale attesta l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dall'art. 10 della L. 243/2012, con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 470, L. 232/2016. L'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento (art. 1, comma 507, L. 232/2016 come introdotto dall'art. 1, comma 874, lett. q), L. 205/2017). Quindi, in caso di utilizzo degli spazi finanziari per una quota inferiore al 90 per cento, ad esempio nell'anno di competenza 2018, l'ente non può partecipare alle intese regionali e ai patti di solidarietà nazionali nel secondo esercizio finanziario successivo (2020).

L'art. 2, comma 14 del DPCM stabilisce che gli enti beneficiari degli spazi finanziari trasmettono le informazioni relative agli investimenti effettuati per effetto dell'Intesa, a valere sui predetti spazi, al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del D.Lgs. 229/2011. Il successivo art. 5, comma 3 del DPCM, stabilisce che qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione dell'Intesa non effettui la trasmissione delle predette informazioni, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto (come previsto anche dall'art. 1, comma 508, L. 232/2016).

Infine l'art. 5, comma 1, del DPCM prevede, che la Regione che non sancisce l'Intesa, nell'anno successivo a quello di inadempienza :

  • non può impegnare spese correnti, al netto di quelle per la sanità, in misura superiore a quelle dell'anno precedente ridotte dell'1 per cento (art. 1, comma 475, lett. c), L. 232/2016);
  • non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto art. 1, comma 475, lett. e), L. 232/2016).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'art. 31, L. 03.08.1999, n. 265";

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

VISTO il D.Lgs. 29.12.2011, n. 229 "Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), L. 31.12.2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti";

VISTA la L. 24.12.2012, n. 243, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione";

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il D.L. 17.10.2016, n. 189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24.08.2016" convertito con modificazioni dalla L. 15.12.2016, n. 229;

VISTA la L. 11.12.2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";

VISTO il D.L. 24.04.2017, n. 50 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"
convertito con modificazioni dalla L. 21.06.2017, n. 96;

VISTO il DPCM 21.02.2017, n. 21, recante disposizioni in materia di "Ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni e degli Enti locali";

VISTA la L. 27.12.2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

VISTO il parere favorevole espresso all'unanimità dalla Conferenza Permanente Regione - autonomie locali nella seduta dell' 1.02.2018;

VISTO l'avviso pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativo al "Patto di solidarietà nazionale verticale 2018", di cui all'art. 1, commi da 495 a 501, L. 232/2016;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";

delibera

  1. di approvare le premesse e gli Allegati A, B e B1, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di dare avvio all'iter dell'Intesa regionale per l'anno 2018, finalizzata alla realizzazione di investimenti da parte degli enti territoriali del Veneto, da finanziare con l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti o con il ricorso all'indebitamento, ai sensi dell'art. 10, comma 3, L. 243/2012 e dell'art. 2 del DPCM 21.02.2017, n. 21;
  3. di prendere atto che, in base all'art. 1, comma 3 del DPCM citato, ciascun ente territoriale può comunque effettuare operazioni di indebitamento e utilizzare i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti nel rispetto del proprio saldo obiettivo di "pareggio" di bilancio e che quindi tali operazioni non costituiscono oggetto dell'Intesa regionale;
  4. di non attuare per l'anno 2018, a normativa vigente, per i motivi espressi in premessa, la possibilità prevista dall'articolo 2, comma 8, del DPCM n. 21/2017;
  5. di prendere atto del parere favorevole della Conferenza permanente Regione - autonomie locali, come espresso all'unanimità nella seduta dell' 1.02.2018, Allegato A;
  6. di approvare l'Avviso di cui all'Allegato B, contenente le modalità di attuazione dell'Intesa e i criteri di attribuzione e restituzione degli spazi finanziari ceduti o acquisiti da pubblicare sul sito istituzionale entro il termine del 15.02.2018;
  7. di avvalersi della collaborazione di ANCI Veneto, che si è resa disponibile a collaborare con l'Amministrazione regionale, nelle modalità che saranno successivamente concordate tra le parti, quanto a:
  • attività di caricamento/acquisizione dei dati in formato elettronico e di garanzia di corrispondenza dei dati informatici rispetto alle certificazioni documentali provenienti dagli enti locali;
  • attività di assistenza agli enti locali nella compilazione delle schede;
  1. di stabilire il termine perentorio del 03.04.2017 per la comunicazione da parte degli Enti interessati delle domande di cessione e acquisizione di spazi finanziari, redatte utilizzando esclusivamente il modello di domanda, Allegato B1, comprensivo della scheda da compilare, anche in formato elaborabile, sugli spazi finanziari e sui dati di bilancio, e che i medesimi enti faranno pervenire esclusivamente all'indirizzo pec di ANCI Veneto: anciveneto@pec.it, specificando nell'oggetto della pec: "Invio richiesta di adesione all'Intesa regionale per gli investimenti - anno 2018";
  2. di stabilire che ANCI Veneto, verificate le domande/attestazioni pervenute entro il termine di cui al punto 8, provvederà successivamente alla trasmissione dell'elenco delle domande pervenute e ritenute ammissibili alla Direzione Enti Locali e Strumentali;
  3. di incaricare la Direzione Enti Locali e Strumentali di attestare la correttezza della trasmissione delle domande da parte di ANCI Veneto e l'ammissibilità definitiva delle stesse e di provvedere ad inoltrarle all'Area Risorse strumentali per i successivi adempimenti nel merito di competenza;
  4. di incaricare il Direttore dell'Area Risorse Strumentali del coordinamento e della supervisione dell'Intesa;
  5. di rinviare a successiva deliberazione della Giunta regionale la ripartizione degli spazi finanziari disponibili, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali o con la Conferenza permanente regione-autonomie locali;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

104_AllegatoA_363894.pdf
104_AllegatoB0_363894.pdf
104_AllegatoB1_363894.pdf

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