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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 9 del 23 gennaio 2018


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 11 gennaio 2018

Ditta Trachite Zovonite S.r.l. Autorizzazione a realizzare il progetto di prosecuzione della coltivazione e sistemazione ambientale, III stralcio, della cava di trachite denominata "GIORA" in Comune di Vo (PD). . L.R. 44/1982.

Note per la trasparenza

Si tratta dell’autorizzazione mineraria a coltivare il terzo stralcio della cava di trachite denominata “GIORA” in Comune di Vo (PD), sito n. 38 del Progetto Tematico Cave del Parco dei Colli Euganei

Estremi dei principali atti istruttori:
Decreto del Dirigente Regionale di esclusione dalla procedura di V.I.A. n. 20 del 26.02.2015.
Istanze della ditta in data 31.10.2013, acquisita al prot. 478391 del 05.11.2013 e in data 29.04.2015 acquisita al prot. 183968 del 04.05.2015.
Documentazioni integrative prot. n. 107429 del 17.03.2016, prot. 131110 del 05.04.2016.
Autorizzazione Ente Parco dei Colli Euganei n. 9814 del 25.10.2017.
Parere C.T.R.A.E. in data 06.11.2017.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2235 del 09.08.2002 e n. 2720 del 30.09.2008 è stata autorizzata, ai sensi della L.R. 07.09.1982 n. 44, la prosecuzione della coltivazione della cava di trachite, denominata “GIORA” in Comune di Vo (PD), nell’ambito del Progetto Tematico Cave del Parco dei Colli Euganei, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 11 del 09.03.2001, e in conformità alle autorizzazioni rilasciate dall’Ente Parco dei Colli Euganei.

La ditta Trachite Zovonite S.r.l., titolare della cava, con domanda acquisita in data 31.10.2013 al prot. 478391 del 05.11.2013 ha chiesto l’autorizzazione a coltivare il terzo stralcio della cava presentando il relativo progetto.

Con nota della Sezione regionale geologia e georisorse n. 545795 del 12.12.2013 è stata comunicata alla ditta l’improcedibilità dell’istanza in assenza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. del progetto presentato.

Con decreto n. 20 del 26.02.2015 della Sezione regionale coordinamento attività operative, il progetto è stato escluso dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale, con prescrizioni.

La ditta ha quindi ripresentato la domanda con la relativa documentazione tecnica che è stata acquisita al prot. 183968 del 04.05.2015.

La domanda con i relativi allegati è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune di Vo dal 15.03.2016 e nei successivi 10 giorni non sono pervenute osservazioni od opposizioni.

Il Comune di Vo ha espresso parere favorevole al progetto di coltivazione del III stralcio con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 25.05.2016.

Analoghe istanze sono state presentate all’Ente Parco dei Colli Euganei, ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione ambientale/paesaggistica, di quella idrogeologica e dell’autorizzazione prevista dalla L. 29.11.1971 n. 1097 e dal Piano Ambientale – Progetto Tematico Cave del Parco.

Con nota della Sezione regionale Geologia e georisorse n. 217526 del 25.05.2015 è stato dato avvio al procedimento istruttorio ai sensi della L.R. 44/1982, chiedendo alla ditta integrazioni e segnalando all’Ente Parco dei Colli Euganei che l’autorizzazione mineraria di cui alla L.R. 44/1982 è subordinata al rilascio delle autonome autorizzazioni di competenza dell’Ente medesimo ai sensi della L.R. 10.10.1989, n. 38, relativamente agli aspetti paesaggistici di cui al D.lgs. 42/2004, a quelli idrogeologici di cui al R.D. 3267/1923, a quelli relativi alla L. 1097/1971, a quelli inerenti la conformità con il Progetto Tematico Cave e a quelli afferenti la compatibilità con le norme operanti sul SIC & ZPS Colli Euganei, Monte Lozzo, Monte Ricco.

L’autorizzazione rilasciata dall’Ente Parco dei Colli Euganei inoltre, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 38/1989, sostituisce il parere della C.T.P.A.C. di Padova, obbligatorio e vincolante ai sensi dell’art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1 per l’autorizzazione di cui alla L.R. 44/1982.

L’Ente Parco dei Colli Euganei, con provvedimento n. 9814 del 25.10.2017 (Allegato A) emesso dal Commissario Straordinario, ha rilasciato l’autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 II comma della L.R. 38/1989, dell’art. 3 della L. 1097/1971 e dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004 relativamente al progetto della coltivazione e sistemazione ambientale della cava “GIORA” - III stralcio, con le seguenti prescrizioni e modalità di esecuzione:

  • le quantità rimanenti per il terzo stralcio dovranno essere decurtate del materiale proveniente dai disgaggi per la messa in sicurezza di cui all’Ordine della Polizia Mineraria provinciale;
  • i fabbricati e manufatti edilizi, non presenti nelle sistemazioni finali, dovranno essere demoliti prima della fine dell’attività estrattiva;
  • fatte salve le prescrizioni che saranno impartite dalla Regione del Veneto in sede di autorizzazione;

nonché con le seguenti prescrizioni impartite a seguito di valutazione dello Studio di Incidenza Ambientale:

  • eventuali varianti al progetto non dovranno essere “sostanziali”;
  • dovranno essere rispettate tutte le eventuali prescrizioni e indicazioni contenute nel parere relativo alla relazione di incidenza approvata con il progetto generale;
  • l’esecuzione del ripristino ambientale dovrà avvenire entro i termini previsti dalla Variante al progetto tematico Cave;
  • il ripristino ambientale dovrà essere realizzato con i criteri previsti in progetto;

e inoltre con le seguenti ulteriori prescrizioni:

  • è vietata la realizzazione di manufatti provvisionali edilizi non preventivamente autorizzati;
  • sono esclusi dall’autorizzazione le aree e/o interventi che in qualsiasi elaborato tecnico, anche per errore materiale, risultino dichiarati o di fatto, esterni alle aree in disponibilità della ditta titolare dell’autorizzazione;
  • la ditta dovrà comunicare all’Ente Parco, entro 15 gg. dalla data di ricevimento dell’autorizzazione rilasciata dalla Giunta Regionale del Veneto il nominativo del Direttore lavori di cava ai sensi dell’art. 15 della L.R. 44/1982 e del Direttore Responsabile ai sensi del D.P.R. 128/1959;
  • devono essere prodotti, prima dell’inizio delle attività di cava:
    1. deposito cauzionale previsto dall’art. 10 comma 1° delle Norme di Attuazione del Progetto Cave per l’importo pari a € 88.092,00 (euro ottantottomilanovantadue/00) a copertura del costo delle opere di ripristino ambientale, come stimato dagli uffici regionali nell’istruttoria C.T.R.A.E. acquisita agli atti in data 07/04/2016 prot. 3506, soggetto ad adeguamento biennale al costo della vita, adeguato all’indice I.S.T.A.T. e secondo il modello approvato dall’Ente Parco con delibera del Comitato esecutivo n. 253 del 29/10/2007;
    2. atto unilaterale d’Obbligo, sottoscritto dalla Ditta richiedente, ai sensi dell’art. 20 comma 5° lett. h) delle N.A. di Piano Ambientale secondo il modello approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 60 del 14/06/2017;
  • l’autorizzazione di coltivazione potrà essere sospesa o revocata nel caso di inottemperanza da parte della Ditta anche di una sola delle prescrizioni e modalità di esecuzione suesposte;
  • la presente autorizzazione ha validità per anni cinque, non prorogabili, dalla data di approvazione da parte della Giunta Regionale del Veneto, ai sensi della L.R. 07.09.1982 n. 44 e s.m.i.

La domanda con la relativa documentazione, come approvata e trasmessa dall’Ente Parco dei Colli Euganei, è stata esaminata dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 06.11.2017.

La Commissione, preso atto che le valutazioni paesaggistiche e ambientali sono contenute nell’autonoma e presupposta autorizzazione rilasciata dall’Ente Parco in conformità al Progetto Tematico Cave, stralcio del Piano Ambientale, ha ritenuto che il progetto di coltivazione come autorizzato dall’Ente Parco esprima valenze minerarie tali da essere autorizzabile anche ai sensi della L.R. 44/1982 e ha quindi espresso parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio dell’autorizzazione ai soli fini minerari di cui alla L.R. 44/1982 del progetto di coltivazione del III stralcio della cava e di sistemazione complessiva, come da parere allegato (Allegato B) parte integrante del presente provvedimento.

In applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), è stata acquisita, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, la comunicazione in data 31.10.2017, ai sensi dell’art. 87 del D.lgs. 159/2011, di non sussistenza di cause di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la ditta titolare della domanda.

In considerazione dei risultati dell’istruttoria svolta, del parere favorevole della C.T.R.A.E., è possibile autorizzare ai sensi della L.R. 44/1982 alla ditta Trachite Zovonite s.r.l. la coltivazione del III stralcio della cava “GIORA” e la relativa ricomposizione, secondo il nuovo progetto riferito all’intero sito estrattivo.

Pertanto con il presente provvedimento occorre assorbire e sostituire le autorizzazioni rilasciate con D.G.R. n. 2720 del 30.09.2008 e precedenti, imponendo la sottoscrizione della convenzione con il Comune di Vo ai sensi dell’art. 20 della L.R. 44/1982 ovvero la stesura, in caso di impossibilità di addivenire alla convenzione, dell’atto unilaterale sostitutivo secondo lo schema allegato al presente provvedimento (Allegato C).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;
VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014;
VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159;
VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni;

VISTA la L.R. 10.10.1989, n. 38 istitutiva del Parco regionale dei Colli Euganei, il Piano ambientale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 74 del 07.10.1998 e il Progetto Tematico Cave approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 11 del 09.03.2001;

VISTA la D.G.R. n. 2038 del 29.11.2011 di approvazione della variante parziale al progetto tematico cave e la D.G.R. n. 2391 del 29.12.2011 di modifica in adeguamento dei termini di conclusione dei lavori delle cave di trachite;

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l’art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all’entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell’art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;

VISTO il decreto n. 20 del 26.02.2015 della Sezione regionale coordinamento attività operative che ha escluso il progetto dalla procedura di V.I.A.;

VISTA la domanda della ditta Trachite Zovonite S.r.l. in data 31.10.2013, acquisita in data 31.10.2013 al prot. 478391 del 05.11.2013 e la successiva domanda in data 29.04.2015 acquisita al prot. 183968 del 04.05.2015, per la l’autorizzazione a coltivare il III stralcio della cava “GIORA”;

VISTA la documentazione integrativa acquisita ai prot. n. 107429 del 17.03.2016, n. 131110 del 05.04.2016;

VISTO il parere favorevole del Comune di Vo;

VISTO il provvedimento di autorizzazione dell’Ente Parco dei Colli Euganei n. 9814 del 25.10.2017 rilasciato ai sensi della L. 1097/1971, del D.lgs. 42/2004, del RD 3267/1923, della L.R. 38/1989 e del Progetto Tematico Cave, la valutazione sullo studio di incidenza ambientale e la relativa documentazione di progetto;

VISTO il parere favorevole della C.T.R.A.E. con le relative prescrizioni e motivazioni;
VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;
DATO ATTO dell’avvenuto versamento di € 103,00 a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. in data 06.11.2017 con le relative prescrizioni, come da verbale allegato alla presente deliberazione (Allegato B);
  2. di autorizzare, per gli aspetti di cui alla L.R. 44/1982, la ditta Trachite Zovonite s.r.l. (C.F. 02274300280), con sede a Abano Terme (PD) in via dei Colli n. 6/A, a realizzare il progetto di coltivazione del III stralcio della cava di trachite denominata “GIORA” in Comune di Vo (PD), individuata con aree campite con tratto verde e reticolo blu nell’estratto catastale contenuto tavola 0 (corografie e planimetrie di inquadramento), facente parte della documentazione del progetto autorizzato dall’Ente Parco dei Colli Euganei con provvedimento n. 9814 del 25.10.2017 acquisito agli atti del presente provvedimento e con le successive prescrizioni;
  3. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dai seguenti elaborati acquisiti in forma digitale dall’Ente Parco e firmati digitalmente dalla Direzione Difesa del Suolo:
  • Tav. 0 – corografia e planimetrie di inquadramento;
  • Tav. 1 – planimetria stato di fatto;
  • Tav. 2 – planimetria progetto di coltivazione;
  • Tav. 3 – sezioni progetto di coltivazione;
  • Tav. 4 bis – planimetria e sezioni del progetto di ricomposizione;
  • Tav. 5 – captazione ed evacuazione acque meteoriche;
  • Tav. 6 – relazione tecnica generale;
  • Tav. 6 – integrazioni alla relazione tecnica generale;
  • Tav. 7 – relazione geologica;
  • Tav. 8 – relazione agronomica;
  • Tav. 9 – documentazione fotografica;
  • Tav. 10 – computo metrico estimativo aggiornato;
  • Tav. 12 – relazione paesaggistica;
  • Tav. 13 – piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
  • Tav. 14 – piano di sistemazione ambientale;
  • Tav. 15 – relazione di stabilità dei fronti di cava;
  • Elab. 16 – integrazioni;
  • Tav. 17 – Planimetria gestione acque meteoriche, percorsi didattico documentali e particolari costruttivi;
  • Tav. 17 bis – Sezioni ricomposizione;
  • Dichiarazione di non necessità della Valutazione di incidenza ambientale All. E DGR 2299/2014 e relativa relazione;
  1. di approvare, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui alla tavola 13 facente parte del progetto di coltivazione individuato al punto precedente, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;
  2. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace, assorbe e sostituisce l’autorizzazione rilasciata con deliberazione n. 2720 del 30.09.2008 e le precedenti;
  3. di dare atto e stabilire che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale, è costituito da “trachite”, in blocchi da taglio e lavorabili, per un volume pari a circa mc 9.331, aggiuntivo rispetto a quanto già previsto con le precedenti autorizzazioni;
  4. di stabilire che la ditta deve concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro cinque anni dalla data del presente provvedimento;
  5. di stabilire in capo alla ditta l’obbligo del rispetto delle prevalenti prescrizioni e modalità di esecuzione stabilite nell’autorizzazione rilasciata dall’Ente Parco dei Colli Euganei;
  6. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni:
  1. presentare, prima della consegna del presente provvedimento, alla Direzione regionale Difesa del Suolo:
    • attestazione di avvenuta presentazione all’Ente Parco dei Colli Euganei del deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell’importo di € 88.092,00 (ottantottomilanovantadue/00) a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione;
    • aggiornamento dei titoli di disponibilità definitivi dell’area di cava in relazione alla nuova autorizzazione;
  2. stipulare con il Comune di Vo, entro 30 giorni dalla data di consegna dell’autorizzazione, la convenzione di cui all’art.20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del 29.07.1997 e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l’atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della convenzione e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
  3. apporre, entro tre mesi dalla data di consegna dell’autorizzazione, un ulteriore caposaldo comprensivo di monografie e coordinate da posizionarsi all’esterno dell’area oggetto degli interventi;
  4. delimitare l’area della cava, entro tre mesi dalla data di consegna dell’autorizzazione, materializzata con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici od in corrispondenza di punti di riferimento facilmente individuabili, in accordo con il Parco Regionale dei Colli Euganei, riportando le monografie di ciascun termine posto a delimitazione dell’area di cava in coordinate assolute (verificabili quindi con GPS) coerenti con il rilievo dello stato di fatto;
  5. recintare, entro tre mesi dalla data di consegna dell’autorizzazione, con almeno tre ordini di filo metallico per un’altezza non inferiore a m 1,5 e muniti di cartelli ammonitori di pericolo, l’area in coltivazione;
  6. eseguire i lavori di coltivazione monitorando lo stato fessurativo dell’ammasso roccioso, e comunicarne i risultati periodicamente alla Provincia di Padova, competente in materia di polizia mineraria, secondo le tempistiche che la Provincia riterrà opportune in funzione dell’evolversi dell’attività;
  7. gli eventuali volumi abbattuti a seguito degli interventi di polizia mineraria per la messa in sicurezza del fronte di cava dovranno essere conteggiati nel quantitativo complessivo di volume lordo autorizzato in estrazione;
  8. il materiale associato di scarto e scopertura dovrà trovare temporanea collocazione all’interno dell’area della cava e non è consentito l’asporto dalla cava di tale materiale che dovrà essere impiegato esclusivamente per la ricomposizione morfologica. Dovrà essere sempre mantenuta nella disponibilità complessiva della cava la quantità di materiale estratto o da estrarsi necessaria per la ricomposizione;
  9. accantonare il terreno superficiale di scopertura all’interno dell’area della cava e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di ricomposizione ambientale;
  10. è consentito l’utilizzo di terreno vegetale proveniente dall’esterno della cava, a integrazione del terreno superficiale accantonato, purché detto materiale presenti concentrazioni inferiori ai limiti CSC di colonna A della Tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo naturale del sito e purché abbia tessitura e caratteristiche similari ai terreni presenti in sito;
  11. assicurare il corretto smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l’area della cava;
  12. contemporaneamente alla domanda di estinzione della cava, inviare una dichiarazione dell’U.O. forestale ovest relativa all’attecchimento delle essenze arboree;
  13. la ditta è obbligata a rispettare le normative sulla sicurezza ed in particolare le disposizioni di cui al D.P.R. 09.04.1959, n. 128 e di cui al D.lgs. 624/1996, le cui competenze sono in capo alla Provincia;
  1. di stabilire espressamente che, fino all’avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la struttura regionale competente potrà prescrivere l’esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali alla coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l’adeguamento all’evoluzione della situazione presente sull’area ovvero a intervenute esigenze ambientali e di sicurezza, anche disponendo, se del caso, l’utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
  2. di determinare le spese di istruttoria della domanda in € 400,00 (quattrocento/00);
  3. di fare obbligo alla ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, di versare a titolo di conguaglio la somma di € 297,00 (duecentonovantasette/00) alla Tesoreria Regionale, tramite il c.c. bancario IT41V0200802017000100537110 di Unicredit spa ovvero tramite il c/c postale n. 10264307, intestati a Regione del Veneto – Servizio di Tesoreria;
  4. di fare obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione;
  5. di disporre l'invio del presente provvedimento all’Ente Parco dei Colli Euganei, al Comune di Vo, alla Provincia di Padova, all’U.O. regionale Forestale Ovest, nonché di pubblicarlo sul B.U.R. del Veneto;
  6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;
  7. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all’esecuzione del presente atto;
  10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

(seguono allegati)

26_AllegatoA_361325.pdf
26_AllegatoB_361325.pdf
26_AllegatoC_361325.pdf

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