Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Deliberazione della Giunta Regionale n. 25 del 11 gennaio 2018
Ditta Trachite Euganea S.r.l. Autorizzazione a realizzare il progetto di prosecuzione della coltivazione e sistemazione ambientale, III stralcio, della cava di trachite denominata "REGINA" in Comune di Vo (PD). . L.R. 44/1982.
Si tratta dell’autorizzazione mineraria a coltivare il terzo stralcio della cava di trachite denominata “REGINA” in Comune di Vo (PD), sito n. 43 del Progetto Tematico Cave del Parco dei Colli Euganei
Estremi dei principali atti istruttori: Decreto del Dirigente Regionale di esclusione dalla procedura di V.I.A. n. 21 del 26.02.2015. Istanze della ditta in data 28.10.2013, acquisita al prot. 467659 del 29.10.2013 e in data 16.04.2015 acquisita al prot. 160699 del 16.04.2015. Documentazioni integrative prot. n. 510996 del 16.12.2015, prot. 51359 del 10.02.2016. Autorizzazione Ente Parco dei Colli Euganei n. 5581 del 23.06.2017. Parere C.T.R.A.E. in data 06.11.2017.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2238 del 09.08.2002 e n. 2722 del 30.09.2008 è stata autorizzata, ai sensi della L.R. 07.09.1982 n. 44, la prosecuzione della coltivazione della cava di trachite denominata “REGINA” in Comune di Vo (PD), nell’ambito del Progetto Tematico Cave del Parco dei Colli Euganei, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 11 del 09.03.2001, e in conformità alle autorizzazioni rilasciate dall’Ente Parco dei Colli Euganei.
La ditta Trachite Euganea S.r.l., titolare della cava, con domanda acquisita al prot. 467659 del 29.10.2013 ha chiesto l’autorizzazione a coltivare il terzo stralcio della cava, presentando il relativo progetto.
Con nota della Sezione regionale geologia e georisorse n. 545857 del 12.12.2013 è stata comunicata alla ditta l’improcedibilità dell’istanza in assenza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. del progetto presentato.
La domanda con i relativi allegati è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune di Vo dal 14.11.2013 e nei successivi 10 giorni non sono pervenute osservazioni od opposizioni.
Il Comune di Vo ha espresso parere favorevole al progetto di coltivazione del III stralcio con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 02.04.2014.
Con decreto n. 21 del 26.02.2015 della Sezione regionale coordinamento attività operative, il progetto è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, con prescrizioni.
La ditta ha quindi ripresentato la domanda con la relativa documentazione tecnica che è stata acquisita al prot. 160699 del 16.04.2015.
Analoghe istanze sono state presentate all’Ente Parco dei Colli Euganei, ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione ambientale/paesaggistica, di quella idrogeologica e dell’autorizzazione prevista dalla L. 29.11.1971 n. 1097 e dal Piano Ambientale – Progetto Tematico Cave del Parco.
Con nota della Sezione regionale Geologia e Georisorse n. 217383 del 25.05.2015 è stato dato avvio al procedimento istruttorio ai sensi della L.R. 44/1982, chiedendo alla ditta integrazioni e segnalando all’Ente Parco dei Colli Euganei che l’autorizzazione mineraria di cui alla L.R. 44/1982 è subordinata al rilascio delle autonome autorizzazioni di competenza dell’Ente medesimo ai sensi della L.R. 10.10.1989, n. 38, relativamente agli aspetti paesaggistici di cui al D.lgs. 42/2004, a quelli idrogeologici di cui al R.D. 3267/1923, a quelli relativi alla L. 1097/1971, a quelli inerenti la conformità con il Progetto Tematico Cave e a quelli afferenti la compatibilità con le norme operanti sul SIC & ZPS Colli Euganei, Monte Lozzo, Monte Ricco.
L’autorizzazione rilasciata dall’Ente Parco dei Colli Euganei inoltre, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 38/1989, sostituisce il parere della C.T.P.A.C. di Padova, obbligatorio e vincolante ai sensi dell’art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1 per l’autorizzazione di cui alla L.R. 44/1982.
L’Ente Parco dei Colli Euganei, con provvedimento n. 5581 del 23.06.2017 (Allegato A) emesso dal Commissario Straordinario, ha rilasciato l’autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 II comma della L.R. 38/1989, dell’art. 3 della L. 1097/1971 e dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004 relativamente al progetto della coltivazione e sistemazione ambientale della cava “REGINA” - III stralcio, con le seguenti prescrizioni e modalità di esecuzione:
nonché con le seguenti prescrizioni impartite a seguito di valutazione dello Studio di Incidenza Ambientale:
e inoltre con le seguenti ulteriori prescrizioni:
La domanda con la relativa documentazione, come approvata e trasmessa dall’Ente Parco dei Colli Euganei, è stata esaminata dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 06.11.2017.
La Commissione, preso atto che le valutazioni paesaggistiche e ambientali sono contenute nell’autonoma e presupposta autorizzazione rilasciata dall’Ente Parco in conformità al Progetto Tematico Cave, stralcio del Piano Ambientale, ha ritenuto che il progetto di coltivazione come autorizzato dall’Ente Parco esprima valenze minerarie tali da essere autorizzabile anche ai sensi della L.R. 44/1982 e ha quindi espresso parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio dell’autorizzazione, ai soli fini minerari di cui alla L.R. 44/1982, del progetto di coltivazione del III stralcio della cava e di sistemazione complessiva, come da parere allegato (Allegato B) parte integrante del presente provvedimento.
In applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), è stata acquisita, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, la comunicazione in data 09.10.2017, ai sensi dell’art. 87 del D.lgs. 159/2011, di non sussistenza di cause di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la ditta titolare della domanda.
In considerazione dei risultati dell’istruttoria svolta e del parere favorevole della C.T.R.A.E., è possibile autorizzare ai sensi della L.R. 44/1982 alla ditta Trachite Euganea s.r.l. la coltivazione del III stralcio della cava “REGINA” e la relativa ricomposizione, secondo il nuovo progetto riferito all’intero sito estrattivo.
Pertanto, con il presente provvedimento occorre assorbire e sostituire le autorizzazioni rilasciate con D.G.R. n. 2722 del 30.09.2008 e precedenti, imponendo la sottoscrizione della convenzione con il Comune di Vo ai sensi dell’art. 20 della L.R. 44/1982 ovvero la stesura, in caso di impossibilità di addivenire alla convenzione, dell’atto unilaterale sostitutivo secondo lo schema allegato al presente provvedimento (Allegato C).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;
VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014;
VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159;
VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni;
VISTA la L.R. 10.10.1989, n. 38 istitutiva del Parco regionale dei Colli Euganei, il Piano ambientale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 74 del 07.10.1998 e il Progetto Tematico Cave approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 11 del 09.03.2001;
VISTA la D.G.R. n. 2038 del 29.11.2011 di approvazione della variante parziale al progetto tematico cave e la D.G.R. n. 2391 del 29.12.2011 di modifica in adeguamento dei termini di conclusione dei lavori delle cave di trachite;
VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l’art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all’entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell’art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
VISTO il decreto n. 21 del 26.02.2015 della Sezione regionale coordinamento attività operative che ha escluso il progetto dalla procedura di V.I.A.;
VISTA la domanda della ditta Trachite Euganea S.r.l. in data 28.10.2013, acquisita al prot. 467659 del 29.10.2013 e la successiva domanda in data 16.04.2015 acquisita al prot. 160699 del 16.04.2015, per la l’autorizzazione a coltivare il III stralcio della cava “REGINA”;
VISTA la documentazione integrativa acquisita ai prot. n. 510996 del 16.12.2015, prot. 51359 del 10.02.2016;
VISTO il parere favorevole del Comune di Vo;
VISTO il provvedimento di autorizzazione dell’Ente Parco dei Colli Euganei n. 5581 del 23.06.2017 rilasciato ai sensi della L. 1097/1971, del D.lgs. 42/2004, del RD 3267/1923, della L.R. 38/1989 e del Progetto Tematico Cave, la valutazione sullo studio di incidenza ambientale e la relativa documentazione di progetto;
VISTO il parere favorevole della C.T.R.A.E. con le relative prescrizioni e motivazioni;
VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;
DATO ATTO dell’avvenuto versamento di € 206,00 a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
Torna indietro