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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 9 del 23 gennaio 2018


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 8 del 05 gennaio 2018

Art. 83, comma quarto, della L.R. 13 aprile 2001 n. 11. Canoni del demanio idrico. Disposizioni per l'anno 2018. Errata corrige.

Note per la trasparenza

L'art. 83, comma quarto, della L.R. 13 aprile 2001 n.11, attribuisce alla Giunta Regionale la facoltà di determinare con proprio provvedimento per l'anno successivo, l'entità di nuovi canoni o la modifica di quelli vigenti, dovuti per l'utilizzo dei beni del demanio idrico, tenuto conto anche delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevato nell'anno precedente (c.d. Decreto M.I.T. del 02.12.2016). Con DGR n.1533/2017 sono sta date disposizioni per l’anno 2018, indicando per mero errore materiale il nuovo indice ISTAT. Col presente provvedimento si pone rimedioalla errata indicazione. 

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

L'articolo 83, comma quarto, della legge regionale 13. aprile 2001 n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuisce alla Giunta Regionale, sentite le province, la facoltà di determinare con proprio provvedimento, per l'anno successivo, l'entità di nuovi canoni o la modifica di quelli vigenti, dovuti per l'utilizzo dei beni del demanio idrico. Detti canoni si riferiscono all'uso dell'acqua e all'occupazione a qualsiasi titolo delle pertinenze dei corsi d'acqua e di specchi acquei fatta da sog-getti privati o pubblici.

La Giunta Regionale deve provvedere, altresì, ai sensi della medesima norma, all'aggiornamento dei canoni vigenti per l'anno successivo, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevato nell'anno precedente.

Per quanto riguarda l'aggiornamento dei canoni per l’anno 2018, con deliberazione di Giunta n.1533 del 25.09.2017 è stato indicato, per mero errore materiale, il valore di 0,30% in diminuzione, anziché il valore di 0,08% in diminuzione, corrispondente al valore medio annuo determinato sulle variazioni mensili nell'anno 2016, come disposto con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.19 del 23 gennaio 2017, da applicarsi ai canoni demaniali vigenti per l'anno 2017. Pertanto, con il presente provvedimento, si procede alla corretta determinazione del valore di aggiornamento dei canoni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e il R.D. 25 luglio 1904 n. 523;

VISTO il Decreto M.I.T. del 02.12.2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 23 gennaio 2014 n.18;

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n. 11;

VISTA la deliberazione di Giunta n.1533 del 25.09.2017;

VISTO l'art. 2 comma 2  della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012

delibera

1. di stabilire, ai sensi dell'art. 83, comma quarto, della L.R. 13 aprile 2001 n. 11, che l'aggiornamento dei canoni delle concessioni di derivazione d'acqua e per l'uso dei beni del demanio idrico, per l'anno 2018, sia pari alla percentuale dello 0,08% in diminuzione, da applicarsi ai canoni demaniali vigenti per l'anno 2017;

2. di annullare il provvedimento di Giunta n.1533/2017 limitatamente al punto 1. del dispositivo;

3. di dare mandato alla Direzione Difesa del Suolo di comunicare il presente provvedimento a tutti gli uffici e agli Enti competenti al rilascio delle concessioni del demanio idrico e ai Consorzi di bonifica a cui è stata affidata la riscossione dei canoni regionali;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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