Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 6 del 12 gennaio 2018


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2098 del 19 dicembre 2017

Autorizzazione a rinunciare all'impugnazione dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dell'art. 2, commi 1, 2, 5, 6, 7, dell'art. 6 e dell'art. 9, commi 1 e 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria" (in G.U. 3.9.2016, n. 206).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza la rinuncia all’impugnazione proposta da parte della Regione del Veneto in Corte Costituzionale per la declaratoria di incostituzionalità di alcune disposizioni di legge dello Stato.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con delibera n. 1723 del 2 novembre 2016, la Regione Veneto, rappresentata e difesa dall'avv. Ezio Zanon, dall'avv. prof. Luca Antonini e dall'avv. Luigi Manzi, ha proposto ricorso in via principale avanti la Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di varie disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 2016, n.  171, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di  dirigenza sanitaria» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2016, n. 206)

Si tratta, nello specifico, dell’art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dell’art. 2, commi 1, 2, 5, 6, 7, dell’art. 6 e dell’art. 9, commi 1 e 2, che, configurando un quadro di profonda alterazione della posizione costituzionalmente garantita alla Regione, da un lato indebitamente comprimevano l’autonomia legislativa e amministrativa regionale e dall’altro pregiudicavano i fattori organizzativi che hanno permesso alla Regione Veneto di raggiungere un riconosciuto livello di eccellenza in materia sanitaria.

Il D. Lgs. 26 luglio 2017, n. 126, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”, pubblicato sulla GU Serie Generale n.192 del 18-08-2017, entrato in vigore in vigore in data 19 agosto 2017, ha modificato le disposizioni impugnate in senso satisfattivo delle doglianze avanzate con il ricorso della Regione Veneto.

Peraltro, su tale decreto legislativo correttivo, è stata acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 6 aprile 2017.

Visto che l’udienza fissata per il giorno 21 novembre 2017 per la discussione, presso la Corte costituzionale, del ricorso della Regione Veneto è stata rinviata a nuovo ruolo, si rende necessario autorizzare il Presidente della Giunta regionale a rinunciare al ricorso proposto in via principale avanti la Corte costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni sopra menzionate.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;

- vista la L.R. n. 24 del 16.8.2001;

- vista la legge 11 marzo 1953, n. 87 e le successive disposizioni attuative ed integrative;

- vista la DGR n. 2472 del 23.12.2014;

delibera

  1. di autorizza il Presidente della Giunta regionale a rinunciare al ricorso proposto in via principale avanti la Corte costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 2, commi 1, 2, 5, 6, 7; 6; 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n.  171 recante “Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria” (in G.U. 3.9.2016, n. 206), attribuendo ai patrocinatori, l’avv. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, l’avv. prof. Luca Antonini e l’avv. Luigi Manzi del foro di Roma, ogni facoltà a tal fine necessaria.
  2. di dare atto che le spese di patrocinio previste nel presente provvedimento sono determinabili secondo quanto previsto dall'art. 2230 del codice civile e dall'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 e saranno impegnate con separato provvedimento dell'Avvocato Coordinatore;
  3. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna indietro