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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 6 del 12 gennaio 2018


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2097 del 19 dicembre 2017

Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011". Art. 10. "Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto". DGR n. 1841 dell'8 novembre 2011, DGR n. 769 del 2 maggio 2012, DGR n. 2563 dell'11 dicembre 2012, DGR n. 907 del 18 giugno 2013, DGR n. 2591 del 30 dicembre 2013, DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014, DGR n. 233 del 3 marzo 2015, DGR n. 1862 del 23 dicembre 2015 e DGR n. 1944 del 06 dicembre 2016. DGR n. 1815 del 7 novembre 2017. Determinazioni successive.

Note per la trasparenza

Il provvedimento conferma le prescrizioni contenute, da ultimo, nella DGR n. 1944 del 6 dicembre 2016 anche per l’anno 2018, relativamente ai provvedimenti in materia di personale adottati dagli Enti strumentali regionali, in attesa del completamento del processo di riordino e razionalizzazione degli stessi (salvo per quanto attiene alle Aziende territoriali per l’edilizia territoriali (ATER) alle quali, per effetto dell’approvazione della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”, si applicano, quanto al personale, le disposizioni dettate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1815 del 7 novembre 2017).

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Nelle more del completamento del processo di riordino e razionalizzazione degli Enti strumentali previsto dall’art. 10 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, la Giunta regionale ha adottato, tra le altre, in materia di personale, la deliberazione n. 1841 dell’8 novembre 2011 con la quale si è stabilito, in un ottica di contenimento generale della spesa e di una ottimizzazione delle risorse disponibili, che i provvedimenti in materia di risorse umane adottati dagli Enti strumentali, a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale di tale provvedimento, dovessero essere preventivamente autorizzati dalla stessa Giunta regionale in relazione a:

  • modifiche in aumento di dotazioni organiche;
  • assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
  • individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
  • assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico.

Con nota prot. n. 534540 del 15 novembre 2011 il Segretario Generale della Programmazione ha chiesto ai Segretari regionali, cui facevano riferimento le Strutture regionali competenti per la vigilanza sugli Enti, Aziende ed Agenzie regionali, di procedere ad impartire, per gli ambiti di propria competenza, le modalità operative a cui gli stessi devono uniformarsi al fine dello svolgimento dell’istruttoria dei provvedimenti da sottoporre all’adozione della Giunta regionale.

Con deliberazione n. 769 del 2 maggio 2012, la Giunta regionale prorogava l’efficacia delle direttive stabilite con la deliberazione n. 1841 dell’8 novembre 2011 sino al 31 dicembre 2012.

Successivamente, la Giunta regionale, alla luce della normativa statale (c.d.“spending review”) e regionale (legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47) in materia di contenimento della spesa degli Enti strumentali, con deliberazione n. 2563 dell’11 dicembre 2012, ha disposto in particolare quanto segue:

  1. di prorogare le disposizioni di cui alla DGR n. 769 del 2 maggio 2012 fino all’emanazione della disciplina organica di riordino degli Enti strumentali stessi e comunque non oltre sei mesi dalla adozione della presente deliberazione:
    1. sono ammesse esclusivamente assunzioni, sempre nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo tramite mobilità tra Enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
    2. per gli incarichi apicali in scadenza (ad esempio per gli incarichi di direttore) in via transitoria verranno conferiti incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi non rinnovabili tacitamente;
    3. nel caso in cui gli Enti regionali disattendano le disposizioni della presente deliberazione, la Giunta regionale attiverà i poteri conferiti dall’art. 10 della L.R. n. 53/1993 in merito al controllo repressivo sugli organi;
  2. di programmare, per l’annualità 2013, da parte degli Enti strumentali in questione, una riduzione della spesa per il personale dipendente avuto riguardo alle decurtazioni che sono state apportate ai finanziamenti degli stessi dalla Regione del Veneto.

Con DGR n. 907 del 18 giugno 2013, DGR n. 2591 del 30 dicembre 2013 e DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014 sono state prorogate le disposizioni della DGR n. 2563 dell’11 dicembre 2012 fino al 31 dicembre 2015.

La Giunta regionale, al fine di integrare la DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014 e di semplificare l’attività di controllo preventivo in capo alla Giunta stessa degli atti degli Enti strumentali in materia di personale, con DGR n. 233 del 3 marzo 2015, ha determinato i seguenti ulteriori criteri in merito ai provvedimenti di autorizzazione di cui sopra:

  1. la Giunta regionale provvede ad autorizzare preventivamente i provvedimenti che saranno adottati dagli Enti strumentali in materia di personale, solamente quando sia previsto un aumento di spesa: in tal caso gli stessi dovranno essere adeguatamente motivati dagli Enti interessati e le Aree cui afferiscono le Strutture regionali deputate alla vigilanza, dovranno esprimere parere favorevole alle operazioni proposte;
  2. in tutti gli altri casi, ove non sia previsto un aumento di spesa, viene demandato ai Direttori di Area, a cui fanno riferimento le Strutture regionali cui compete la vigilanza sugli Enti, Aziende ed Agenzie regionali, di provvedere ad autorizzare preventivamente i provvedimenti che saranno adottati dagli Enti strumentali in materia di personale, sempre nei limiti previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale suddette.

Con successiva DGR n. 1862 del 23 dicembre 2015 sono state confermate e prorogate le disposizioni di cui alla DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014, alla DGR n. 233 del 3 marzo 2015 e DGR n. 1944 del 6 dicembre 2016, sino al 31 dicembre 2017.

Considerato che non si è ancora concluso il procedimento di razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali, si rende necessario confermare e prorogare le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 1944 del 6 dicembre 2016 per completare la disciplina organica di revisione e riorganizzazione degli Enti strumentali, sino al 31 dicembre 2018 salvo per quanto attiene alle Aziende territoriali per l’edilizia territoriali (ATER) alle quali, per effetto dell’approvazione della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”, il presente provvedimento non si applica e si applicano invece le disposizioni dettate in via transitoria, fino alla nomina dei rispettivi Consigli di amministrazione, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1815 del 7 novembre 2017.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il decreto legge 78/2010, così come convertito;

Visto il decreto legge 95/2012, così come convertito;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47;

Vista la DGR n. 1841 dell’8 novembre 2011;

Vista la DGR n. 769 del 2 maggio 2012;

Vista la DGR n. 2563 dell’11 dicembre 2012,

Vista la DGR n. 907 del 18 giugno 2013;

Vista la DGR n. 2591 del 30 dicembre 2013;

Vista la DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014;

Vista la DGR n. 233 del 3 marzo 2015;

Vista la DGR n. 1862 del 23 dicembre 2015;

Vista la DGR n. 1944 del 6 dicembre 2016;

Vista la DGR n. 1815 del 7 novembre 2017;

Visto l’art. 2, comma 2, lett. c) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di confermare e prorogare per le motivazioni espresse nelle premesse, le disposizioni di cui alla DGR 1944 del 6 dicembre 2016, sino al 31 dicembre 2018;

2. di stabilire, per effetto dell’approvazione della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”, che il presente provvedimento non si applica alle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) per le quali, quanto al personale, restano ferme le disposizioni dettate in via transitoria, fino alla nomina dei rispettivi Consigli di amministrazione, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1815 del 7 novembre 2017;

3. di incaricare la Direzione Enti Locali e Strumentali dell’esecuzione del presente atto, mediante comunicazione del provvedimento agli Enti strumentali ed alle Strutture deputate alla vigilanza degli stessi;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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