Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 109 del 17 novembre 2017


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1856 del 14 novembre 2017

Interventi in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. Concessione dei contributi, anno 2017, rivolti a finanziare le attività e le strutture di cui alla L.R. 23 aprile 2013 n. 5 e riportate negli elenchi aggiornati e approvati con DGR n. 761 del 29 maggio 2017. Approvazione bando.

Note per la trasparenza

La Regione del Veneto promuove nei confronti delle donne vittime di violenza interventi di sostegno in collaborazione con Enti pubblici e privati che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne e i minori. Con il presente provvedimento, dando attuazione all’articolo 12 della L.R. n. 5/2013 per la concessione di contributi agli Enti locali rivolti a finanziare le attività e le strutture previste dalla Legge Regionale e riportate negli elenchi aggiornati e approvati con DGR n. 761 del 29 maggio 2017, si approvano criteri e modalità e il relativo bando.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”,  prevede che la Regione del Veneto ponga in essere azioni volte alla tutela e al recupero di condizioni di vita normali delle donne vittime di violenza nonché attività mirate al contrasto del fenomeno.

A tal fine la norma stabilisce che la Regione - in collaborazione con gli Enti locali, le istituzioni, le associazioni e le organizzazioni senza finalità di lucro, che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne e i minori ed abbiano sviluppato esperienze e competenze specifiche - promuova e favorisca l’attività di centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello per donne vittime di violenza e loro figli minori.

Nell’ambito delle risorse assegnate nel Bilancio regionale di previsione 2017-2019 per l’attuazione della L.R. n. 5/2013 sono disponibili Euro 400.000,00 sul capitolo di spesa corrente 103227 “Trasferimenti per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne (art. 2 L.R. 23/04/2013, n. 5)”.

Per l’assegnazione dei contributi anno 2017 si procede dando attuazione all’articolo 12 della L.R. n. 5/2013 e ai criteri di individuazione dei soggetti ammessi a presentare domanda stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 1356 del 28.07.2014.

Il “Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne” previsto all’articolo 8 della citata L.R. n. 5/2013 - con  funzione di supporto, di consultazione e di indirizzo nei confronti della Giunta regionale - riunito i giorni 26 gennaio e 15 marzo 2017  ha espresso parere favorevole alla proposta di assegnazione dei finanziamenti anno 2017 rivolti a finanziare le attività e le strutture di cui alla L.R. n. 5/2013 i cui criteri, priorità e modalità per la concessione dei contributi regionali sono riportati di seguito.

BENEFICIARI FINALI DELL’INTERVENTO

Donne, sole o con figli minori, vittime di violenza in qualsiasi forma essa si concretizzi, che potranno essere accolte nei centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello, indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico e condizione economica.

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO

1.       Comuni del Veneto:

  1. singoli;
  2. associati con altri Comuni;
  3. in convenzione ai fini della gestione delle strutture (centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello) previste agli articoli 3, 4 e 5  e ai sensi dell’articolo 11 della L.R. n. 5/2013, con singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in materia di violenza contro le donne.

2.       Aziende unità locali socio sanitarie (ULSS) del Veneto:

  1. singole;
  2. associate con altre Aziende ULSS;
  3. in convenzione ai fini della gestione delle strutture (centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello) previste agli articoli 3, 4 e 5  e ai sensi dell’articolo 11 della L.R. n. 5/2013,  con singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in materia di violenza contro le donne.

I Comuni o le Aziende ULSS che presentano domanda di finanziamento alla Regione del Veneto sono considerati “capofila” dell’iniziativa. Il capofila sarà il beneficiario formale del contributo regionale e responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione del progetto (comunicazione formale dell’avvio delle attività, redazione e sottoscrizione della relazione finale corredata dal relativo rendiconto delle spese sostenute, conservazione della documentazione contabile).

TIPOLOGIE DI STRUTTURE FINANZIABILI

Le strutture oggetto del finanziamento sono:

1.      Centri antiviolenza (articolo 3, L.R. n. 5/2013)
2.      Case rifugio (articolo 4, L.R. n. 5/2013)
3.      Case di secondo livello (articolo 5, L.R. n. 5/2013).

Le predette strutture devono essere iscritte negli elenchi aggiornati e approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 761 del 29 maggio 2017, come previsto dall’articolo 7, comma 1, della L.R. n. 5/2013.

STANZIAMENTO

Lo stanziamento complessivo di Euro 400.000,00 previsto dal Bilancio di previsione 2017-2019 per  la concessione dei finanziamenti per gli interventi di cui alla L.R. n. 5/2013 viene ripartito tra le tre tipologie di strutture finanziabili, in rapporto alla loro consistenza numerica rilevata sul territorio di cui alla DGR n. 761/2017, come di seguito riportato:

-       n. 21 Centri antiviolenza: Euro 210.000,00;
-       n. 10 Case Rifugio: Euro  100.000,00;
-       n. 9 Case di secondo livello: Euro 90.000,00.

INTERVENTI AMMESSI

L’implementazione e la gestione delle strutture finanziabili sopra elencate.

DURATA

Tutti gli interventi ammessi dovranno avere durata annuale: gennaio 2018 – dicembre 2018. Con decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale di approvazione del riparto dei contributi concessi sarà fissato il termine per la presentazione delle relazioni conclusive e delle rendicontazioni di spesa.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

Le domande presentate saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

  1. Centri antiviolenza: il numero di utenti che si sono rivolti al centro (prese in carico) nell’anno 2016. Il dato considerato è quello riportato nelle schede di rilevazione anno 2017 inviate da tutte le strutture iscritte negli elenchi e agli atti presso gli uffici della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR;
  2. Case rifugio e Case di secondo livello: il numero di persone ospitate per giorni di presenza nell’anno 2016. Il dato considerato è quello riportato nelle schede di rilevazione anno 2017 inviate da tutte le strutture iscritte negli elenchi ed agli atti presso gli uffici della predetta Direzione.

GRADUATORIA

La valutazione delle domande risultate ammissibili è finalizzata alla redazione di 3 distinte graduatorie formate applicando i criteri di valutazione precedentemente indicati - centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello - che verranno approvate con decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale entro 180 giorni, come previsto dalla DGR n. 600 dell’8 maggio 2017.

CONTRIBUTO CONCEDIBILE

La Regione del Veneto contribuirà al finanziamento dei progetti approvati fino alla copertura del totale dei costi preventivati considerati ammissibili. Il finanziamento regionale non potrà comunque superare l’importo complessivo massimo di Euro 15.000,00 per ogni domanda ammessa al finanziamento, secondo il criterio di seguito specificato:

  • Euro 8.000,00 per ogni domanda ammessa al finanziamento in ciascuna graduatoria - centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello -  più un contributo aggiuntivo.  Il contributo aggiuntivo massimo è Euro 7.000,00. Al primo classificato per ciascuna graduatoria sarà quindi erogato il contributo fisso di Euro 8.000,00 e l’intero contributo aggiuntivo. Per ogni posizione successiva in graduatoria si applicherà un abbattimento percentuale pari al 5% sul contributo aggiuntivo (esempio: 1^ classificato=100% pari a Euro 7.000,00; 2^ classificato = 95% pari a Euro 6.650,00 ecc.) fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Nel caso di non esaurimento dello stanziamento disponibile per una data tipologia, in sede di riparto, potrà essere valutata la possibilità di implementare lo stanziamento per le altre tipologie in relazione al numero di domande pervenute. I contributi concessi dovranno esser utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione degli interventi approvati.

Al fine di consentire la presentazione delle richieste di contributo in considerazione di quanto evidenziato, si propone di approvare l’allegato schema di bando del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale (Allegato A) e la modulistica per la presentazione delle richieste di contributo relative agli interventi per l’implementazione e la gestione di strutture adibite a centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello (Allegato B) di cui alla L.R. 23.04.2013, n. 5, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Con deliberazione n. 286 del 14.03.2017 la  Giunta regionale, in attesa del perfezionamento dell’iter di approvazione del bilancio preventivo della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) di cui all’articolo 2, comma 4, della L.R. n. 19 del 25.10.2016 , ha autorizzato l’erogazione attraverso l’Azienda Zero dei finanziamenti della GSA, la cui copertura finanziaria è prevista anche a carico del capitolo 103227. All'assuznione degli impegni di spesa derivanti dalla concessione dei contributi oggetto del presente provvedimento provvederà quindi  con propri atti il Direttore della Direzione Programmazione economico-finanziaria SSR per il successivo trasferimento dei fondi ad Azienda Zero.

Il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale, Struttura alla quale si propone venga demandata l’esecuzione del presente provvedimento, provvederà con successivi decreti ad incaricare Azienda Zero dell’erogazione dei contributi a favore degli Enti che risulteranno beneficiari dei finanziamenti previsti con la presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs  23.06.2011, n. 118 e ss.mm. e ii;

VISTA la L.R. 23 aprile 2013, n. 5;

VISTO il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 e ss. mm. e ii.;

VISTA la DGR n. 761 del 29 maggio 2017;

VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;

VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 32;

VISTA la L.R. 19.07.2017, n. 16;

VISTA la DGR 7 febbraio 2017, n. 108 “Direttive per la gestione del Bilancio di previsione   

2017-  2019”;

VISTO l’art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss. mm. e ii.;

VISTA la DGR n. 286 del 14 marzo 2017;

delibera

  1. di ritenere le premesse e gli Allegati A e B parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di approvare lo schema di bando a firma del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale (Allegato A) e la modulistica per la presentazione delle richieste di contributo relative agli interventi per l’implementazione e la gestione di strutture adibite a Centri antiviolenza, Case rifugio e Case di secondo livello (Allegato B) di cui alla L.R. 23.04.2013, n. 5, demandando al medesimo Direttore il compito di provvedere ai conseguenti adempimenti;
  3. di determinare l’importo massimo delle obbligazioni di spesa in Euro 400.000,00 alla cui assunzione del relativo impegno di spesa a copertura provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Programmazione economico-finanziaria SSR, nonché alla liquidazione a favore di Azienda Zero, a carico del capitolo 103227 “Trasferimenti per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne (art. 2 L.R. 23/04/2013, n. 5)” del Bilancio di previsione 2017-2019, esercizio 2017;
  4. di dare atto che con successivi provvedimenti del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale verrà dato incarico ad Azienda Zero di provvedere quindi all’erogazione dei contributi regionali a favore degli Enti che risulteranno beneficiari dei finanziamenti previsti con la presente deliberazione, secondo le modalità stabilite del Bando di cui al precedente punto 2;
  5. di dare atto che la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  6. di dare atto che le spese a carico del sopracitato capitolo di spesa 103227 di cui si demanda l’impegno con successivo atto del Direttore della Direzione Programmazione economico-finanziaria SSR, non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
  7. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale, dell’esecuzione del presente provvedimento e della diffusione del bando per la presentazione delle domande di contributo, dando atto che, essendo riservata al medesimo la gestione amministrativa del procedimento, egli possa apportare eventuali variazioni all’iter procedimentale in termini non sostanziali;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  9. di disporre altresì la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del presente provvedimento.

Allegato A (omissis)

(Il Bando - il cui schema è stato approvato con la presente deliberazione (Allegato A), di cui si omette la pubblicazione - è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, comprensivo della modulistica (Allegato B), ndr)

Torna indietro