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Materia: Formazione professionale e lavoro
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1787 del 07 novembre 2017
Attribuzione di indennità mensili alle Consigliere di Parità del Veneto di ruolo effettivo e supplente per gli anni 2015 e 2016. Art. 35 comma 2 del decreto legislativo n. 151/2015.
Il provvedimento riconosce e quantifica l’indennità mensile spettante ai Consiglieri ed alle Consigliere di parità per l’esercizio delle loro funzioni per gli anni 2015 e 2016.
L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
La figura della Consigliera di parità, prevista dall’art. 12 del Codice delle Pari Opportunità, decreto legislativo n. 198/2006 (in seguito Codice), modificato dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, è distinta secondo ambiti di competenza territoriale. In particolare la norma prevede che i/le Consiglieri/e di rango regionale effettivi e supplenti siano nominati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali su designazione delle Regioni.
In ossequio a tali disposizioni, la Consigliera di Parità effettiva della Regione Veneto è stata nominata, a seguito di designazione del Consiglio Regionale con deliberazione n. 32 del 7/3/2012, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle Pari Opportunità del 20/6/2012. La Consigliera di Parità supplente è stata nominata, a seguito di designazione del Consiglio Regionale con deliberazione n. 58 del 29/5/2012, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle Pari Opportunità del 24/9/2012.
Per l’esercizio dell’attività dei Consiglieri/e di livello territoriale e provinciale, il Codice, all’art. 18, prevedeva il finanziamento da parte del Fondo per l’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, ripartito annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro per le Pari opportunità e con il Ministero dell’Economia e delle finanze.
Il Fondo era destinato a finanziare, oltre alle spese di attività, i compensi degli esperti eventualmente nominati, le spese conseguenti ad azioni in giudizio, le spese per indennità, rimborsi e remunerazione dei permessi spettanti, le spese per il funzionamento e le attività di rete e per eventuali oneri derivanti da convenzioni quadro diversi da quelli relativi al personale. Successivamente, l’art. 35 del decreto legislativo n. 151/2015 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ha modificato gli art. 17 e 18 del Codice, prevedendo che il Fondo non possa più essere utilizzato per le spese relative alle attività delle/dei Consigliere/i di parità designati dagli enti territoriali, ma che questi ultimi possano attribuire, a valere sui propri bilanci, una indennità mensile sulla base di criteri determinati dalla Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 281/1997. Il 26 maggio 2016 la Conferenza Unificata ha adottato la deliberazione n. 79/CU di determinazione dei criteri di attribuzione delle indennità mensili da corrispondere ai/alle Consiglieri/e di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta ed ai loro supplenti. Il provvedimento stabilisce che per gli anni 2015 e 2016 il compenso sia determinato, con oneri a carico di ciascun ente territoriale che ha proceduto alla designazione, rispettivamente nella misura di almeno euro 90,00 e 45,00 lordi.
Il provvedimento specifica che per l’anno 2015 le indennità di euro 90,00 e 45,00 rappresentano il limite massimo erogabile, facendo salve le erogazioni delle indennità già effettuate, mentre per l’anno 2016 la Conferenza Unificata riconosce agli enti territoriali la facoltà di utilizzare ulteriori proprie risorse finanziarie per elevare le indennità previste fino ad un massimo del triplo. E’ opportuno considerare, in generale, la pesante riduzione, negli ultimi anni, delle risorse destinate all’esercizio delle funzioni dei/delle Consiglieri/e di parità, che è ricaduta anche sull’attività dei/delle Consiglieri/e di parità provinciali, ed, in particolare, l’esiguità dell’indennità mensile, che spesso non consente di coprire le spese di trasporto verso la sede di lavoro, e che si ritiene, pertanto, insufficiente ad assicurare le funzioni previste dalla Legge, che configurano per i/le Consiglieri/e di parità una responsabilità di pubblico ufficiale.
Al fine, pertanto, di agevolare l’esercizio delle funzioni dei/delle Consiglieri/e di parità, previste dalla Legge, si ritiene opportuno riconoscere alla Consigliera regionale di parità, per il 2015, la corresponsione di una indennità mensile pari a euro 90,00 lordi per il ruolo effettivo e 45,00 lordi per il ruolo di supplente (nei periodi di effettivo esercizio delle funzioni), detratte eventuali erogazioni già effettuate allo stesso titolo. Per il 2016, invece, si prevede la corresponsione di una indennità mensile pari a euro 270,00 lordi per il ruolo effettivo e 135,00 lordi per il ruolo supplente (nel periodo di supplenza effettiva). Tali indennità potranno essere riconosciute a valere sulle risorse residue del Fondo per l’attività delle consigliere trasferite dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali e non ancora utilizzate, così come chiarito dal Ministero stesso, Divisione V, con la nota del 13 maggio 2016 prot. 32/0009179/MA008.A005.
Pertanto, per far fronte agli oneri derivanti dal presente provvedimento, quantificati in euro 4.320,00, si utilizzeranno le risorse a valere sul capitolo di spesa del bilancio regionale di previsione 2017-2019 n. 100243 “Spese per l’istituzione ed il funzionamento dell’ufficio regionale della/del consigliera/e di parità (D. Lgs. 23.5.2000, n. 196)”, prevedendo l’erogazione delle indennità mensili relative al 2015, pari a 1.080 euro, a carico dell’esercizio 2017. Per quanto concerne le indennità mensili relative al 2016, pari a complessivi 3.240,00 euro, si provvederà all’erogazione a seguito di approvazione della Legge regionale di assestamento del Bilancio di previsione 2018/2020. Ciò in quanto le risorse disponibili sul citato capitolo n. 100243 e ammontanti a complessivi euro 14.740,15, derivando da reiscrizioni riscosse non risultano impegnabili a valere sul bilancio di previsione 2017/2019.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto legislativo n. 198/2006 e s.m.i.;
VISTO l’art. 35 del decreto legislativo n. 151/2015;
VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 32/0003332/MA008.A006 del 22 febbraio 2016, concernente i primi indirizzi applicativi delle modifiche apportate al D.lgs. n. 198/2006 dal D.lgs. n. 151/2015;
VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Divisione V, del 13 maggio 2016 prot. 32/0009179/MA008.A005, che chiarisce la possibilità di continuare a utilizzare le risorse residue del Fondo per l’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità;
VISTA la deliberazione n. 79/CU del 26/5/2016 della Conferenza Unificata;
VISTA la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la Legge regionale n. 32 del 30.12.2016 che approva il bilancio di previsione 2017-2019;
VISTA la Deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2017 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento del Bilancio di Previsione 2017-2019;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13 gennaio 2017 di approvazione del bilancio finanziario gestionale 2017–2019;
VISTA la DGR n. 108 del 07 febbraio 2017 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019;
VISTO l’art. 2, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i..
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