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Materia: Formazione professionale e lavoro
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1581 del 03 ottobre 2017
Approvazione linee guida applicative a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Nazionale Aiuti di Stato e ricadute sulla programmazione in atto a valere sul Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse I "Occupabilità" priorità V "Adattamento dei lavoratori e delle imprese ai cambiamenti".
Con il presente provvedimento si approvano le linee guida che contengono le indicazioni operative a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, necessarie per la definizione da parte dei Direttori competenti delle ricadute sulla programmazione in atto a valere sul Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse I “Occupabilità” priorità V “Adattamento dei lavoratori e delle imprese ai cambiamenti”.
L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
In data 8 maggio 2012 la Commissione europea ha adottato la Comunicazione sulla “Modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE” con cui sono stati definiti gli obiettivi di un pacchetto di riforme di tutta la politica in materia di aiuti di Stato e una serie di azioni da porre in essere ai fini della loro realizzazione in stretta collaborazione con gli Stati membri.
Il processo di modernizzazione degli aiuti di Stato ha evidenziato un ulteriore passaggio in data 3 giugno 2016 quando la Commissione europea - DG Concorrenza e il Dipartimento per le Politiche Europee (DPE) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto il documento di “Common Understanding” per l’individuazione e la definizione di una serie di impegni bilaterali volti al rafforzamento degli assetti istituzionali per il controllo degli aiuti di Stato.
Il documento, nel rispetto delle titolarità, stabilite per legge, delle Amministrazioni centrali, regionali e locali in materia di aiuti di Stato, prevede alcune misure dirette a potenziare la capacità amministrativa delle Amministrazioni interessate e coinvolte nonché a migliorare il coordinamento nazionale nelle attività di predisposizione e monitoraggio delle misure di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, comma 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
Gli obiettivi principali del "Common Understanding" sono quelli di aumentare la certezza giuridica in materia di aiuti di Stato, di diminuire i rischi e le conseguenze negative di una non corretta applicazione delle norme nonché di rispettare e contenere i tempi procedurali.
Il “Common Understanding” rispecchia, tra l’altro, alcune recenti novità normative introdotte a modifica della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e non si applica agli aiuti nel settore agricolo, forestale, della pesca e zone rurali.
Va richiamato che uno degli obiettivi dell’Unione Europea (UE) è la creazione di un mercato interno dove la concorrenza non sia falsata da interventi pubblici nei singoli Stati. La normativa sugli aiuti di Stato rappresenta quella parte del diritto europeo della concorrenza che disciplina le condizioni alle quali è possibile concedere aiuti pubblici alle imprese in deroga al divieto generale sancito dal TFUE, art. 107, paragrafo 1.
E’ obbligatorio notificare alla Commissione Europea i progetti diretti a istituire o modificare aiuti ed è vietato dare esecuzione alla misura notificata prima della decisione finale di autorizzazione della Commissione (TFUE, art. 108, paragrafo 3, ultimo comma). Esistono alcune eccezioni all’obbligo di notifica preventiva:
Va tuttavia precisato che tra le condizionalità ex ante previste dal Regolamento (UE) 1303/2013 finalizzate a garantire un corretto ed efficace sostegno dell’Unione, è stata prevista l’esistenza di dispositivi che garantiscano l’applicazione efficace del diritto dell’Unione in materia di aiuti di stato nel campo dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE).
Con l’Accordo di partenariato Italia 2014-2020, oggetto di negoziato, si è arrivarti alla proposta di reingegnerizzazione della Banca Dati Aiuti per trasformarla in Registro Nazionale Aiuti (RNA), con una estensione rispetto al dettato previsto dall’ordinamento comunitario.
A seguito della revisione normativa attuata con la novellazione della legge 234 del 24 dicembre 2012, infatti, si è previsto che il RNA contenesse non solo un sistema per la verifica del rispetto dei cumuli previsti dal Regolamento de minimis (Reg. UE n. 1407/2013) ma anche tutti gli aiuti di Stato ex art. 107 del TFUE, compresi quelli in esenzione da notifica.
In tale contesto si inserisce il Decreto Interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, entrato in vigore il 12 agosto 2017, che disciplina il funzionamento del RNA di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge n. 234/2012 e successive modifiche e integrazioni.
Il Registro rappresenta un’azione di sistema finalizzata a dotare il Paese di uno strumento volto a verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’UE.
Il Registro è progettato per consentire alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione, attraverso il rilascio di specifiche “visure” che recano l’elencazione dei benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto negli ultimi esercizi in qualunque settore.
Grazie all’immissione degli elementi relativi alle misure di aiuto e alle concessioni operate a favore delle imprese, che le amministrazioni sono obbligate ad effettuare, il Registro è destinato a raccogliere informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell’agricoltura e della pesca per i quali opereranno i registri SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIPA (Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura), di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite.
Il Registro è interconnesso anche con il Registro delle Imprese, tenuto dalle Camere di Commercio, per l’acquisizione di informazioni relative ai soggetti beneficiari degli aiuti e con il Sistema CUP (Codice Unico di Progetto) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per consentire, attraverso il Registro, la richiesta e il rilascio del CUP.
Oltre alle informazioni riguardanti le misure di aiuto vigenti nel Paese e le concessioni effettuate dalle amministrazioni a favore delle imprese, il Registro conterrà anche l’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di un aiuto oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (c.d. lista Deggendorf).
Dall’entrata in funzione del Registro è disposto che ciascun provvedimento che dispone la concessioni di aiuti a favore di un’impresa, per avere efficacia, dovrà riportare codici identificativi rilasciate dalle funzionalità del Registro.
L’entrata in vigore dello strumento, come risulta evidente, impatta pesantemente sulla programmazione dell’offerta formativa regionale, segnatamente cofinanziata con il Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 rivolta allo sviluppo della competitività delle imprese in particolare perché dispone la necessità, per i progetti che vedono il coinvolgimento di una pluralità di aziende, di definire formalmente al momento della presentazione della proposta progettuale da parte dell’Organismo di formazione accreditato la puntuale identificazione di tutte le imprese beneficiarie e la contestuale indicazione, per ciascuna di esse, dell’entità del beneficio concesso.
Si tratta di una serie di vincoli non presenti nell’attuale modello regionale che, al contrario, prevede forme più flessibili e dinamiche, in grado di armonizzarsi alle numerose evoluzioni alle quali è necessariamente esposto un progetto formativo medio lungo.
Il suddetto Decreto n. 115/2017 impone, infatti, l’esecuzione di una serie di verifiche nel Registro, necessarie al rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato in esenzione o degli aiuti “de minimis” e rende necessaria l’acquisizione dei relativi codici COR, rilasciati dalle funzionalità del Registro e che devono essere indicati negli atti di concessione del beneficio.
Tali elementi di novità rendono indispensabile un diverso modello operativo e gestionale che dovrà essere fatto proprio nel prosieguo della programmazione a valere sul POR FSE 2014-2020, ma che deve essere oggetto di armonizzazione per quanto concerne i provvedimenti già adottati dalla Giunta regionale e direttamente o potenzialmente coinvolti.
A tal proposito si ritiene necessario incaricare i Direttori delle competenti strutture regionali di adottare gli atti necessari all’armonizzazione della disciplina regionale per i motivi e con le finalità sopra indicate.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI:
delibera
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