Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 95 del 06 ottobre 2017


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1581 del 03 ottobre 2017

Approvazione linee guida applicative a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Nazionale Aiuti di Stato e ricadute sulla programmazione in atto a valere sul Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse I "Occupabilità" priorità V "Adattamento dei lavoratori e delle imprese ai cambiamenti".

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approvano le linee guida che contengono le indicazioni operative a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, necessarie per la definizione da parte dei Direttori competenti delle ricadute sulla programmazione in atto a valere sul Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse I “Occupabilità” priorità V “Adattamento dei lavoratori e delle imprese ai cambiamenti”.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

In data 8 maggio 2012 la Commissione europea ha adottato la Comunicazione sulla “Modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE” con cui sono stati definiti gli obiettivi di un pacchetto di riforme di tutta la politica in materia di aiuti di Stato e una serie di azioni da porre in essere ai fini della loro realizzazione in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Il processo di modernizzazione degli aiuti di Stato ha evidenziato un ulteriore passaggio in data 3 giugno 2016 quando la Commissione europea - DG Concorrenza e il Dipartimento per le Politiche Europee (DPE) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto il documento di “Common Understanding” per l’individuazione e la definizione di una serie di impegni bilaterali volti al rafforzamento degli assetti istituzionali per il controllo degli aiuti di Stato.

Il documento, nel rispetto delle titolarità, stabilite per legge, delle Amministrazioni centrali, regionali e locali in materia di aiuti di Stato, prevede alcune misure dirette a potenziare la capacità amministrativa delle Amministrazioni interessate e coinvolte nonché a migliorare il coordinamento nazionale nelle attività di predisposizione e monitoraggio delle misure di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, comma 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

Gli obiettivi principali del "Common Understanding" sono quelli di aumentare la certezza giuridica in materia di aiuti di Stato, di diminuire i rischi e le conseguenze negative di una non corretta applicazione delle norme nonché di rispettare e contenere i tempi procedurali.

Il “Common Understanding” rispecchia, tra l’altro, alcune recenti novità normative introdotte a modifica della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e non si applica agli aiuti nel settore agricolo, forestale, della pesca e zone rurali.

Va richiamato che uno degli obiettivi dell’Unione Europea (UE) è la creazione di un mercato interno dove la concorrenza non sia falsata da interventi pubblici nei singoli Stati. La normativa sugli aiuti di Stato rappresenta quella parte del diritto europeo della concorrenza che disciplina le condizioni alle quali è possibile concedere aiuti pubblici alle imprese in deroga al divieto generale sancito dal TFUE, art. 107, paragrafo 1.

E’ obbligatorio notificare alla Commissione Europea i progetti diretti a istituire o modificare aiuti ed è vietato dare esecuzione alla misura notificata prima della decisione finale di autorizzazione della Commissione (TFUE, art. 108, paragrafo 3, ultimo comma). Esistono alcune eccezioni all’obbligo di notifica preventiva:

  1. l’esenzione dall’obbligo di notifica preventiva, che riguarda alcune categorie di aiuti che sono dispensate dalla procedura di notifica nella misura in cui rispettano le condizioni previste in uno dei Regolamenti di esenzione adottati della Commissione;
  2. i regolamenti “de minimis”, cioè gli aiuti concessi a un’impresa unica che non superano un importo prestabilito in un determinato arco di tempo, che non si ritiene soddisfino tutti i criteri dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e non sono pertanto soggetti alla procedura di notifica;
  3. gli aiuti concessi in base a un regime di aiuti già autorizzato dalla Commissione europea. 

Va tuttavia precisato che tra le condizionalità ex ante previste dal Regolamento (UE) 1303/2013 finalizzate a garantire un corretto ed efficace sostegno dell’Unione, è stata prevista l’esistenza di dispositivi che garantiscano l’applicazione efficace del diritto dell’Unione in materia di aiuti di stato nel campo dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE).

Con l’Accordo di partenariato Italia 2014-2020, oggetto di negoziato, si è arrivarti alla proposta di reingegnerizzazione della Banca Dati Aiuti per trasformarla in Registro Nazionale Aiuti (RNA), con una estensione rispetto al dettato previsto dall’ordinamento comunitario.

A seguito della revisione normativa attuata con la novellazione della legge 234 del 24 dicembre 2012, infatti, si è previsto che il RNA contenesse non solo un sistema per la verifica del rispetto dei cumuli previsti dal Regolamento de minimis (Reg. UE n. 1407/2013) ma anche tutti gli aiuti di Stato ex art. 107 del TFUE, compresi quelli in esenzione da notifica.

In tale contesto si inserisce il Decreto Interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, entrato in vigore il 12 agosto 2017, che disciplina il funzionamento del RNA di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge n. 234/2012 e successive modifiche e integrazioni.

Il Registro rappresenta un’azione di sistema finalizzata a dotare il Paese di uno strumento volto a verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’UE.

Il Registro è progettato per consentire alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione, attraverso il rilascio di specifiche “visure” che recano l’elencazione dei benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto negli ultimi esercizi in qualunque settore.

Grazie all’immissione degli elementi relativi alle misure di aiuto e alle concessioni operate a favore delle imprese, che le amministrazioni sono obbligate ad effettuare, il Registro è destinato a raccogliere informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell’agricoltura e della pesca per i quali opereranno i registri SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIPA (Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura), di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite.

Il Registro è interconnesso anche con il Registro delle Imprese, tenuto dalle Camere di Commercio, per l’acquisizione di informazioni relative ai soggetti beneficiari degli aiuti e con il Sistema CUP (Codice Unico di Progetto) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per consentire, attraverso il Registro, la richiesta e il rilascio del CUP.

Oltre alle informazioni riguardanti le misure di aiuto vigenti nel Paese e le concessioni effettuate dalle amministrazioni a favore delle imprese, il Registro conterrà anche l’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di un aiuto oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (c.d. lista Deggendorf).

Dall’entrata in funzione del Registro è disposto che ciascun provvedimento che dispone la concessioni di aiuti a favore di un’impresa, per avere efficacia, dovrà riportare codici identificativi rilasciate dalle funzionalità del Registro.

L’entrata in vigore dello strumento, come risulta evidente, impatta pesantemente sulla programmazione dell’offerta formativa regionale, segnatamente cofinanziata con il Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 rivolta allo sviluppo della competitività delle imprese in particolare perché dispone la necessità, per i progetti che vedono il coinvolgimento di una pluralità di aziende, di definire formalmente al momento della presentazione della proposta progettuale da parte dell’Organismo di formazione accreditato la puntuale identificazione di tutte le imprese beneficiarie e la contestuale indicazione, per ciascuna di esse, dell’entità del beneficio concesso.

Si tratta di una serie di vincoli non presenti nell’attuale modello regionale che, al contrario, prevede forme più flessibili e dinamiche, in grado di armonizzarsi alle numerose evoluzioni alle quali è necessariamente esposto un progetto formativo medio lungo.

Il suddetto Decreto n. 115/2017 impone, infatti, l’esecuzione di una serie di verifiche nel Registro, necessarie al rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato in esenzione o degli aiuti “de minimis” e rende necessaria l’acquisizione dei relativi codici COR, rilasciati dalle funzionalità del Registro e che devono essere indicati negli atti di concessione del beneficio.

Tali elementi di novità rendono indispensabile un diverso modello operativo e gestionale che dovrà essere fatto proprio nel prosieguo della programmazione a valere sul POR FSE 2014-2020, ma che deve essere oggetto di armonizzazione per quanto concerne i provvedimenti già adottati dalla Giunta regionale e direttamente o potenzialmente coinvolti.

A tal proposito si ritiene necessario incaricare i Direttori delle competenti strutture regionali di adottare gli atti necessari all’armonizzazione della disciplina regionale per i motivi e con le finalità sopra indicate.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI:

  • il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
  • il Regolamento (UE) n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
  • il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
  • il Regolamento Delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
  • il Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
  • il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
  • il Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
  • il Regolamento (UE) n. 240 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
  • il Regolamento (UE) n. 184 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
  • il Regolamento (UE) n. 288 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell’ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
  • il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
  • il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
  • il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
  • la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2014) 8021 final del 29/10/2014 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;
  • la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2014) 9751 final del 12/12/2014 che approva determinati elementi del programma operativo “Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 2020” per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Veneto in Italia;
  • gli Artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;
  • la Legge del 24 giugno 1997 n. 196: “Norme in materia di promozione dell'occupazione”;
  • il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82: “Codice dell’amministrazione digitale”;
  • la Legge 28 giugno 2012, n. 92: “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e successive modifiche e integrazioni;
  • il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008: “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”, applicato in attesa della nuova normativa di riferimento;
  • la Legge 28 dicembre 2015, n. 208: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, co. 821;
  • il D.I. 31 maggio 2017, n. 115: “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
  • la L.R. n. 3 del 13 marzo 2009: “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, così come modificata dalla L.R. n. 21/2012;
  • la L.R. n. 19 del 9 agosto 2002: “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” e s.m.i.;
  • la L.R. n. 8 del 31 marzo 2017: “Il sistema educativo della Regione Veneto”;
  • la DGR n. 2120 del 30 dicembre 2015: “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;
  • la DGR n. 669 del 28 aprile 2015: “Approvazione documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020”;
  • la DGR n. 670 del 28 aprile 2015: “Approvazione documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020”;
  • la DGR n. 671 del 28 aprile 2015: “Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard”;
  • l’art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con la L.R. n. 14 del 17 maggio 2016;

delibera

  1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
     
  2. di incaricare i Direttori delle competenti strutture regionali dell’adozione degli atti necessari all’armonizzazione della disciplina regionale di concessione del beneficio con le novità introdotte dal Decreto Interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, entrato in vigore il 12 agosto 2017, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
     
  3. di autorizzare l’attivazione delle modifiche ai provvedimenti regionali in essere rivolti allo sviluppo della competitività delle imprese a valere sul Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse I “Occupabilità” priorità V “Adattamento dei lavoratori e delle imprese ai cambiamenti”,  in particolare per i progetti che vedono il coinvolgimento di una pluralità di aziende al fine di definire formalmente, al momento della presentazione della proposta progettuale da parte dell’Organismo di formazione accreditato, la puntuale identificazione delle imprese beneficiarie e la contestuale indicazione, per ciascuna di esse, dell’entità del beneficio concesso;
     
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nel sito Internet della Regione del Veneto.

Torna indietro