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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 88 del 12 settembre 2017


Materia: Protezione civile e calamità naturali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1389 del 29 agosto 2017

"Linee guida per la formazione e l'addestramento delle componenti del Sistema regionale di Protezione Civile".

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento compendia le linee guida regionali per la formazione e l’addestramento di quanti operano nel Sistema della Protezione Civile, sulla base dell’evoluzione normativa di settore ed a seguito della chiusura dell’associazione Centro Regionale di Studio e Formazione per la Previsione e Prevenzione in materia di protezione civile (CRPC), con sede in Longarone (BL).

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Con la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii “Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile”, sono individuate le competenze delle Regioni e degli Enti locali in materia di Protezione Civile, competenze che sono meglio precisate e ampliate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ridefinisce l’assetto della Protezione Civile e afferma il ruolo regionale puntualizzando le modalità di partecipazione della Regione al "Sistema Nazionale della Protezione Civile".

La L.R. 13 aprile 2001 n. 11, stabilisce tra l’altro all’art. 104, che la Giunta regionale, nell’ambito della legislazione statale e regionale di settore, individui gli indirizzi ed i criteri per l’organizzazione, la formazione nonché per l’utilizzo diretto da parte degli Enti Locali, delle organizzazioni e dei gruppi di volontariato di Protezione Civile. In tale contesto, la Giunta regionale promuove altresì, anche con la collaborazione di altre strutture convenzionate, la formazione di specifiche figure professionali per la gestione di situazioni di crisi e per il coordinamento delle attività di soccorso, nonché di responsabili e capigruppo appartenenti al volontariato di protezione civile.

La citata L.R., all’art. 107, attribuisce alle Province, anche in collaborazione con i Comuni e le Unioni montane, la formazione del volontariato e l’informazione della popolazione, nel rispetto delle direttive e delle linee guida regionali.

Con la Legge n. 100 del 12 luglio 2012, con cui viene modificata ed integrata la citata Legge n. 225/92, vengono esplicitate inoltre, le singole attività di prevenzione volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi. In tale contesto si delineano le attività di formazione, di diffusione delle conoscenze di Protezione Civile e di informazione alla popolazione.Va ricordato che, negli ultimi anni, buona parte delle attività formative nel settore della Protezione Civile erano state affidate al Centro Regionale di Studio e Formazione per la Previsione e Prevenzione in materia di Protezione Civile (di seguito CRPC) con sede in Longarone (BL), una associazione dotata di personalità giuridica di diritto privato, a cui aveva aderito la Regione con L.R. n. 5/94, oltre alle Province del Veneto e al Comune di Longarone, in qualità di soci.

Tuttavia, le note vicissitudini legate principalmente alla riforma delle Province, hanno portato, tra l’altro, ad una forte riduzione delle risorse economiche obbligando tali Enti ad un generale ridimensionamento anche di attività strategiche e, nello specifico, alla revoca dell’adesione al CRPC, disattendendo così all’obbligo di versare le quote associative secondo quanto stabilito dallo Statuto dell’Associazione stessa. In conseguenza, è stata deliberata dall’assemblea dei soci la chiusura del succitato Ente e la Direzione Regionale Enti Locali e Strumentali, con decreto n. 7 del 02.08.2016, ha dichiarato l’estinzione dell’associazione in argomento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 361/2000, con contestuale iscrizione del citato provvedimento al n. 369 (BL/245) del Registro Regionale delle Persone giuridiche di diritto privato. Con il provvedimento di estinzione citato, l’associazione ha cessato dunque ogni attività.

In tale contesto si rende quindi necessario da parte della Regione del Veneto, provvedere direttamente all’organizzazione delle attività formative e all’erogazione di appositi corsi per le componenti del Sistema della Protezione Civile regionale.

Ciò premesso, in relazione a quanto stabilito da tempo, si ricorda che:

alla Regione compete la piena titolarità delle attività formative ed addestrative definite come “formazione avanzata” e/o “formazione specialistica”, oltre all’ approvazione e gestione di nuovi percorsi formativi ed eventuali corsi sperimentali.

Alle Province e alla Città Metropolitana di Venezia compete la “formazione di base” che, dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n.  81/2008 comprende anche il modulo relativo alla formazione sulla sicurezza per i volontari.

In particolare, per dare continuità al settore della formazione, è necessario provvedere al completamento delle attività avviate e non concluse dal CRPC operando anche l’emissione delle attestazioni di partecipazione e superamento dei corsi, compresi quelli di base, in tutti i casi in cui il discente abbia concluso il percorso e superato con esito positivo la prova finale.

Inoltre, viene ribadito che deve essere assunto direttamente da parte regionale ogni processo inerente le attività formative compresa l’approvazione delle linee guida nella specifica materia.

Va sottolineato che la formazione periodica e continuativa di tutti gli operatori della protezione civile, sia a livello istituzionale che volontario rappresenta un elemento chiave nella fase di prevenzione, e contribuisce in modo determinante alle azioni finalizzate alla diffusione della “cultura di Protezione Civile”.

Si ricorda che al “Sistema Regionale di Protezione Civile” partecipano numerosi operatori istituzionali e volontari per i quali è doveroso garantire un programma di formazione continua per il quale la Regione del Veneto ha avviato nel tempo numerose collaborazioni con organizzazioni di volontariato, istituti scolastici di vario livello, istituti universitari, ritenendo che tale attività sia di importanza fondamentale.

La chiusura del CRPC, l’evoluzione normativa del settore della Protezione Civile, con riferimento all’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e all’emanazione della Legge 100/2012 di modifica alla Legge 225/1992, oltre alle esperienze fin qui conseguite, rendono necessario l’aggiornamento delle Direttive regionali emanate nel tempo per la formazione in materia di Protezione Civile.

Al fine di uniformare e semplificare tali attività, la Regione ha svolto negli anni, unitamente alle Province, un’analisi dei fabbisogni formativi delineando una serie di percorsi didattici che intendono favorire, da un lato una più capillare azione di conoscenza sul territorio, dall’altro la definizione di percorsi specialistici omogenei.

Una rilevazione di verifica di detti fabbisogni è stata effettuata di recente, condivisa con le Province, la Città Metropolitana di Venezia e il volontariato di Protezione Civile. Da tale attività è emersa l’evoluzione dello scenario formativo a livello regionale e le esigenze prioritarie che devono essere adeguatamente pianificate. Dalla citata indagine si constata come sia necessario provvedere all’evasione di una forte domanda formativa nelle svariate materie afferenti al soccorso, sia sul piano teorico, sia su quello pratico, con la richiesta di momenti formativi, ad esempio, per l’uso dei mezzi tecnologici in dotazione.

Da tale quadro appare chiara anche la necessità di avere un adeguato numero di docenti, la cui specificità può essere ricercata oltre che nel libero mercato anche e soprattutto nell’ambito della Protezione Civile stessa, dove l’attività dei volontari che hanno concluso un adeguato percorso esperienziale e formativo può essere bene orientata alle azioni pedagogiche; in tale contesto vanno valorizzati i dipendenti pubblici che si occupano di tale settore e che risultano i più idonei a trasferire le conoscenze di Protezione Civile, proprio perché si occupano professionalmente di tale materia.

In particolare, per quanto riguarda i formatori non professionisti, cioè i volontari di Protezione Civile che intendono collaborare nell’attività di formazione, giova puntualizzare in questa sede come sia opportuno attivare un “Elenco dei formatori di Protezione Civile” della Regione del Veneto finalizzato a “mettere in linea” le persone abilitate e opportunamente selezionate, di cui potersi avvalere nella docenza dei corsi, garantendo così qualità e omogeneità nella formazione. Per l’accreditamento dei formatori era stata prevista, con la richiamata DGR n. 1237/2012, novellata con DGR n. 1012/2014, un’apposita Commissione di chiara valenza tecnica che si ritiene di dover mantenere per le sole funzioni relative alla valutazione dei requisiti di iscrizione all’apposito Elenco Formatori.

La selezione, per l’iscrizione nell’Elenco, dovrà avvenire sulla base dell’analisi dei curricula, privilegiando l’esperienza maturata in seno alla Protezione Civile, prendendo anche in considerazione le conoscenze acquisite con la formazione scolastica/Universitaria e/o con specifici corsi. Accanto a ciò, requisito fondamentale per poter essere iscritti all’Elenco, entrando a far parte quindi della componente docente della protezione civile, i volontari richiedenti dovranno aver frequentato con esito positivo il corso per formatori regionali di protezione civile e/o comunque dare garanzia di parteciparvi nella prima sessione utile che sarà programmata da questa Regione o dimostrare di aver svolto almeno trenta ore di lezione. Non hanno l’obbligo di superare il corso Regionale per formatori, le figure individuate quali: “formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”  sulla base dei criteri dettati dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell’art.6, comma 8, lett.m-bis, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.  ”.

Per il mantenimento dell’iscrizione nel citato Elenco, la Commissione provvederà all’analisi delle “schede di gradimento” relative ad ogni formatore, che saranno somministrate e quindi compilate dai discenti al termine di ogni modulo formativo, nonché alla verifica della frequenza obbligatoria agli aggiornamenti periodici che saranno stabiliti con Decreto del Dirigente della Struttura Regionale di Protezione Civile.

La “Commissione Tecnica per l’iscrizione all’Elenco dei Formatori di Protezione civile” sarà composta da:

  • il Direttore dell’Unità Organizzativa Formazione della Direzione Regionale Protezione Civile e Polizia Locale, in qualità di Presidente ed un funzionario della stessa struttura anche con veste di istruttore/relatore tecnico;
  • un rappresentante del volontariato ed un funzionario della Provincia/Città Metropolitana di Venezia di residenza del candidato richiedente l’iscrizione all’Elenco.

Con provvedimento del Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale si provvederà alla nomina dei componenti la Commissione ed a stabilirne i compiti e le modalità di funzionamento.

Per quanto riguarda la formazione, va sottolineato che, nel caso di carenza o di necessità di integrazione delle risorse interne al Sistema di Protezione Civile regionale, al fine di organizzare e di garantire tempestivamente una formazione specialistica adeguata al personale istituzionale e del volontariato, si potrà ricorrere secondo la normativa vigente in tema di affidamenti esterni di servizi, con decreto del Direttore della competente Struttura di Protezione Civile, al conferimento di incarichi a soggetti specializzati nella formazione in materia.

Al fine di assicurare un’attività di formazione il più possibile omogenea del Sistema regionale di Protezione Civile, vengono riportati in allegato, una serie di parametri standard a cui fare riferimento nell’organizzazione e nella realizzazione dei percorsi formativi, unitamente a specifiche schede tecniche nelle quali sono identificati i destinatari, gli obiettivi, i requisiti di accesso, i contenuti didattici minimali, la durata, ecc.

Per quanto riguarda le attività di addestramento, costituendo un importante aspetto complementare della formazione, si ritiene fondamentale che le stesse siano predisposte soprattutto dalle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile con il fine primario di assicurare che i volontari siano messi in grado di utilizzare correttamente e in sicurezza le attrezzature ed i mezzi in dotazione.

Si propone quindi l’adozione delle linee guida per la formazione e l’addestramento del Sistema regionale di Protezione Civile, di cui all’Allegato A), che sostituiscono le direttive approvate con la DGR n. 1012/2014 e dove, in parte, vengono ripresi i principi generali già condivisi e adottati in tema di formazione e riconoscimento della stessa, oltre alle schede relative a percorsi formativi standardizzati.

Giova ripetere che tale allegato recepisce sostanzialmente quanto già assunto in precedenti atti e vuole rappresentare, unitamente a questa deliberazione, un compendio unico in tema di formazione di Protezione Civile regionale e comprende le modalità tecniche che riguardano la formazione e l’addestramento del personale appartenente al Sistema Regionale di Protezione Civile con particolare riferimento a:

  • analisi dei fabbisogni formativi;
  • istituzione dell’Elenco dei formatori;
  • corsi sperimentali e criteri minimi per il riconoscimento dell’attività formativa;
  • direttive per il riconoscimento della formazione e l’addestramento interno.

Ogni altra attività tecnica inerente la formazione, che non sia già contemplata nel presente atto, inclusi nuovi moduli formativi, l’aggiornamento e la standardizzazione delle schede dei corsi, è demandata, per l’approvazione, a specifici atti del Direttore competente in materia di Protezione Civile.

Per quanto riguarda eventuali percorsi formativi, già calendarizzati e predisposti secondo le direttive regionali previgenti, ovvero non ricompresi nelle direttive regionali e/o di nuova introduzione, potranno essere oggetto di riconoscimento qualora in linea con gli indirizzi generali che si approvano con questo documento e previa presentazione, da parte dei soggetti organizzatori, di specifica richiesta, secondo quanto previsto nell’Allegato A) alla presente deliberazione.

Inoltre, eventuali variazioni e/o integrazioni alle suddette attività formative, previste nell’Allegato A), che non comportino significative modificazioni rispetto agli indirizzi generali, ovvero ogni altro adeguamento che si rendesse necessario anche a seguito di modifiche normative e/o protocolli operativi nazionali o regionali, si dispone che le stesse vengano apportate con decreto del Direttore della competente struttura regionale in materia di Protezione Civile.

Si da atto inoltre che i contenuti della presente proposta sono stati condivisi con tutte le Provincie del Veneto in un apposito incontro svoltosi in data 25 luglio u.s.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 7.04.2014, n. 56;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Interministeriale del 13 aprile 2011;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012;

VISTA la L.R. 27.11.1984, n. 58 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 26.01.1994, n. 5;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 30;

VISTA la L.R. 30.12.2016  n. 32;

VISTA la DGR n. 1237/2012;

VISTA la DGR n. 1012/2014;

VISTO l’art. 2 co. 2 lettera O della L.R. n. 54 del 31.12.2012;

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. di completare ogni attività inerente la formazione avviata e non conclusa dall’estinta associazione denominata Centro Regionale di Studio e Formazione per la Previsione e Prevenzione in materia di Protezione Civile (CRPC) con sede in Longarone (BL), rilasciando “agli aventi diritto” anche le attestazioni finali di partecipazione e di superamento dei percorsi formativi;
  3. di istituire un “Elenco dei Formatori di Protezione Civile”, che sarà tenuto dagli uffici regionali della Protezione Civile ed a cui possono essere iscritti i volontari che intendono collaborare in qualità di docenti nei corsi di formazione organizzati dalla Regione, dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia, secondo le modalità e finalità in premessa indicate;
  4. di approvare l’istituzione, secondo quanto indicato in premessa, di una Commissione tecnica per la valutazione delle richieste di accreditamento e mantenimento dell’iscrizione all’Elenco Regionale dei formatori di Protezione Civile, sopra citato;
  5. di approvare le “Linee guida per la formazione e l’addestramento delle componenti del Sistema regionale di Protezione Civile” di cui all’Allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
  6. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ogni altra deliberazione in materia di formazione del Sistema regionale di Protezione Civile, in particolare le DDGGRR n. 1237/2012 e n. 1012/2014, che pertanto sono abrogate;
  7. di incaricare il Direttore regionale della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale di dare attuazione ed approvare, con proprio decreto, i percorsi formativi in linea con il censimento effettuato ed ogni altra attività tecnico-formativa inerente il Sistema di Protezione Civile, nonché di programmare le conseguenti attività assumendo tutti gli impegni di spesa necessari in relazione alle risorse disponibili iscritte a bilancio;
  8. di incaricare il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale di assumere ogni altro provvedimento che si renda necessario per l’esecuzione del presente atto e per il buon funzionamento delle attività formative in materia di Protezione Civile;
  9.  di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  10.  di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1389_AllegatoA_352629.pdf

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