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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 33 del 31 marzo 2017


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 288 del 14 marzo 2017

Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020. Apertura termini anno 2017 per la presentazione delle domande di conferma di impegni pluriennali assunti nel periodo di programmazione 2007-2013 e confermati ai sensi della DGR n. 607/2015. Regolamenti (CE) n. 1698/2005 e 1305/2013.

Note per la trasparenza

Il provvedimento dispone l’apertura dei termini per il 2017 delle domande di conferma relative agli impegni pluriennali assunti nel periodo di programmazione 2007-2013 relativi alla misura 214 Pagamenti agroambientali sottomisure a, d, i3, del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, confermati ai sensi della DGR n. 607/2015.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e l’ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate.

Con Deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560 la Giunta regionale ha pertanto confermato il testo vigente del PSR 2007 – 2013 che definisce la pianificazione finanziaria per anno, per asse e per misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini dell’applicazione degli assi 3 e 4 del Programma e la delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il Programma è stato poi oggetto di successive modifiche, da ultimo con Deliberazione della Giunta regionale n. 1933 del 23/12/2015.

Dal punto di vista attuativo, facendo seguito alle previste consultazioni della Quarta Commissione consiliare e del Comitato di Sorveglianza sullo sviluppo rurale, e di un ulteriore ampio confronto con il partenariato, la Giunta regionale, con proprie deliberazioni ha provveduto ad approvare bandi generali e specifici su un gran numero di misure ed azioni, secondo modalità e procedure sia singole che integrate di attuazione dettagliate negli stessi bandi a valere sulle misure dei tre assi del Programma di sviluppo rurale 2007-2013.

Tra le misure del PSR 2007-2013, alcune prevedono l’erogazione di aiuti finanziari di durata quinquennale agli agricoltori che assumono volontariamente impegni agroambientali, silvoambientali, di imboschimento o per il benessere animale.

E’ questo il caso delle domande relative alla misura 214 Pagamenti agroambientali - sottomisure a, b, c, d, e, g, i1-i2-i3, ed alla misura 215 Benessere animale presentate a seguito dell’approvazione dei bandi di apertura dei termini di cui alle DGR n. 2470/2011, DGR n. 519/2013 e DGR n. 456/2014.

Si precisa quindi che, per quanto riguarda le domande della misura 214 e 215 finanziate con i bandi del PSR 2007-2013 è stata applicata con la DGR n. 607/2015 la clausola di revisione ai sensi dell’art. 46 del reg. CE n. 1974/2006. Tale clausola prevede che gli impegni assunti dal beneficiario debbano essere rivisti al fine di consentirne l’adeguamento al mutato quadro di riferimento giuridico.

Il regolamento (UE) n. 1310/2013 all’articolo 3 e il regolamento (UE) n. 807/2014 all’art. 16 disciplinano l’ammissibilità delle spesa per gli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari al contributo FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020.

A tale proposito, il regolamento citato dispone che le spese derivanti da impegni pluriennali assunti nelle precedenti programmazioni sono ammissibili al beneficio del contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020, alle seguenti condizioni:

  1. che tale spesa sia prevista nel rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020;
  2. che si applichi il tasso di partecipazione del FEASR alla misura corrispondente così come fissata nell’allegato I del regolamento n. 1310/2013 nell’ambito del regolamento (UE) n. 1305/2013;
  3. che gli Stati membri assicurino che le corrispondenti operazioni transitorie siano chiaramente identificate mediante i propri sistemi di gestione e di controllo.

Tali condizioni sono state richiamate nel capitolo 19.1 “Descrizione delle condizioni transitorie per misura del Programma di sviluppo rurale 2014-2020”, approvato con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 della Commissione europea, con cui è stato concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo approvate con DGR n. 3 del 10/01/2017.

In relazione ai provvedimenti citati, è ora necessario aprire i termini per la presentazione delle domande di pagamento per il 2017 a conferma degli impegni pluriennali già assunti nella programmazione 2007-2013.

Per le domande di pagamento della misura 214, si ritiene di mantenere sostanzialmente le indicazioni e prescrizioni generali e specifiche delle deliberazioni di apertura termini dei bandi di cui alle DGR n. 519/2013 e DGR n. 456/2014, aggiornate nell’Allegato A alla DGR n. 607/2015.

Va in ogni caso fatto riferimento al regolamento (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e al il DM n. 2490 del 25 gennaio 2017 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurali”.

Per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l’anno 2017, si rinvia ai provvedimenti regionali di prossima emanazione in base a quanto disposto dal DM n. 2490 del 25 gennaio 2017 che definisce le norme applicabili a livello nazionale in materia di condizionalità.

In relazione all’applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure, va fatto riferimento alla DGR n. 992/2016 e s.m.i.

In particolare, AVEPA provvederà ad effettuare i controlli relativi alle domande di pagamento in modo da assicurare l’efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, ricorrendo al sistema integrato di gestione controllo di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013, al regolamento (UE) n. 640/2014 e al regolamento (UE) n. 809/2014.

Per la fissazione dei termini di presentazione delle domande, in forza della specifica previsione di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 640/2014 il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento è fissato al 15 maggio 2017.

La presentazione di una domanda di aiuto o di pagamento oltre il termine prescritto comporta, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014, una riduzione, pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

Ai soggetti che non presentano per gli impegni assunti nella misura 214 la domanda di conferma annuale, verrà applicata la decadenza dai benefici per l’anno in corso e, se viene verificato in sede di controllo in loco obbligatorio il mancato rispetto degli impegni assunti, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità.

Se dopo la presentazione della domanda di pagamento, viene presentata la rinuncia al proseguimento degli impegni, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità.

Tra gli impegni dei beneficiari si richiama, in particolare, l’importanza per le aziende beneficiarie della sottomisura 214 i azione 3 del rispetto dell’obbligo di presentare ad AVEPA, entro 60 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda di conferma, l'attestazione della mancanza strutturale di servizio irriguo (allegato A al DDR n. 37/2012) per le superfici seminate a mais inserite nell'Alternativa 3, in ambiti non compresi nel territorio dei comprensori del Consorzi di Bonifica Delta Po e Veneto Orientale, nonché il rispetto dell’obbligo di iscrizione annuale al sistema web “Irriframe” entro il 31 maggio 2017 per tutte le aziende che richiederanno la conferma di impegni pluriennali e sono soggette all’impegno irriguo.

Considerata la complessità gestionale della sottomisura 241-i azione 3, al fine di assicurare la massima efficacia della misura, nei casi di mancato rispetto del termine di 60 giorni per l’invio dell’attestazione di cui al paragrafo precedente, si ritiene opportuno prevedere una ulteriore comunicazione di segnalazione al beneficiario da parte di Avepa, contenente l’indicazione dei termini entro cui il beneficiario deve provvedere.

Il finanziamento delle domande di conferma presentate ai sensi del presente bando avviene a valere sulle risorse del PSR 2014-2020 rese disponibili con gli impegni assunti a fronte della DGR n. 607/2015.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n. 363/2009;

VISTO il Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTA la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, con la quale la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 ;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 23/12/2015 n. 1933, che approva l’ultima versione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 – 2013 e in particolare il capitolo 5.2.1 del Programma, laddove sono stati richiamati i contratti relativi al precedente periodo di programmazione ed ancora in corso di validità, tra i quali gli impegni pluriennali relativi alle misure di prepensionamento, ai pagamenti agroambientali e al primo imboschimento dei terreni agricoli;

RITENUTO che la definizione delle condizioni, modalità e criteri è presupposto essenziale per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, delle relative domande nonché per l’espletamento del successivo esame istruttorio da parte delle Strutture competenti;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 519/2013 e n. 456/2014 e loro successive modifiche ed integrazioni, con le quali la Giunta regionale ha approvato i bandi generali e l’apertura dei termini di presentazione delle domande a valere sul PSR 2007 – 2013;

VISTO l’art. 46 del regolamento CE n. 1974/2006, che introduce una clausola di revisione che prevede che gli impegni assunti dal beneficiario possano essere rivisti al fine di consentirne l’adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014 – 2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 21 aprile 2015, n. 607, avente ad oggetto “Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020. Apertura termini anno 2015 per la presentazione delle domande di conferma di impegni pluriennali assunti nel periodo di programmazione 2007-2013 soggetti a clausola di revisione. Regolamenti (CE) n. 1698/2005 e 1305/2013.”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 21 aprile 2015, n. 608, avente ad oggetto “Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 lettera c) del regolamento (CE) n. 1974/2006”, la quale approva le modifiche al PSR 2007-2013 relative alle misure 214 e 215 che tengono conto dei nuovi obblighi derivanti dalle norme sulla condizionalità e sul greening che hanno condotto anche ad una rideterminazione del livello dei premi agroambientali;

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 947 del 28 luglio 2015 con cui la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, ed in particolare il capitolo 19.1 Descrizione delle condizioni transitorie per misura laddove sono stati richiamati i contratti relativi al precedente periodo di programmazione ed ancora in corso di validità,;

VISTO il DM. n. 2490 del 25 gennaio 2017 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurali”;

RITENUTO di definire con il presente provvedimento le opportune modalità per la conferma delle domande che prevedono impegni pluriennali della precedente programmazione rurale 2007-2013;

DATO ATTO che in forza della specifica previsione di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 640/2014, il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento è fissato al 15 maggio 2017;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 29 giugno 2016, n. 992 e s.m.i. che approva la normativa regionale in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti per lo sviluppo rurale, relative alle misure connesse alla superficie o agli animali del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 in regime di transizione;

RITENUTO opportuno precisare che a carico dei soggetti che non presentassero la domanda di conferma annuale degli impegni assunti sulle misure 214 e 215 del PSR 2007-2013, verrà applicata la decadenza dai benefici per l’anno in corso e qualora venga verificato in sede di controllo in loco obbligatorio anche il mancato rispetto degli impegni assunti, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all'organizzazione amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste;

VISTE le modifiche degli assetti organizzativi che la Giunta regionale ha apportato con deliberazione n. 639 del 10 marzo 2003 per la attribuzione all’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura AVEPA, della gestione tecnica-amministrativa delle misure previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999;

CONSIDERATO che il finanziamento delle domande di conferma presentate ai sensi del presente bando avviene a valere sulle risorse del PSR 2014-2020 rese disponibili con gli impegni assunti con la DGR n. 607/2015;

VISTO l’articolo 37, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

  1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
  2. di disporre l’apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per l’anno 2017 per le misure 214 Pagamenti agroambientali - sottomisure a, d, i3, del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, presentate a seguito dell’approvazione dei bandi di cui alle DGR n. 519/2013 e DGR n. 456/2014, già oggetto di conferma per il 2015 ai sensi della DGR n. 607/2015, fissando al 15 maggio 2017 il termine ultimo per la presentazione delle domande di conferma;
  3. di confermare che gli impegni e gli importi degli aiuti relativi alle misure 214 Pagamenti agroambientali - sottomisure a, d, i3 di cui al precedente punto 2, sono definiti nell’ Allegato A alla DGR n. 607/2015;
  4. di confermare, per quanto riguarda gli impegni assunti nella programmazione 2007-2013, le disposizioni generali e specifiche di cui alle DGR n. 519 del 16 aprile 2013 e n. 456 del 4 aprile 2014, come contestualizzate nell’Allegato A di cui al precedente punto 3), nonché, per le riduzioni ed esclusioni, l’applicazione dei contenuti della DGR 29 giugno 2016, n. 992 e s.m.i.;
  5. di rinviare per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l’anno 2017, al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dal DM. n. 2490 del 25 gennaio 2017 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurali”;
  6. di confermare, per le domande di pagamento relative all'azione 3 della sottomisura 214-i "Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue" l'obbligo di iscrizione al sistema web "Irriframe" entro il 31/5/2017, per tutte le aziende soggette all'impegno irriguo;
  7. di confermare, per le aziende che presentano la domanda di pagamento relativa all'azione 3 della sottomisura 214-i "Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue", l'obbligo di presentare ad AVEPA, entro 60 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda di conferma, l'attestazione della mancanza strutturale di servizio irriguo (allegato A al DDR n. 37/2012) per le superfici seminate a mais inserite nell'Alternativa 3, in ambiti non compresi nel territorio dei comprensori del Consorzi di Bonifica Delta Po e Veneto Orientale;
  8. di prevedere, nei casi di mancato adempimento del precedente punto 7), l’invio da parte di AVEPA di una ulteriore comunicazione di segnalazione al beneficiario, contenente l’indicazione dei termini entro cui lo stesso deve provvedere;
  9. di precisare che le disposizioni delle schede di cui all’Allegato A alla DGR n. 607/2015 saranno compiutamente dettagliate, a livello operativo, da parte dell’Organismo Pagatore Regionale AVEPA, con proprio specifico provvedimento;
  10. di riconoscere ad AVEPA, in conformità a quanto previsto ai precedenti punti e nelle singole schede di misura, la definizione degli adempimenti a carico dei soggetti richiedenti e della relativa modulistica e documentazione necessaria, nonché la gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti che discendono dal presente provvedimento;
  11. di prendere atto che AVEPA provvederà ad effettuare i controlli relativi alle domande di pagamento in modo da assicurare l’efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, ricorrendo al “sistema integrato di gestione controllo” di cui al regolamento (UE) n.1306/2013, al regolamento (UE) n. 640/2014 e al regolamento (UE) n. 809/2014;
  12. di stabilire che a carico dei soggetti che non presentano la domanda di conferma annuale verrà applicata la decadenza dai benefici per l’anno in corso e, qualora venga verificato in sede di controllo in loco obbligatorio il mancato rispetto degli impegni assunti, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità. Se dopo la presentazione della domanda di pagamento, viene presentata la rinuncia al proseguimento degli impegni, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità;
  13. di dare atto che il finanziamento delle domande di conferma presentate ai sensi del presente bando avviene a valere sulle risorse del PSR 2014-2020 rese disponibili con gli impegni assunti con la DGR n. 607/2015;
  14. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  15. di incaricare dell’esecuzione del presente atto la Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste;
  16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  17. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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