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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 27 del 14 marzo 2017


Materia: Associazioni, fondazioni e istituzioni varie

Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017

Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. Aggiornamento dei criteri e delle tempistiche procedimentali relative al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di Associazioni e Fondazioni. Modifica ed integrazione della modulistica correlata.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento, alla modificazione ed alla sostituzione della disciplina, precedentemente dettata con deliberazione della Giunta regionale 30 Dicembre 2010, n. 3148, con riferimento ai criteri ed alle tempistiche procedimentali relative al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di Associazioni e Fondazioni per la loro iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato istituito con deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2001, n. 112.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

L’articolo 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni in ordine al riconoscimento delle persone giuridiche private (Associazioni e Fondazioni), che operano esclusivamente nelle materie di loro competenza (articolo 117 Cost.) e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della singola regione (limite territoriale).
Sino al 22 dicembre 2000 (data di entrata in vigore del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361), ai provvedimenti regionali di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, faceva seguito l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, tenuto e gestito dai Tribunali.
Con il ricordato D.P.R. n. 361/2000, è stato approvato il “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”, che ha ampliato le competenze assegnate alle Regioni, prevedendo, all’articolo 7, che le stesse istituissero il Registro regionale delle Persone Giuridiche.

Con deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2001, n. 112, è stato quindi istituito, ai sensi del citato D.P.R. n. 361/2000, il Registro regionale delle Persone Giuridiche e ne sono stati approvati la relativa strutturazione ed il modello.

Le successive deliberazioni giuntali ed i decreti dirigenziali della struttura regionale competente succedutesi sull’argomento (cfr., da ultimo, D.G.R. 30 dicembre 2010, n. 3418 e decreto dirigenziale 10 luglio 2014, n. 114, con i relativi allegati), anche a seguito dell’entrata in vigore di nuove disposizioni normative, hanno provveduto, a meglio definire i criteri afferenti il riconoscimento della personalità giuridica di Associazioni, Fondazioni ed altre Istituzioni di diritto privato, ad aggiornare la relativa modulistica e comunque a dettare ulteriori modalità procedurali al fine di fornire ai promotori indicazioni sempre aggiornate in materia.

Tutto ciò premesso, sulla base dell’esperienza maturata fino ad oggi nell’applicazione della normativa nazionale e, soprattutto, dei conseguenti provvedimenti applicativi già richiamati, si evidenzia la necessità di intervenire sotto alcuni profili in merito ai criteri ed alle tempistiche procedimentali relative al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato delle Associazioni e Fondazioni richiedenti l’iscrizione nel succitato Registro.

In primo luogo trattasi di aggiornare l’entità minima del patrimonio iniziale per le Associazioni, Fondazioni ed altre Istituzioni di diritto privato che vogliano richiedere il riconoscimento alla Regione.

A riguardo, non è senza significato ricordare che il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato è il provvedimento mediante il quale l’Ente acquisisce un’autonomia patrimoniale perfetta, in virtu’ della quale gli amministratori cessano di essere personalmente responsabili anche con il loro patrimonio personale per le obbligazioni assunte dall’istituzione.

Ne consegue che il pubblico interesse che viene in considerazione, in sede di esame della domanda di riconoscimento, è (anche) quello che si ricollega alla concessione del beneficio della responsabilità limitata e attiene alle esigenze di tutela del credito, affinché non siano ammessi a godere di tale beneficio Enti che non offrano idonea garanzia nell’adempimento delle proprie obbligazioni.

Assolve questa funzione proprio il requisito del “patrimonio”, previsto dall’articolo 16 del codice civile, che non è necessario solo ai fini del perseguimento degli scopi dell’Ente e della vitalità dell’istituzione ma deve, in ogni caso adempiere l’ulteriore funzione di garantire l’adempimento delle obbligazioni assunte.

E’ dunque l’esistenza di un patrimonio iniziale di per sé sufficiente al raggiungimento dello scopo, quale idonea garanzia per i creditori dell’Ente, il criterio (anche) in base al quale va concesso il beneficio, conseguente al riconoscimento, della responsabilità patrimoniale limitata.

L’esame comparativo con la disciplina vigente in altre Regioni, porta a ritenere che, al fine di garantire una operatività di Enti dotati di personalità giuridica aventi una certa serietà e solidità patrimoniale, si renda di conseguenza necessario aggiornare (rispetto a quanto in precedenza stabilito) il valore del patrimonio iniziale minimo in dotazione agli Enti richiedenti, prevedendo che tale patrimonio, che dovrà risultare nell’atto pubblico notarile di costituzione, debba essere costituito da un deposito monetario non inferiore nel minimo a Euro 20.000,00 per le Associazioni e a Euro 70.000,00 per le Fondazioni, di cui una parte, pari al 50% (Euro 10.000,00 per le Associazioni ed Euro 35.000,00 per le Fondazioni, nell’ipotesi minima suddetta), destinata a costituire il “fondo patrimoniale di garanzia”, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l’Ente.

Il patrimonio iniziale dovrà risultare espressamente nell’atto pubblico notarile di costituzione e nello stato patrimoniale del bilancio.

Nel patrimonio iniziale - che è comunque soggetto a valutazione autonoma da parte dell’Amministrazione e fatta salva, in ogni caso, in fase istruttoria, la facoltà di richiederne l’integrazione, in considerazione, come già detto, della necessaria garanzia dei terzi - oltre al deposito monetario nella misura minima sopra indicata, potranno essere conferiti anche beni immobili, beni mobili registrati o beni mobili (quali ad esempio: beni artistici o museali, arredi, attrezzature, beni strumentali), titoli e/o azioni, anche essi risultanti espressamente nell’atto pubblico notarile di costituzione e nello stato patrimoniale del bilancio. Il patrimonio iniziale, infine, dovrà essere dimostrato da idonea documentazione: per il patrimonio in denaro la relativa certificazione bancaria che ne attesti l’esistenza in capo all’Ente e ne indichi la parte relativa al fondo patrimoniale di garanzia e per gli eventuali beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili (conferiti nel patrimonio iniziale), la relativa perizia giurata di stima asseverata in Tribunale o presso un notaio.

Sotto un secondo profilo, è necessario ricordare che, al fine di agevolare i soggetti richiedenti, secondo una prassi consolidata degli uffici, si è prevista la possibilità di chiedere all’Amministrazione regionale, prima dell’avvio formale del procedimento amministrativo correlato, un esame preliminare delle bozze di statuti, a mero titolo di collaborazione con i referenti degli Enti; ciò allo scopo di pervenire alla configurazione di un atto il più conforme alle disposizioni normative sulla materia, prima della formalizzazione nella forma dell’atto pubblico e del conseguente percorso procedimentale, disciplinato dalla normativa nazionale e dai conseguenti provvedimenti applicativi già citati.

Con riferimento alla esperienza maturata anche in merito alla descritta fase preliminare, si può ragionevolmente affermare che tale fase non ha raggiunto gli scopi per i quali era stata preordinata. Infatti, da una verifica effettuata è risultato che: a) per un numero elevato di pratiche, alcuni Enti non hanno in alcun modo accolto le note di osservazioni/integrazioni suggerite dagli uffici regionali; b) altri Enti hanno dato riscontro alle predette osservazioni/integrazioni, accogliendole comunque in parte, solo dopo un notevole periodo di tempo (a volte superiore all’anno); c) alcuni Enti, infine, non hanno fornito alcun tipo di riscontro. L’incertezza collegata a detta fase è stata tale da determinare l’adozione di un decreto dirigenziale della struttura regionale competente (nella specie 31 agosto 2011, n. 164) per stabilire “(….) la cessazione degli effetti e la conseguente chiusura delle pratiche relative agli esami preliminari delle bozze di statuti, decorsi 270 giorni dalla nota regionale di osservazioni/integrazioni (….) senza che vi sia stato alcun riscontro da parte degli interessati (….)”. Deriva la necessità, conseguentemente, di eliminare tale fase preliminare (con contestuale perdita di efficacia del decreto dirigenziale appena richiamato), in applicazione, tra gli altri, del noto principio del divieto di aggravamento del procedimento (cfr., articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241), principio ormai del tutto consolidato nell’ordinamento giuridico e recentemente rinforzato dalle più recenti riforme in materia di pubblica amministrazione.

Resta ferma, in un ottica collaborativa e di ausilio alle Associazioni e Fondazioni, ottica costantemente esercitata dalla Direzione regionale competente per materia, l’approvazione, di schemi-tipo di Statuti di Associazione e di Fondazione per coadiuvare i promotori di tali Enti, offrendo loro le indicazioni fondamentali da seguire.

In tal senso si incarica il Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali ad approvare i suddetti schemi tipo ed assicurarne la più ampia forma di pubblicità.

Si tratta, successivamente, con il presente provvedimento, anche a seguito della eliminazione della fase preliminare relativa alla disamina preventiva delle bozze di statuti, di rideterminare il termine finale dei procedimenti amministrativi in questione (riconoscimento delle personalità giuridica di diritto privato, approvazione modifiche statutarie e scioglimento/estinzione dell’Ente) in 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza, completa della documentazione prescritta, da parte della Direzione Enti Locali e Strumentali.

Rimane confermato che detto termine può essere sospeso una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l’acquisizione di informazioni, chiarimenti e certificazioni, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990

Sulla base di quanto finora esposto, si rende conseguentemente necessario, procedere ad un aggiornamento ed a un completamento delle indicazioni procedurali destinate ai promotori di Associazioni e Fondazioni, sostituendo e integrando gli attuali elenchi con gli allegati alla presente deliberazione relativi alla documentazione necessaria al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato (Allegato A) e alla relativa istanza (Allegato A1), all’approvazione delle modifiche statutarie (Allegato B) e alla relativa istanza (Allegato B1), allo scioglimento e richiesta di dichiarazione di estinzione degli Enti (Allegato C) e alle relative istanze (Allegati C1 e C2) ed all’istanza di per il rilascio della certificazione relativa alle iscrizioni contenute nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato (Allegato D).

Si ritiene opportuno, poi, demandare al Direttore responsabile della Direzione Enti Locali e Strumentali, di provvedere con propri successivi decreti all’eventuale modifica/integrazione e adeguamento degli allegati in questione, al fine di fornire ai richiedenti esaustive ed aggiornate informazioni in materia, nei limiti dei principi e delle linee guida contenute nella presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- VISTA la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;
- VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, nel testo consolidato a seguito delle modifiche recate dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- VISTO il D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale19 gennaio 2001 n. 112;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2010 n. 3418;
- VISTE le deliberazioni della Giunta regionale nn. 1155 e 1156 del 12 luglio 2016;
- VISTO il decreto del Direttore dell’Area Programmazione e Sviluppo Strategico del 3 gennaio 2017, n. 1;
- VISTI i decreti dirigenziali richiamati nelle premesse;

delibera

1) di stabilire che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e della iscrizione nel Registro regionale delle Persone giuridiche istituito con D.G.R. 112/2001, il patrimonio iniziale degli Enti non potrà essere inferiore nel minimo ad un deposito monetario di Euro 20.000,00 per le Associazioni e di Euro 70.000,00 per le Fondazioni, di cui un importo pari al 50% dovrà essere formalmente vincolato e reso indisponibile a garanzia dei terzi, come specificato nelle premesse del presente provvedimento;

2) di approvare i nuovi elenchi allegati alla presente deliberazione, che ne formano parte integrante, relativi alla documentazione necessaria da presentare ai fini del riconoscimento (Allegato A), alla relativa istanza (Allegato A1), all’approvazione delle modifiche statutarie (Allegato B), alla relativa istanza (Allegato B1), allo scioglimento e alla dichiarazione di estinzione degli Enti (Allegato C) e alle relative istanze (Allegati C1 e C2) ed all’istanza per il rilascio della certificazione relativa alle iscrizioni contenute nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato (Allegato D);

3) di dare atto che i nuovi elenchi di cui al punto 2) sostituiscono ed integrano i precedenti;

4) di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali l’approvazione di schemi-tipo di Statuti di Associazione e di Fondazione, a cui assicurare la più ampia forma di pubblicità;

5) di stabilire che i procedimenti amministrativi in questione (riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, approvazione modifiche statutarie e scioglimento/estinzione degli enti) devono concludersi nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza, completa della documentazione prescritta, da parte della Direzione regionale Enti Locali e Strumentali;

6) di dare atto che il termine di cui al precedente punto 5) può essere sospeso una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l’acquisizione di informazioni, chiarimenti e certificazioni, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

7) di stabilire che le disposizioni approvate con il presente provvedimento si applicano alle istanze relative ai procedimenti amministrativi previsti dal punto 5) pervenute a decorrere dal 1 aprile 2017;

8) di disporre l’eliminazione della fase preliminare relativa all’esame preventivo delle bozze di statuti degli Enti richiedenti a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione, con contestuale perdita di efficacia, alla medesima data, del decreto dirigenziale della struttura regionale competente 31 agosto 2011, n. 164;

9) di autorizzare il Direttore responsabile della Direzione Enti Locali e Strumentali a provvedere con propri successivi decreti all’eventuale modifica/integrazione e adeguamento degli allegati in questione, al fine di fornire ai richiedenti esaustive ed aggiornate informazioni in materia, nei limiti dei principi e delle linee guida contenute nella presente deliberazione;

10) di incaricare la Direzione Enti Locali e Strumentali dell’esecuzione del presente atto e del monitoraggio dei suoi effetti, anche al fine della proposta di eventuali misure correttive;

11) di disporre, per l’effetto di quanto ora deliberato, il venir meno dell’efficacia delle disposizioni dettate dalla deliberazione della Giunta regionale 30 Dicembre 2010 n. 3148 e relativi allegati;

12) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale

13) di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;

14) di disporre l’inserimento nel sito internet della Regione del Veneto della presente deliberazione e della modulistica allegata al presente provvedimento, che sostituisce ed integra la precedente.

(seguono allegati)

134_AllegatoA0_340115.pdf
134_AllegatoA1_340115.pdf
134_AllegatoB0_340115.pdf
134_AllegatoB1_340115.pdf
134_AllegatoC0_340115.pdf
134_AllegatoC1_340115.pdf
134_AllegatoC2_340115.pdf
134_AllegatoD_340115.pdf

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