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Materia: Turismo
Deliberazione della Giunta Regionale n. 69 del 27 gennaio 2017
Requisiti di classificazione delle residenze turistico alberghiere. Modificazioni ed integrazioni all'Allegato C della deliberazione n. 807 del 27 maggio 2014. Deliberazione N. 123/CR del 23 dicembre 2016. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 articolo 31.
A seguito di variazione legislativa si provvede a integrare la deliberazione attuativa della tipologia ricettiva delle residenze turistico-alberghiere come le suite e junior suite.
L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, all'articolo 24 prevede le seguenti quattro tipologie di strutture ricettive alberghiere: alberghi o hotel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi e l’articolo 25 della citata legge regionale definisce le tipologie di strutture ricettive alberghiere, in modo molto sintetico, distinguendo le stesse secondo il criterio degli spazi offerti ai turisti, con particolare riferimento alle diverse tipologie di locali di pernottamento ed alla diversa capacità ricettiva.
L’articolo 25 della stessa legge fornisce poi una sommaria descrizione delle tipologie ricettive riconducibili alle strutture alberghiere, mentre l’articolo 31 attribuisce alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, l’individuazione dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere.
Con la deliberazione n. 807 del 27 maggio 2014, la Giunta regionale ha, quindi, approvato i requisiti dimensionali, strutturali, di prestazioni di servizi e di dotazioni, necessari per ottenere la classificazione di alberghi o hotel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere ed alberghi diffusi; in particolare, l’Allegato C disciplina la classificazione da due a quattro stelle dei villaggi albergo e delle residenze turistico alberghiere.
Con l’articolo 15 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 è stato modificato il comma 3 del citato articolo 25, introducendo, anche per le residenze turistico alberghiere, quali locali di pernottamento, le suite e junior suite, e ciò nei limiti della capacità ricettiva residuale rispetto a quella prevalente nelle unità abitative.
A tale proposito, si ricorda che la legge regionale definisce la suite, come il locale di pernottamento, composto da almeno una camera, da un salotto e da almeno un bagno privato e la junior suite come il locale di pernottamento, composto da un unico vano, avente una parte allestita a posti letto e una parte allestita a salotto, nonché da almeno un bagno privato.
A seguito delle modifiche introdotte dal legislatore è necessario, pertanto, aggiornare il testo dell’allegato C della deliberazione n. 807/2014, provvedendo a definire nelle suite e junior suite delle residenze turistico alberghiere i requisiti minimi di superficie dei bagni e i requisiti dimensionali delle superfici minime delle suite e delle junior suite, intese, queste ultime, come somma di tutti i vani esclusi i bagni
Per un principio di uguaglianza di trattamento tra strutture ricettive alberghiere, si ritiene di fissare quali dimensioni minime dei bagni e delle suite e junior suite le stesse dimensioni previste per gli alberghi e pertanto i corrispondenti valori sono i seguenti:
Da un punto di vista formale, si propone l’inserimento dei suddetti nuovi requisiti nell’Allegato C della deliberazione n. 807/2014 dopo il requisito n. 31, secondo la numerazione ed il contenuto del seguente schema:
N.
SUPERFICI MINIME DEI BAGNI NELLE SUITE E JUNIOR SUITE DELLE RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE
STELLE
NOTE
2
3
4
2, 2 bis
31 bis
Superficie minima di 3 mq del bagno privato
x
31 ter
Superficie minima di 4 mq del bagno privato
SUPERFICI MINIME DELLE SUITE DELLE RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (somma di tutti i vani esclusi i bagni)
2 bis
31 quater
suite ad un letto mq 16
31quinquies
suite a due letti mq 25
31 sexties
suite a tre letti mq 32
31 septies
suite a quattro letti mq 40
SUPERFICI MINIME DELLE JUNIOR SUITE DELLE RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (somma di tutti i vani esclusi i bagni)
31 octies
junior suite ad un letto mq 12
31 nonies
junior suite a due letti mq 18
Per assicurare una omogeneità di requisiti strutturali dei bagni nelle residenze turistico alberghiere, nel citato schema, si propone di adottare la stessa definizione di bagno privato completo, sia per ciascuna unità abitativa, sia per ciascuna suite e junior suite. In questo senso quindi la nota n. 2 dell’Allegato C della deliberazione n. 807/2014, presente nella stessa riga della rubrica intitolata alle superfici minime dei bagni nelle unità abitative, va applicata anche ai requisiti strutturali del bagno per le residenze turistico alberghiere: “2. il bagno privato completo deve essere dotato di lavabo, vaso all’inglese, vasca da bagno o doccia, bidet fisso o abbattibile a scomparsa, con acqua corrente calda e fredda per il lavaggio”.
Si deve considerare, inoltre, che i nuovi requisiti di classificazione delle residenze turistico alberghiere individuati con il presente provvedimento, si aggiungono a quelli già individuati con la deliberazione n. 807/2014 ed entrati in vigore con la sua pubblicazione il 13 giugno 2014.
E’ quindi necessario chiarire quale sarà l’ambito temporale di efficacia dei nuovi requisiti di classificazione delle residenze turistico alberghiere, individuati con il presente provvedimento, tenendo conto dei principi di legittimo affidamento e di proporzionalità, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni finali e transitorie, contenute nelle lettere f) e g) del comma 4 dell’articolo 50 della legge regionale n. 11/2013.
In relazione a quanto sopra, si propone quindi l’inserimento di una nuova nota 2 bis, nella stessa riga di ciascuna delle tre rubriche intitolate rispettivamente alle superfici minime dei bagni, delle suite e delle junior suite, con il seguente identico contenuto:
“2bis i requisiti strutturali e dimensionali delle residenze turistico alberghiere, individuati nel presente provvedimento, si applicano nei seguenti casi:
La delibera di cui all’oggetto ai sensi dell’articolo 31, comma 1 della legge regionale n. 11/2013, è stata trasmessa alla competente Commissione consiliare che ha espresso il proprio parere favorevole senza apportare alcuna modifica al testo proposto, nella seduta del 17 gennaio 2017.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, ed in particolare gli articoli 25 e 31;
VISTA la legge regionale 27 giugno 2016, n. 18;
VISTE le deliberazioni n. 807 del 27 maggio 2014 e n. 184 del 23 febbraio 2016;
VISTA la legge regione 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 - Statuto del Veneto ” e le relative deliberazioni attuative;
VISTO il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare in data 17 gennaio 2017 ai sensi dell’articolo 31 comma 1 della legge regionale n. 11/2013;
delibera
SUPERFICI MINIME DELLE SUITE
SUPERFICI MINIME DELLE JUNIOR SUITE
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