Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 12 del 31 gennaio 2017


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2263 del 30 dicembre 2016

Conferma dell'accreditamento istituzionale dei Centri ambulatoriali di riabilitazione e Presidi di Riabilitazione funzionale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame si procede alla conferma dell'accreditamento istituzionale dei Centri ambulatoriali di riabilitazione e Presidi di Riabilitazione funzionale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

Estremi dei principali documenti istruttori:
istanze di conferma dell'accreditamento: agli atti;
rapporti di verifica delle Aziende ULSS: agli atti;
Verbale della Commissione Regionale Investimenti Tecnologie ed Edilizia - C.R.I.T.E. del 22.11.2016 trasmesso con nota prot. reg. n. 472005 del 2.12.2016.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'art. 26 della L. n. 833 del 23 dicembre 1978 stabilisce che "le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti".

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

L'art. 8-quater D.lgs. 502/1992 e s.m.i. stabilisce che "l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate che ne facciano richiesta subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti".

L'art. 16, comma 1, lett. b) e lett. d) della L.R. n. 22/2002 e s.m.i. per quanto rileva nella presente sede, stabilisce che l'accreditamento istituzionale è rilasciato subordinatamente alla sussistenza della condizione rappresentata dalla "coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale".

In merito alla disciplina legislativa di fonte statale, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che l'accreditamento non è oggetto di un diritto, posto che il diritto, in presenza dei requisiti per l'accreditamento previsti dalla legge, riguarda solo l'erogazione delle prestazioni sanitarie "in regime per così dire privato": questo perché "ogni Regione è tenuta a individuare, attraverso la programmazione sanitaria, la quantità di prestazioni erogabili nel rispetto di un tetto massimo di spesa e può accreditare nuove strutture solo se sussiste un effettivo fabbisogno assistenziale" (Cons. Stato, Sez. III, n. 2527/2013).

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n. 22/2002, si deve procedere alla conferma dell'accreditamento istituzionale delle strutture in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

  1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
  2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
  3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la DGR n. 2501/04, e s.m.i.;
  4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

A seguito della promulgazione della L.R. n. 43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la L.R. n. 32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto con DGR n. 1145 del 5.7.2013, a dettare disposizioni organizzative nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. n. 22 del 16.8.2002, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.

In tale quadro normativo, le strutture in oggetto hanno presentato domanda di conferma dell'accreditamento istituzionale in qualità di Centri ambulatoriali di riabilitazione e Presidi di Riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, ex art. 26 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978.

Dalla documentazione agli atti risulta che:

  • le strutture sono titolari dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stata richiesta la conferma dell'accreditamento istituzionale;
  • con nota prot. reg. n. 475729 del 5.12.2016 la Regione del Veneto ha rilasciato il parere di programmazione sanitaria regionale e locale, attestando altresì la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;
  • le strutture richiedenti sono in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dalle Aziende U.L.S.S. di competenza;
  • il legale rappresentante delle strutture istanti, hanno dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;
  • nella seduta del 22.11.2016 anche la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di conferma dell'accreditamento istituzionale dei Centri ambulatoriali di riabilitazione e Presidi di Riabilitazione funzionale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, come da schede soggetti accreditati Allegati A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O-P.

In ragione di quanto sopra, conclusa l'istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti, si propone di confermare l'accreditamento alle strutture - Centri ambulatoriali di riabilitazione e Presidi di Riabilitazione funzionale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali - valutate coerenti con l'art. 16 L.R. n. 22/2002, come da schede soggetti accreditati conformi agli allegati sotto riportati:

  • Allegato A Opera Diocesana San Bernardo degli Uberti - Istituto Pio XII onlus, posti letto n. 100 già accreditato con DGR 2969/2010 e rinnovato con DGR 2511/2013, con sede operativa a Misurina di Auronzo di Cadore (BL) via Monte Piana n. 4.
  • Allegato B AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla onlus, già accreditata con DGR 2969/2010 e rinnovata con DGR 2511/2013, con sede operativa di Rosà (PD) via Marangoni n. 2;
  • Allegato C Presidio Riabilitativo "Villa Maria", posti letto n. 12, già accreditato con DGR 2973/2010 e rinnovato con DGR 2520/2013, con sede operativa a Vigardolo di Monticello Conte Otto (VI) via Villa Rossi n. 5;
  • Allegato D Associazione La Nostra Famiglia Vicenza, già accreditata con DGR 2968/2010 e rinnovata con DGR 2514/2013, con sede operativa a Vicenza in via Coltura Tesina n. 18;
  • Allegato E Associazione La Nostra Famiglia Pieve di Soligo, già accreditata con DGR 2965/2010 e rinnovata con DGR 2526/2013, con sede operativa a Pieve di Soligo (TV) in via Monte Grappa n. 96;
  • Allegato F Associazione La Nostra Famiglia Conegliano, posti letto n. 30, già accreditata con DGR 2962/2010 e rinnovata con DGR 2512/2013, con sede operativa a Conegliano (TV) in via Costa Alta n. 37;
  • Allegato G Associazione La Nostra Famiglia Oderzo, posti letto n. 10, già accreditata con DGR 2963/2010 e rinnovata con DGR 2525/2013, con sede operativa a Oderzo (TV) in via Don Monza 1/3;
  • Allegato H Associazione La Nostra Famiglia Treviso, già accreditata con DGR 2967/2010 e rinnovata con DGR 2524/2013, con sede operativa a Treviso in via Ellero n. 17;
  • Allegato I Associazione La Nostra Famiglia San Donà, già accreditata con DGR 2966/2010 e rinnovata con DGR 2515/2013, con sede operativa a San Donà di Piave (VE) in via Forlanini n. 5;
  • Allegato L Fondazione Federico Milcovich onlus - già UILDM onlus sez. di Padova, già accreditata con DGR 2971/2010 e rinnovata con DGR 2518/2013, con sede operativa a Padova in via Dei Colli n. 4;
  • Allegato M Associazione La Nostra Famiglia di Padova, già accreditata con DGR 2964/2010 e rinnovata con DGR 2513/2013, con sede operativa a Padova in via Carducci n. 25;
  • Allegato N AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla onlus, già accreditata con DGR 2961/2010 e rinnovata con DGR 2510/2013, con sede operativa a Villaguattera Rubano (PD) in via Perlasca n. 2;
  • Allegato O Centro Polifunzionale Don G. Calabria, posti letto n. 22, già accreditato con DGR 2960/2010 e rinnovato con DGR 2517/2013, con sede operativa a Verona in via San Marco n. 121;
  • Allegato P Fondazione Speranza onlus già UILDM onlus sez. Verona, già accreditata con DGR 2972/2010 e rinnovata con DGR 2519/2013, con sede operativa a Verona in via Aeroporto Berardi n. 51.
  • Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Con L.R. n. 19 del 25.10.2016 nel rispetto dei principi di equità ed universalità, è stata istituita l'Azienda per la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del servizio sanitario regionale, di seguito denominata Azienda Zero, ente del servizio sanitario regionale. La medesima normativa, prevede all'articolo 14 la ridefinizione dell'assetto organizzativo delle Aziende ULSS, mediante azioni di incorporazione e attribuzione di nuove denominazioni alle Aziende U.L.S.S. a decorrere dal 1.1.2017.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il D.lgs. del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTE le Leggi Regionali n. 43 del 23.11.2012 e n. 32 del 29.11.2001;

VISTA la L.R. n. 19 del 25.10.2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende U.L.S.S.";

VISTAla DGR n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTAla dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie";

VISTAla dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la DGR n. 2201 del 6 novembre 2012: Disciplina per la regolazione dei mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitari private , ai sensi della legge regionale 22/2002;

VISTI i Decreti del Segretario Regionale per la Sanità n. 37 del 2.5.2013 e n. 82 del 6.8.2013;

VISTA la nota prot. reg. n. 475729 del 5.12.2016 dell'U. O. Strutture intermedie e socio-sanitarie territoriali;

VISTI i rapporti di verifica delle Aziende U.L.S.S. di competenza, agli atti;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 22.11.2016 prot. reg. n. 472005 del 2.12.2016;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di confermare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, dei Centri ambulatoriali di riabilitazione e Presidi di Riabilitazione funzionale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, valutate coerenti con l'art. 16 L.R. n. 22/2002, come da schede soggetti accreditati conformi agli allegati sotto riportati:
    • Allegato A Opera Diocesana San Bernardo degli Uberti - Istituto Pio XII onlus, posti letto n. 100 già accreditato con DGR 2969/2010 e rinnovato con DGR 2511/2013, con sede operativa a Misurina di Auronzo di Cadore (BL) via Monte Piana n. 4.
    • Allegato B AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla onlus, già accreditata con DGR 2969/2010 e rinnovata con DGR 2511/2013, con sede operativa di Rosà (PD) via Marangoni n. 2;
    • Allegato C Presidio Riabilitativo "Villa Maria", posti letto n. 12, già accreditato con DGR 2973/2010 e rinnovato con DGR 2520/2013, con sede operativa a Vigardolo di Monticello Conte Otto (VI) via Villa Rossi n. 5;
    • Allegato D Associazione La Nostra Famiglia Vicenza, già accreditata con DGR 2968/2010 e rinnovata con DGR 2514/2013, con sede operativa a Vicenza in via Coltura Tesina n. 18;
    • Allegato E Associazione La Nostra Famiglia Pieve di Soligo, già accreditata con DGR 2965/2010 e rinnovata con DGR 2526/2013, con sede operativa a Pieve di Soligo (TV) in via Monte Grappa n. 96;
    • Allegato F Associazione La Nostra Famiglia Conegliano, posti letto n. 30, già accreditata con DGR 2962/2010 e rinnovata con DGR 2512/2013, con sede operativa a Conegliano (TV) in via Costa Alta n. 37;
    • Allegato G Associazione La Nostra Famiglia Oderzo, posti letto n. 10, già accreditata con DGR 2963/2010 e rinnovata con DGR 2525/2013, con sede operativa a Oderzo (TV) in via Don Monza 1/3;
    • Allegato H Associazione La Nostra Famiglia Treviso, già accreditata con DGR 2967/2010 e rinnovata con DGR 2524/2013, con sede operativa a Treviso in via Ellero n. 17;
    • Allegato I Associazione La Nostra Famiglia San Donà, già accreditata con DGR 2966/2010 e rinnovata con DGR 2515/2013, con sede operativa a San Donà di Piave (VE) in via Forlanini n. 5;
    • Allegato L Fondazione Federico Milcovich onlus - già UILDM onlus sez. di Padova, già accreditata con DGR 2971/2010 e rinnovata con DGR 2518/2013, con sede operativa a Padova in via Dei Colli n. 4;
    • Allegato M Associazione La Nostra Famiglia di Padova, già accreditata con DGR 2964/2010 e rinnovata con DGR 2513/2013, con sede operativa a Padova in via Carducci n. 25;
    • Allegato N AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla onlus, già accreditata con DGR 2961/2010 e rinnovata con DGR 2510/2013, con sede operativa a Villaguattera Rubano (PD) in via Perlasca n. 2;
    • Allegato O Centro Polifunzionale Don G. Calabria, posti letto n. 22, già accreditato con DGR 2960/2010 e rinnovato con DGR 2517/2013, con sede operativa a Verona in via San Marco n. 121;
    • Allegato P Fondazione Speranza onlus già UILDM onlus sez. Verona, già accreditata con DGR 2972/2010 e rinnovata con DGR 2519/2013, con sede operativa a Verona in via Aeroporto Berardi n. 51.
  2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale;
  3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n.22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
  4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione Veneto;
  5. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie già stabilite dalla Regione;
  6. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n. 1314/16; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;
  7. di dare atto che l'Azienda ULSS di riferimento dovrà accertare annualmente prima dell' eventuale stipula dell'accordo contrattuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
  8. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della l. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
  9. di subordinare l'efficacia dell'accreditamento istituzionale alla conclusione positiva del procedimento di cui alla DGR n. 2201/12 per le strutture che hanno subìto mutamenti organizzativi e giuridici successivamente alla presentazione della domanda di accreditamento;
  10. di notificare il presente atto alle strutture interessate in qualità di Centri ambulatoriali di riabilitazione e Presidi di Riabilitazione funzionale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali e di darne comunicazione alle Aziende U.L.S.S. competenti per territorio;
  11. di incaricare l' U.O. Accreditamento strutture sanitarie, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, dell'esecuzione del presente atto;
  12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
  13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  14. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

2263_AllegatoA_337235.pdf
2263_AllegatoB_337235.pdf
2263_AllegatoC_337235.pdf
2263_AllegatoD_337235.pdf
2263_AllegatoE_337235.pdf
2263_AllegatoF_337235.pdf
2263_AllegatoG_337235.pdf
2263_AllegatoH_337235.pdf
2263_AllegatoI_337235.pdf
2263_AllegatoL_337235.pdf
2263_AllegatoM_337235.pdf
2263_AllegatoN_337235.pdf
2263_AllegatoO_337235.pdf
2263_AllegatoP_337235.pdf

Torna indietro