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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2263 del 30 dicembre 2016
Conferma dell'accreditamento istituzionale dei Centri ambulatoriali di riabilitazione e Presidi di Riabilitazione funzionale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.
Con il provvedimento in esame si procede alla conferma dell'accreditamento istituzionale dei Centri ambulatoriali di riabilitazione e Presidi di Riabilitazione funzionale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. Estremi dei principali documenti istruttori: istanze di conferma dell'accreditamento: agli atti; rapporti di verifica delle Aziende ULSS: agli atti; Verbale della Commissione Regionale Investimenti Tecnologie ed Edilizia - C.R.I.T.E. del 22.11.2016 trasmesso con nota prot. reg. n. 472005 del 2.12.2016.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
L'art. 26 della L. n. 833 del 23 dicembre 1978 stabilisce che "le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti".
La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..
L'art. 8-quater D.lgs. 502/1992 e s.m.i. stabilisce che "l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate che ne facciano richiesta subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti".
L'art. 16, comma 1, lett. b) e lett. d) della L.R. n. 22/2002 e s.m.i. per quanto rileva nella presente sede, stabilisce che l'accreditamento istituzionale è rilasciato subordinatamente alla sussistenza della condizione rappresentata dalla "coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale".
In merito alla disciplina legislativa di fonte statale, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che l'accreditamento non è oggetto di un diritto, posto che il diritto, in presenza dei requisiti per l'accreditamento previsti dalla legge, riguarda solo l'erogazione delle prestazioni sanitarie "in regime per così dire privato": questo perché "ogni Regione è tenuta a individuare, attraverso la programmazione sanitaria, la quantità di prestazioni erogabili nel rispetto di un tetto massimo di spesa e può accreditare nuove strutture solo se sussiste un effettivo fabbisogno assistenziale" (Cons. Stato, Sez. III, n. 2527/2013).
Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.
L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).
Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.
Considerato l'art. 19, II^ comma, della Legge Regionale n. 22/2002, si deve procedere alla conferma dell'accreditamento istituzionale delle strutture in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:
A seguito della promulgazione della L.R. n. 43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la L.R. n. 32 del 29.11.2001 istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto con DGR n. 1145 del 5.7.2013, a dettare disposizioni organizzative nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. n. 22 del 16.8.2002, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.
In tale quadro normativo, le strutture in oggetto hanno presentato domanda di conferma dell'accreditamento istituzionale in qualità di Centri ambulatoriali di riabilitazione e Presidi di Riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, ex art. 26 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978.
Dalla documentazione agli atti risulta che:
In ragione di quanto sopra, conclusa l'istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti, si propone di confermare l'accreditamento alle strutture - Centri ambulatoriali di riabilitazione e Presidi di Riabilitazione funzionale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali - valutate coerenti con l'art. 16 L.R. n. 22/2002, come da schede soggetti accreditati conformi agli allegati sotto riportati:
Con L.R. n. 19 del 25.10.2016 nel rispetto dei principi di equità ed universalità, è stata istituita l'Azienda per la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del servizio sanitario regionale, di seguito denominata Azienda Zero, ente del servizio sanitario regionale. La medesima normativa, prevede all'articolo 14 la ridefinizione dell'assetto organizzativo delle Aziende ULSS, mediante azioni di incorporazione e attribuzione di nuove denominazioni alle Aziende U.L.S.S. a decorrere dal 1.1.2017.
Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;
VISTO l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
VISTO il D.lgs. del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;
VISTE le Leggi Regionali n. 43 del 23.11.2012 e n. 32 del 29.11.2001;
VISTA la L.R. n. 19 del 25.10.2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende U.L.S.S.";
VISTAla DGR n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;
VISTAla dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie";
VISTAla dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";
VISTA la DGR n. 2201 del 6 novembre 2012: Disciplina per la regolazione dei mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitari private , ai sensi della legge regionale 22/2002;
VISTI i Decreti del Segretario Regionale per la Sanità n. 37 del 2.5.2013 e n. 82 del 6.8.2013;
VISTA la nota prot. reg. n. 475729 del 5.12.2016 dell'U. O. Strutture intermedie e socio-sanitarie territoriali;
VISTI i rapporti di verifica delle Aziende U.L.S.S. di competenza, agli atti;
VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 22.11.2016 prot. reg. n. 472005 del 2.12.2016;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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