Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Istruzione scolastica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 676 del 17 maggio 2016
Approvazione del Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario e dello Schema di Convenzione tra la Regione e le Università del Veneto. Anno Accademico 2016-2017. (L. R. 07/04/1998, n. 8, articolo 37, comma 1).
Con il presente provvedimento si approvano: a. il Piano Annuale degli Interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l’Anno Accademico 2016-2017; b. l’affidamento alle Università del Veneto della gestione delle borse di studio universitarie e della riscossione della tassa per il Diritto allo Studio Universitario per l’Anno Accademico 2016-2017 ed il relativo Schema di Convenzione di affidamento.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: nota dell’Università Cà Foscari di Venezia prot. n. 12768 del 21/03/2016; nota dell’Università IUAV di Venezia prot. n. 0005094 del 22/03/2016; nota dell’Università di Padova prot. n. 126503 del 07/04/2016; nota dell’ESU di Venezia prot. n. 0000560 del 21/03/2016; nota dell’ESU di Verona prot. n. 0000685 del 22/03/2016; nota dell’ESU di Padova prot. n. 0001498 del 23/03/2016.
Il relatore riferisce quanto segue.
Come stabilito dall’articolo 37, comma 1, della L.R. 07/04/1998, n. 8, la Giunta regionale deve approvare, annualmente, il Piano degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario (DSU), sulla base degli indirizzi del Programma Triennale regionale per il DSU (Deliberazione del Consiglio regionale n. 29 dell’11/07/2001) ed in conformità al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 09/04/2001.
Nelle more della determinazione, da parte dello Stato, dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di DSU, in relazione al nuovo art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, il Piano Annuale per l’Anno Accademico (A.A.) 2016-2017 si pone in linea di sostanziale continuità con i Piani Annuali che lo precedono.
Infatti, esso si colloca all’interno del medesimo quadro normativo, costituito dalla L.R. n. 15/1996, dalla L.R. n. 8/1998, dal Programma Triennale regionale per il DSU succitato, dal D.P.C.M. 09/04/2001 e dal D.Lgs. n. 68/2012 sull’uniformità di trattamento nel DSU.
Il contenuto del Piano.
Secondo quanto previsto dalla normativa summenzionata, il piano deve disciplinare i seguenti oggetti:
In relazione a ciascuno degli oggetti sopra elencati, si propone quanto segue, come esposto nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, precisando che sono state introdotte alcune novità, descritte all’interno di ciascun oggetto di riferimento nei quali si articola il Piano:
La gestione degli interventi in capo alle Università.
Per quanto concerne la gestione degli interventi, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, periodo secondo, della L.R. 8/1998, si ritiene di affidare, tramite apposita convenzione (Allegato B), alle Università del Veneto, anche per l’A.A. 2016-2017, la gestione delle borse di studio regionali per gli studenti iscritti alle Università stesse, incaricandole, nel contempo, della riscossione della tassa regionale per il DSU A.A. 2016-2017, versata dai predetti studenti, così come consentito dall’art. 6 della L.R. 15/1996.
Pertanto, le Università provvederanno a stabilire le graduatorie per le borse di studio e ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il DSU (ex articolo 18, comma 6, della L.R. 8/1998) agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio regionali, nonché agli studenti vincitori di borse di studio attribuite da altri Enti Pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli stabiliti per le borse di studio regionali.
La concessione delle borse di studio avverrà sulla base di una collaborazione tra le Università e gli ESU del Veneto che prevede l’invio tempestivo a questi ultimi degli elenchi dei vincitori di borse di studio.
Valutata l’esperienza maturata nei precedenti Anni Accademici, appare opportuno confermare anche per l’A.A. 2016-2017 l’autorizzazione alle Università del Veneto di procedere alla stipula delle convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), che prevedano l’effettuazione del calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario, la consegna della documentazione agli studenti delle Università del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate; le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio.
Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, per l’A.A. 2016-2017, la compartecipazione della Regione del Veneto ai costi attestati dalle Università del Veneto per il suddetto servizio prestato dai CAF, in base alle convenzioni stipulate, avverrà, in via eventuale, attraverso gli ESU e coprirà fino al 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per l’acquisizione dell’ISEEU/ISPEU parificato relativo agli studenti stranieri o agli studenti italiani residenti all’estero come previsto dal Protocollo d’Intesa concluso il 03/06/2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001 ed in virtù dell’accordo stipulato tra la Regione e le rappresentanze elettive degli studenti in data 05/10/2001, qualora la Regione, tramite gli ESU, sia in grado di assicurare il servizio abitativo e/o di ristorazione con un’adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi, la borsa di studio verrà erogata agli studenti in parte in denaro ed in parte in servizi.
Pertanto, le Università verseranno entro il 31/01/2017 agli ESU il seguente valore monetario del servizio abitativo e/o di ristorazione garantito agli studenti fuori-sede borsisti e del servizio di ristorazione garantito agli studenti pendolari borsisti:
Studente fuori sede:
€
1.500,00
in caso di solo alloggio;
2.100,00
in caso di alloggio + 1 pasto giornaliero
600,00
in caso di 1 pasto giornaliero;
Studente pendolare:
400,00
o l’eventuale importo ridotto (riduzione comunque non superiore ai 100,00 Euro) in caso di 1 pasto giornaliero
Sempre ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, si conferma la necessità di demandare agli ESU l’eventuale accordo con le rappresentanze elettive degli studenti in merito all’erogazione di 2 pasti giornalieri (anziché 1 solo pasto giornaliero) agli studenti fuori sede borsisti, considerate le specifiche esigenze delle realtà locali.
Nell’ipotesi di accordo, le Università verseranno agli ESU entro il 31/01/2017 il seguente valore monetario del servizio di ristorazione (2 pasti giornalieri) garantito agli studenti fuori sede borsisti:
1.200,00
in caso di 2 pasti giornalieri.
La gestione degli interventi in capo agli ESU.
Le borse di studio regionali da assegnare agli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ed ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, verranno gestite dagli ESU del Veneto, cui i predetti studenti verseranno la tassa regionale per il DSU, come consentito dall’articolo 18, comma 4, della L.R. 8/1998.
Qualora gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni di cui sopra siano contemporaneamente iscritti anche ad un corso di laurea presso una delle Università del Veneto, l’importo corrispondente al pagamento della tassa per il DSU, che lo studente dovrà pagare una sola volta, se versato a favore dell’Università, potrà essere richiesto a quest’ultima dal competente ESU in tutti i casi in cui sia allo stesso dovuto.
Il riparto della competenza territoriale tra gli ESU del Veneto in ordine alla riscossione della tassa regionale per il DSU e alla gestione degli interventi per il DSU concernenti gli studenti delle Istituzioni succitate resta definito dalle DDGR n. 2668/1999, n. 2694/2000 e n. 3550/2003.
Anche gli ESU, al pari delle Università:
Gli altri interventi di attuazione del DSU (servizio abitativo, servizio di ristorazione, ecc.) verranno gestiti dagli ESU del Veneto, così come previsto dall’articolo 3, comma 5, periodo primo, della L.R. 8/1998, secondo quanto disposto nell’Allegato A.
L’aggiornamento della tassa regionale per il DSU.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della L.R. 18/06/1996, n. 15, va ricordato che la Giunta regionale deve aggiornare, entro il 30 giugno di ogni anno, l’importo della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario, il cui gettito è destinato all’erogazione di borse di studio regionali, sulla base del tasso d’inflazione programmato relativo all’anno solare d’inizio dell’Anno Accademico.
Pertanto, rilevato che il tasso d’inflazione programmato per il 2016 è pari all’1,00%, gli importi della tassa regionale per il DSU per l’A.A. 2016-2017 risultano così rideterminati per le tre fasce nelle quali il tributo si articola:
Tassa Regionale DSU A.A. 2016-2017 Importi
Fasce della Tassa
Limite minimo della Fascia
Limiti massimo della Fascia
I
124,00
143,99
II
144,00
164,99
III
165,00
La Giunta regionale si riserva di rideterminare ulteriormente gli importi della tassa regionale per il DSU qualora il tasso d’inflazione programmato per il 2016 dovesse essere modificato entro il 30/06/2016.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto; Visto l’art. 23 della Costituzione; Vista la L.R. 18/06/1996, n. 15; Vista la L.R. 07/04/1998, n. 8; Vista la L.R. 24/02/2016, n. 8; Visto il D.Lgs. 25/07/1998, n. 286; Vista la L. 21/12/1999, n. 508; Visto il D.P.R. 31/08/1999, n. 394; Visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445; Visto il D.P.C.M. 09/04/2001; Visto il D.M. 10/01/2002, n. 38; Visto il D.M. 22/10/2004, n. 270; Visto il D.M. 16/09/2015, n. 689; Visto il D.Lgs. 29/03/2012, n. 68; Visto il D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159; Visto il Programma Triennale per il DSU 2001-2003, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 29 dell’11/07/2001;
Richiamate le DDGR n. 2668/1999, n. 2694/2000 e n. 3550/2003;
Viste le note dell’Università Cà Foscari di Venezia prot. n. 12768 del 21/03/2016, dell’Università IUAV di Venezia prot. n. 0005094 del 22/03/2016, dell’Università di Padova prot. n. 126503 del 07/04/2016, dell’ESU di Venezia prot. n. 0000560 del 21/03/2016, dell’ESU di Verona prot. n. 0000685 del 22/03/2016, dell’ESU di Padova prot. n. 0001498 del 23/03/2016;
Visto l’art. 2, comma 2, lett. a), della L.R. 31/12/2012, n. 54;
delibera
per gli studenti iscritti alle Università stesse;
per gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto che rilasciano titoli con valore legale;
Importo Tassa Regionale DSU A.A. 2016-2017
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa n. 071202 “Erogazioni di borse di studio e prestiti d’onore finanziati col gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario”, n. 071203 “Concessione di prestiti d’onore e borse di studio a studenti universitari – somma finanziata con l’apposito fondo di intervento integrativo”, n. 071204 “Spese per il funzionamento degli ESU-ARDSU” e n. 071208 “Interventi regionali per il diritto allo studio universitario e per la mobilità degli studenti”, a valere sui bilanci regionali 2016 e 2017;
(seguono allegati)
Torna indietro