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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 53 del 31 maggio 2016


Materia: Istruzione scolastica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 676 del 17 maggio 2016

Approvazione del Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario e dello Schema di Convenzione tra la Regione e le Università del Veneto. Anno Accademico 2016-2017. (L. R. 07/04/1998, n. 8, articolo 37, comma 1).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approvano:
a.   il Piano Annuale degli Interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l’Anno Accademico 2016-2017;
b.   l’affidamento alle Università del Veneto della gestione delle borse di studio universitarie e della riscossione della tassa per il Diritto allo Studio Universitario per l’Anno Accademico 2016-2017 ed il relativo Schema di Convenzione di affidamento.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
nota dell’Università Cà Foscari di Venezia prot. n. 12768 del 21/03/2016;
nota dell’Università IUAV di Venezia prot. n. 0005094 del 22/03/2016;
nota dell’Università di Padova prot. n. 126503 del 07/04/2016;
nota dell’ESU di Venezia prot. n. 0000560 del 21/03/2016;
nota dell’ESU di Verona prot. n. 0000685 del 22/03/2016;
nota dell’ESU di Padova prot. n. 0001498 del 23/03/2016.

Il relatore riferisce quanto segue.

Come stabilito dall’articolo 37, comma 1, della L.R. 07/04/1998, n. 8, la Giunta regionale deve approvare, annualmente, il Piano degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario (DSU), sulla base degli indirizzi del Programma Triennale regionale per il DSU (Deliberazione del Consiglio regionale n. 29 dell’11/07/2001) ed in conformità al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 09/04/2001.

Nelle more della determinazione, da parte dello Stato, dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di DSU, in relazione al nuovo art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, il Piano Annuale per l’Anno Accademico (A.A.) 2016-2017 si pone in linea di sostanziale continuità con i Piani Annuali che lo precedono.

Infatti, esso si colloca all’interno del medesimo quadro normativo, costituito dalla L.R. n. 15/1996, dalla L.R. n. 8/1998, dal Programma Triennale regionale per il DSU succitato, dal D.P.C.M. 09/04/2001 e dal D.Lgs. n. 68/2012 sull’uniformità di trattamento nel DSU.

 

Il contenuto del Piano.

Secondo quanto previsto dalla normativa summenzionata, il piano deve disciplinare i seguenti oggetti:

  1. i criteri e le modalità inerenti la formazione delle graduatorie per la fruizione delle borse di studio e dei servizi abitativi;
  2. gli importi (massimi e minimi) delle borse di studio;
  3. l’entità minima delle tariffe per l’accesso ai servizi di ristorazione ed abitativo;
  4. i criteri per il riparto del fondo regionale tra gli Enti per il Diritto allo Studio Universitario veneti (ESU) per le loro spese di funzionamento;
  5. l’entità dei contributi sostitutivi dell’alloggio;
  6. il limite dei posti letto disponibili per gli studenti stranieri;
  7. le agevolazioni in favore degli studenti portatori di handicap;
  8. i criteri di riparto tra le Università e gli ESU del Veneto dell’eventuale Fondo integrativo statale di cui all’art. 16 del D.P.C.M. 09/04/2001 e all’art. 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 68/2012, per borse di studio A.A. 2016-2017, nonché delle eventuali risorse regionali aggiuntive di cui all’art. 18, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 68/2012, da destinarsi a borse di studio per l’A.A. 2016-2017.

In relazione a ciascuno degli oggetti sopra elencati, si propone quanto segue, come esposto nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, precisando che sono state introdotte alcune novità, descritte all’interno di ciascun oggetto di riferimento nei quali si articola il Piano:

  1. criteri e modalità inerenti la formazione delle graduatorie per la fruizione delle borse di studio e dei servizi abitativi:
    si confermano quelli previsti dal D.P.C.M. 09/04/2001:
  • assegnazione della borsa di studio regionale agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi (matricole): a seguito di approfondimenti tecnici con le Università e gli ESU del Veneto (già avvenuti con riferimento all’A.A. 2009-2010), si conferma unicamente in favore delle matricole extra-Ue iscritte ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, la riserva (limite massimo) del 3% delle risorse complessivamente destinate alle matricole (riserva già stabilita a partire dall’A.A. 2005-2006, con DGR n. 1500/2005), in quanto si è convenuto che il numero delle matricole extra-Ue, iscritte ai corsi di Laurea specialistica/magistrale (biennale), tende a diminuire, rispetto alle matricole del precedente ciclo di studi, per stabilizzarsi su di un numero tale da garantire continuità nella carriera universitaria e vanno pertanto escluse dalla suddetta riserva del 3%;
  • requisiti relativi alla condizione economica degli studenti: ai sensi dell’articolo 4, comma 10, del D.P.C.M. 09/04/2001, gli studenti, per accedere ai benefici del DSU, debbono dichiarare in via sostituiva di atto di notorietà la propria condizione economica, mediante dichiarazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) che è determinato ai sensi dell’articolo 8, del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159; a tal fine, l’ISEE, sommato con l’Indicatore della Situazione Economica all’Estero, nonché l’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente, sono stati elevati adeguandoli ai nuovi limiti di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 23/03/2016, n. 174; in base alla normativa vigente (articolo 23 Cost. - D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - D.P.C.M. 09/04/2001 - D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 - D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159), gli studenti potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario (ISEEU) e la consegna della relativa certificazione; si conferma come lo scorso anno che a seguito della nuova normativa sull’ISEE, tutti i richiedenti devono farsi calcolare ed attestare il nuovo ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario; la novità introdotta quest’anno è la seguente: nelle more dell’adozione del decreto di cui all’art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all’estero viene definita attraverso l’ISEEU/ISPEU parificato come previsto dal Protocollo d’Intesa concluso il 03/06/2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale;
  • destinatari dei benefici: si confermano le disposizioni per gli studenti non impegnati a tempo pieno ai sensi del D.M. 270/2004, già previste a partire dall’A.A. 2006-2007; in particolare, si conferma l’attribuzione del predetto beneficio agli studenti a tempo parziale, per ragioni di lavoro, salute e famiglia, opportunamente documentate, iscritti ai corsi di laurea (triennale) ed ai corsi di laurea specialistica/magistrale (biennale) delle Università, prevedendo per gli stessi specifici requisiti di merito per l’accesso al beneficio e l’erogazione di una borsa di studio di importo ridotto rispetto agli studenti a tempo pieno; si precisa che gli studenti-detenuti, iscritti ai corsi delle Università, potranno concorrere alle borse di studio regionali in base agli stessi criteri vigenti per gli studenti non detenuti; ai fini della determinazione dell’importo di borsa di studio, gli studenti detenuti verranno considerati studenti in sede; la novità introdotta quest’anno è la seguente: è prevista la revoca della borsa di studio conseguita per l’anno accademico 2016/2017, allo studente che si laurei nella sessione straordinaria dell’anno accademico 2015/2016, con conseguente restituzione, prima della data di conseguimento del titolo, delle somme riscosse e dell’importo relativo ai servizi (alloggio e ristorazione) goduti;
  1. importi delle borse di studio regionali:
  • importi massimi: ai sensi del D.P.C.M. 09/04/2001 e della L.R. 15/1996, vengono aggiornati in base alla variazione dell’indice generale dell’ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativa all’anno solare precedente a quello d’inizio dell’anno accademico; considerato che la variazione dell’indice generale dell’ISTAT è pari allo 0,0% per il 2015, gli importi massimi delle borse di studio si mantengono invariati;
  • importi minimi: anche gli importi minimi delle borse di studio si mantengono invariati in base al valore dell’indice generale dell’ISTAT pari, appunto, allo 0,0% per il 2015;
  1. entità minima delle tariffe di accesso al servizio di ristorazione: si confermano quelle stabilite lo scorso A.A. 2015-2016 senza procedere ad aggiornarne l’importo; inoltre resta fermo il principio già stabilito negli Anni Accademici precedenti, secondo cui, fatte salve le specifiche deroghe previste dall’articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, l’accesso al servizio di ristorazione alle stesse condizioni degli studenti sia accordato esclusivamente a coloro che sono soggetti al pagamento della tassa regionale per il DSU di cui alla L.R. 15/1996; entità minima delle tariffe di accesso al servizio abitativo: si confermano quelle stabilite lo scorso A.A. 2015-2016 senza procedere ad aggiornarne l’importo;
  2. criteri per il riparto del contributo regionale 2017 per le spese di funzionamento degli ESU del Veneto, pari al 90% del Fondo regionale: le risorse che si prevede di assegnare per il 2017 ammontano complessivamente al massimo ad € 9.868.780,54 tenuto conto della nota del Segretario Regionale per la Cultura prot. n. 389964/C.100, del 18/09/2013, attuativa della DGR n. 911/2013, che ha quantificato i tetti massimi cumulativi di entrambi i contributi regionali [funzionamento (Fondo 90%) - riserva (Fondo 10%)] assegnabili ai singoli ESU, in base alla riduzione del 20% degli oneri finanziari;
  3. entità degli eventuali contributi sostitutivi del servizio abitativo: si conferma l’entità di € 1.500,00;
  4. limite dei posti letto disponibili per gli studenti stranieri: si conferma unicamente per gli studenti extra-Ue matricole iscritte ai corsi di Laurea ed ai corsi di Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, la riserva del 10% sui posti-alloggio riservati agli studenti matricole in generale (30%), in quanto a seguito di approfondimenti tecnici con le Università e gli ESU veneti si è convenuto che le matricole extra-Ue iscritte ai corsi di Laurea specialistica/magistrale (biennale), che hanno completato il precedente ciclo di studi, garantiscono continuità nella carriera universitaria e vanno pertanto escluse dalla suddetta riserva del 10%;
  5. agevolazioni in favore degli studenti portatori di handicap: si confermano quelle dell’anno precedente;
  6. criteri di riparto, tra le Università e gli ESU del Veneto, dell’eventuale Fondo integrativo statale per borse di studio A.A. 2016-2017 e delle eventuali risorse regionali aggiuntive per borse di studio A.A. 2016-2017: vengono confermati i criteri già individuati nel precedente A.A. 2015-2016, in quanto tengono conto come in passato degli studenti idonei ma non beneficiari di borse di studio e del fabbisogno di risorse necessario per soddisfare i predetti studenti, ma anche delle risorse autonome che i soggetti gestori degli interventi abbiano concretamente destinato all’erogazione di borse di studio.

 

La gestione degli interventi in capo alle Università.

Per quanto concerne la gestione degli interventi, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, periodo secondo, della L.R. 8/1998, si ritiene di affidare, tramite apposita convenzione (Allegato B), alle Università del Veneto, anche per l’A.A. 2016-2017, la gestione delle borse di studio regionali per gli studenti iscritti alle Università stesse, incaricandole, nel contempo, della riscossione della tassa regionale per il DSU A.A. 2016-2017, versata dai predetti studenti, così come consentito dall’art. 6 della L.R. 15/1996.

Pertanto, le Università provvederanno a stabilire le graduatorie per le borse di studio e ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il DSU (ex articolo 18, comma 6, della L.R. 8/1998) agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio regionali, nonché agli studenti vincitori di borse di studio attribuite da altri Enti Pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli stabiliti per le borse di studio regionali.

La concessione delle borse di studio avverrà sulla base di una collaborazione tra le Università e gli ESU del Veneto che prevede l’invio tempestivo a questi ultimi degli elenchi dei vincitori di borse di studio.

Valutata l’esperienza maturata nei precedenti Anni Accademici, appare opportuno confermare anche per l’A.A. 2016-2017 l’autorizzazione alle Università del Veneto di procedere alla stipula delle convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), che prevedano l’effettuazione del calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario, la consegna della documentazione agli studenti delle Università del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate; le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio.

Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, per l’A.A. 2016-2017, la compartecipazione della Regione del Veneto ai costi attestati dalle Università del Veneto per il suddetto servizio prestato dai CAF, in base alle convenzioni stipulate, avverrà, in via eventuale, attraverso gli ESU e coprirà fino al 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per l’acquisizione dell’ISEEU/ISPEU parificato relativo agli studenti stranieri o agli studenti italiani residenti all’estero come previsto dal Protocollo d’Intesa concluso il 03/06/2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale.

Ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001 ed in virtù dell’accordo stipulato tra la Regione e le rappresentanze elettive degli studenti in data 05/10/2001, qualora la Regione, tramite gli ESU, sia in grado di assicurare il servizio abitativo e/o di ristorazione con un’adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi, la borsa di studio verrà erogata agli studenti in parte in denaro ed in parte in servizi.

Pertanto, le Università verseranno entro il 31/01/2017 agli ESU il seguente valore monetario del servizio abitativo e/o di ristorazione garantito agli studenti fuori-sede borsisti e del servizio di ristorazione garantito agli studenti pendolari borsisti:

Studente fuori sede:

1.500,00

in caso di solo alloggio;

 

2.100,00

in caso di alloggio + 1 pasto giornaliero

 

600,00

in caso di 1 pasto giornaliero;

Studente pendolare:

400,00

o l’eventuale importo ridotto (riduzione comunque non superiore ai 100,00 Euro) in caso di 1 pasto giornaliero

 

Sempre ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, si conferma la necessità di demandare agli ESU l’eventuale accordo con le rappresentanze elettive degli studenti in merito all’erogazione di 2 pasti giornalieri (anziché 1 solo pasto giornaliero) agli studenti fuori sede borsisti, considerate le specifiche esigenze delle realtà locali.

Nell’ipotesi di accordo, le Università verseranno agli ESU entro il 31/01/2017 il seguente valore monetario del servizio di ristorazione (2 pasti giornalieri) garantito agli studenti fuori sede borsisti:

Studente fuori sede:

1.200,00

      in caso di 2 pasti giornalieri.

 

La gestione degli interventi in capo agli ESU.

Le borse di studio regionali da assegnare agli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ed ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, verranno gestite dagli ESU del Veneto, cui i predetti studenti verseranno la tassa regionale per il DSU, come consentito dall’articolo 18, comma 4, della L.R. 8/1998.

Qualora gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni di cui sopra siano contemporaneamente iscritti anche ad un corso di laurea presso una delle Università del Veneto, l’importo corrispondente al pagamento della tassa per il DSU, che lo studente dovrà pagare una sola volta, se versato a favore dell’Università, potrà essere richiesto a quest’ultima dal competente ESU in tutti i casi in cui sia allo stesso dovuto.

Il riparto della competenza territoriale tra gli ESU del Veneto in ordine alla riscossione della tassa regionale per il DSU e alla gestione degli interventi per il DSU concernenti gli studenti delle Istituzioni succitate resta definito dalle DDGR n. 2668/1999, n. 2694/2000 e n. 3550/2003.

Anche gli ESU, al pari delle Università:

  1. provvederanno a stabilire le graduatorie per le borse di studio da assegnare agli studenti delle Istituzioni di propria competenza e ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il DSU (ex articolo 18, comma 6, della L.R. 8/1998) ai predetti studenti risultati vincitori o idonei nelle graduatorie delle borse di studio regionali, nonché ai predetti studenti vincitori di borse di studio attribuite da altri Enti Pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli stabiliti per le borse di studio regionali;
  2. potranno stipulare convenzioni con i CAF, per l’A.A. 2016-2017, che prevedano l’effettuazione del calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario e la consegna della documentazione agli studenti delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione ai predetti ESU delle pratiche effettuate: le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio.

Gli altri interventi di attuazione del DSU (servizio abitativo, servizio di ristorazione, ecc.) verranno gestiti dagli ESU del Veneto, così come previsto dall’articolo 3, comma 5, periodo primo, della L.R. 8/1998, secondo quanto disposto nell’Allegato A.

 

L’aggiornamento della tassa regionale per il DSU.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della L.R. 18/06/1996, n. 15, va ricordato che la Giunta regionale deve aggiornare, entro il 30 giugno di ogni anno, l’importo della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario, il cui gettito è destinato all’erogazione di borse di studio regionali, sulla base del tasso d’inflazione programmato relativo all’anno solare d’inizio dell’Anno Accademico.

Pertanto, rilevato che il tasso d’inflazione programmato per il 2016 è pari all’1,00%, gli importi della tassa regionale per il DSU per l’A.A. 2016-2017 risultano così rideterminati per le tre fasce nelle quali il tributo si articola:

Tassa Regionale DSU
A.A. 2016-2017
Importi

Fasce
della Tassa

Limite minimo
della Fascia

Limiti massimo
della Fascia

I

124,00

143,99

II

144,00

164,99

III

165,00

 

La Giunta regionale si riserva di rideterminare ulteriormente gli importi della tassa regionale per il DSU qualora il tasso d’inflazione programmato per il 2016 dovesse essere modificato entro il 30/06/2016.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l’art. 23 della Costituzione;
Vista la L.R. 18/06/1996, n. 15;
Vista la L.R. 07/04/1998, n. 8;
Vista la L.R. 24/02/2016, n. 8;
Visto il D.Lgs. 25/07/1998, n. 286;
Vista la L. 21/12/1999, n. 508;
Visto il D.P.R. 31/08/1999, n. 394;
Visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
Visto il D.P.C.M. 09/04/2001;
Visto il D.M. 10/01/2002, n. 38;
Visto il D.M. 22/10/2004, n. 270;
Visto il D.M. 16/09/2015, n. 689;
Visto il D.Lgs. 29/03/2012, n. 68;
Visto il D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159;
Visto il Programma Triennale per il DSU 2001-2003, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 29 dell’11/07/2001;

Richiamate le DDGR n. 2668/1999, n. 2694/2000 e n. 3550/2003;

Viste le note dell’Università Cà Foscari di Venezia prot. n. 12768 del 21/03/2016, dell’Università IUAV di Venezia prot. n. 0005094 del 22/03/2016, dell’Università di Padova prot. n. 126503 del 07/04/2016, dell’ESU di Venezia prot. n. 0000560 del 21/03/2016, dell’ESU di Verona prot. n. 0000685 del 22/03/2016, dell’ESU di Padova prot. n. 0001498 del 23/03/2016;

Visto l’art. 2, comma 2, lett. a), della L.R. 31/12/2012, n. 54;

delibera

  1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
  2. di approvare il Piano Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l’A.A. 2016-2017, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di affidare, anche per A.A. 2016-2017, mediante convenzione, alle Università del Veneto:
  • la gestione delle borse di studio universitarie;
  • la riscossione e l’eventuale rimborso della tassa per il Diritto allo Studio Universitario per l’Anno Accademico 2016-2017,

per gli studenti iscritti alle Università stesse;

  1. di approvare lo Schema di Convenzione tra la Regione e le Università del Veneto a firma del Presidente o di un suo delegato, di cui all’Allegato B, anch’esso parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di affidare, anche per l’A.A. 2016-2017, agli ESU del Veneto:
  • la gestione delle borse di studio;
  • la riscossione e l’eventuale rimborso della relativa tassa per il Diritto allo Studio Universitario per l’Anno Accademico 2016-2017;
  • la gestione degli altri interventi di attuazione del DSU, secondo quanto disposto nell’Allegato A al presente provvedimento,

per gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto che rilasciano titoli con valore legale;

  1. di autorizzare le Università del Veneto, anche per l’A.A. 2016-2017, a stipulare convenzioni con i CAF, che prevedano l’effettuazione del calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario e la consegna della documentazione agli studenti delle Università, nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate;
  2. di stabilire, per l’A.A. 2016-2017, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, che la compartecipazione della Regione del Veneto ai costi attestati dalle Università del Veneto per il servizio di cui al punto 9 prestato dai CAF, in base alle convenzioni stipulate, avverrà, in via eventuale, attraverso gli ESU e coprirà fino al 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per l’acquisizione dell’ISEEU/ISPEU parificato relativo agli studenti stranieri o agli studenti italiani residenti all’estero come previsto dal Protocollo d’Intesa concluso il 03/06/2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale;
  3. di autorizzare gli ESU del Veneto, anche per l’A.A. 2016-2017, a stipulare convenzioni con i CAF che prevedano l’effettuazione del calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario e la consegna della documentazione agli studenti delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione ai predetti ESU delle pratiche effettuate;
  4. di dare atto che, in base alla normativa vigente citata in premessa, gli studenti delle Università, delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto, potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario e la consegna della relativa certificazione, di cui all’articolo 4 dell’Allegato A, per l’accesso ai benefici del DSU;
  5. di rideterminare gli importi della tassa regionale per il DSU per l’A.A. 2016-2017 come segue per le tre fasce nelle quali il tributo si articola, con riserva di rideterminarne ulteriormente gli importi qualora il tasso d’inflazione programmato per il 2016 dovesse essere modificato entro il 30/06/2016:

Importo Tassa Regionale DSU
A.A. 2016-2017

Fasce
della Tassa

Limite minimo
della Fascia

Limiti massimo
della Fascia

I

124,00

143,99

II

144,00

164,99

III

165,00

 

  1. di determinare in € 41.708.080,14 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, che non costituiscono debito commerciale, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Istruzione:
  • per l’assegnazione agli ESU del contributo massimo di funzionamento per l’anno 2017 di € 9.868.780,54, tenuto conto della nota del Segretario Regionale per la Cultura prot. n. 389964/C.100, del 18/09/2013, attuativa della DGR n. 911/2013, che ha quantificato i tetti massimi cumulativi di entrambi i contributi regionali [funzionamento (Fondo 90%) - riserva (Fondo 10%)] assegnabili ai singoli agli ESU, in base alla riduzione del 20% degli oneri finanziari;
  • per il trasferimento alle Università della tassa regionale per il DSU per borse di studio A.A. 2016-2017 di € 16.000.000,00, che si prevede sarà uguale a quella presumibilmente riscossa definitivamente nell’A.A. 2015-2016;
  • per il trasferimento alle Università ed agli ESU della quota veneta del Fondo statale per borse di studio A.A. 2016-2017 di € 10.639.299,60, che si prevede sarà uguale a quella presumibilmente assegnata per l’A.A. 2015-2016;
  • per il trasferimento alle Università delle risorse regionali integrative per borse di studio A.A. 2016-2017 di € 5.200.000,00, che si prevede saranno più elevate di quelle necessarie per l’A.A. 2015-2016;

disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa n. 071202 “Erogazioni di borse di studio e prestiti d’onore finanziati col gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario”, n. 071203 “Concessione di prestiti d’onore e borse di studio a studenti universitari – somma finanziata con l’apposito fondo di intervento integrativo”, n. 071204 “Spese per il funzionamento degli ESU-ARDSU” e n. 071208 “Interventi regionali per il diritto allo studio universitario e per la mobilità degli studenti”, a valere sui bilanci regionali 2016 e 2017;

  1. di dare atto che le spese di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  2. di incaricare la Sezione Istruzione dell’esecuzione del presente atto;
  3. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, comma 1, lett. d) e 26, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
  5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

676_AllegatoA_323342.pdf
676_AllegatoB_323342.pdf

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