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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 23 del 11 marzo 2016


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 184 del 23 febbraio 2016

Disciplina regionale di classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Modificazione ed integrazione della deliberazione n. 807/2014 e della deliberazione n. 1521/2014. Deliberazione n. 8/CR del 2 febbraio 2016. Legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013.

Note per la trasparenza

Si provvede ad introdurre una semplificazione procedurale per le strutture ricettive alberghiere situate in edifici di particolare pregio storici.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La legge regionale n. 11/2013 prevede all'articolo 24 le seguenti quattro tipologie di strutture ricettive alberghiere: alberghi o hotel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi e la stessa legge regionale all'articolo 25, definisce le tipologie di strutture ricettive alberghiere, in modo molto sintetico, distinguendo le stesse secondo il criterio degli spazi offerti ai turisti, con particolare riferimento alle diverse tipologie di locali di pernottamento ed alla diversa capacità ricettiva.

Tuttavia l'articolo 31 della citata legge regionale consente una delegificazione della normativa turistica, perchè attribuisce ad un provvedimento deliberativo della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, l'individuazione dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere. La Giunta regionale, quindi, con propria delibera, approva i requisiti dimensionali, strutturali, di prestazioni di servizi e di dotazioni, necessari per ottenere la classificazione di alberghi o hotel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere ed alberghi diffusi.

Conseguentemente, la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 807 del 27 maggio 2014 inerente la classificazione delle strutture ricettive alberghiere con l'individuazione delle procedure, della documentazione e dei requisiti di attribuzione del livello e categoria, nonché la deliberazione n 1521 del 12 agosto 2014 per i requisiti, condizioni e criteri di classificazione della struttura ricettiva "Albergo diffuso".

Entrambe le delibere prevedono dei requisiti strutturali per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere, che sono obbligatori nei casi di nuovi volumi realizzati nella struttura o di nuova struttura o di modifica di livello di classificazione della struttura esistente tra cui va qui rilevato, il requisito relativo all'ascensore riservato ai clienti, che gli stessi utilizzano per muoversi tra le camere e le aree comuni dell'albergo, risultando particolarmente utile ai turisti con difficoltà di deambulazione.

Tale requisito è previsto per gli hotel ai numeri 53 e 54 della Sezione prima dell'Allegato B della deliberazione n. 807/2014; per i villaggi albergo e le residenze turistico alberghiere ai numeri 36 e 37 dell'Allegato C della stessa deliberazione e per gli alberghi diffusi al n. 24 dell'Allegato B della deliberazione n. 1521/2014. Sono esonerate da questo requisito le strutture ricettive classificate ad una stella, nonché le strutture ricettive classificate da due a tre stelle superior, purché situate in edifici articolati fino ad un massimo di due livelli.

Un altro requisito strutturale per la classificazione di alberghi o hotel, villaggi-albergo e residenze turistico-alberghiere, con livello di classificazione pari o superiore a 4 stelle, è l'ascensore o servizio di montacarichi, utilizzato invece dagli addetti dell'albergo per ragioni di lavoro. Si tratta di un requisito che soddisfa sia l'esigenza dei turisti di avere rapidamente, da parte degli addetti, il servizio di prima colazione in camera, sia per il trasporto interno dei bagagli e la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, in conformità all'articolo 168 del D. Lgs. n. 81/2008, che prevede, ove sia possibile, l'utilizzo di attrezzature meccaniche per evitare la movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

Il requisito dell'ascensore o servizio di montacarichi è previsto per gli hotel al numero 52 della Sezione prima dell'Allegato B della deliberazione n. 807/2014, mentre per i villaggi albergo e le residenze turistico alberghiere è previsto al numero 35 dell'Allegato C della DGR n. 807/2014.

Ora, riguardo ai due requisiti sopra indicati, nella pratica attuazione della normativa prevista dalle sopra citate deliberazioni sono stati segnalati dalle province e da parte di talune imprese, non tanto l'onerosità economica della realizzazione di tali strutture, quanto, soprattutto, la difficoltà amministrativa della realizzazione di ascensori e montacarichi, qualora le strutture ricettive alberghiere siano collocate su edifici considerati beni culturali, per il loro interesse storico od artistico. Infatti, nella struttura ricettiva considerata bene culturale, è necessaria l'autorizzazione da parte della Sopraintendenza, per i lavori destinati a realizzare ascensori o montacarichi, ai sensi dell'articolo 21 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Si evidenzia, peraltro, che pure la citata legge regionale n. 11/2013 all'articolo 3, comma 2, dispone che chiunque utilizzi le risorse turistiche del Veneto, ivi compresi i luoghi culturali, è tenuto ad atti e comportamenti che consentano la preservazione ed il mantenimento fisico, storico e patrimoniale delle risorse stesse. Di converso, la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 11/2013 prevede fra le finalità della Regione la promozione dello sviluppo economico sostenibile, nell'ambito della valorizzazione delle risorse turistiche a garanzia della fruizione del patrimonio culturale.

In talune situazioni si è riscontrato pertanto delle fattispecie nelle quali, da un lato l'imprenditore titolare di una struttura ricettiva alberghiera sita in un bene culturale, è interessato a realizzare lavori di ammodernamento e di innovazione tecnologica al servizio dei turisti per conseguire un livello di classificazione superiore a quello attuale e con la disciplina vigente è tenuto a realizzare l'ascensore per clienti o il servizio di montacarichi. Dall'altro, a volte, tali interventi edilizi rischiano di compromettere il valore storico od artistico dell'edificio e conseguentemente non sono autorizzati dal Soprintendente, impedendo quindi il miglioramento del livello di classificazione della struttura ricettiva alberghiera solo per la mancanza dell'ascensore o del montacarichi.

Per le considerazioni sopra evidenziate, si ritiene quindi opportuno provvedere ad una modifica della disciplina di classificazione delle strutture ricettive alberghiere, in grado di contemperare le esigenze di turismo accessibile, qualità dell'offerta ricettiva, sicurezza sui luoghi di lavoro, mantenimento delle risorse turistiche culturali del Veneto e sviluppo economico sostenibile, prevedendo pertanto, una disposizione di deroga ai citati requisiti dell'ascensore per clienti e del servizio di montacarichi, nel caso di classificazione di strutture ricettive alberghiere site in edifici qualificati come beni culturali, e le norme di tutela dei beni culturali non consentano la realizzazione dei suddetti impianti.

Pertanto, la deroga in parola interviene esclusivamente nel verificarsi congiuntamente delle seguenti tre condizioni:

a)           la struttura ricettiva è ubicata in un edificio classificato come bene culturale;
b)           le norme di tutela dei beni culturali non consentano la realizzazione dei suddetti impianti;
c)           intervenga comunque, previa richiesta del titolare della struttura ricettiva, il parere negativo della Soprintendenza alla realizzazione degli impianti di ascensore e di montacarichi.

Si propone quindi di inserire, per la classificazione degli alberghi, una nota n. 7 bis in corrispondenza della rubrica "ascensore o servizio di montacarichi" nonché in corrispondenza della rubrica "ascensore per clienti" della Sezione prima dell'Allegato B della deliberazione n. 807/2014, avente il seguente contenuto: "il presente requisito non è obbligatorio in un edificio qualificato come bene culturale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, qualora, ai sensi dell'articolo 21 di tale Decreto legislativo, non intervenga l'autorizzazione della Soprintendenza in quanto le norme di tutela dei beni culturali non consentono la realizzazione dei suddetti impianti".

Analoga nota integrativa andrà inserita anche per i villaggi albergo e le residenze turistico alberghiere, in corrispondenza della rubrica "ascensore o servizio di montacarichi" nonché in corrispondenza della rubrica " ascensore per clienti" per i villaggi albergo e le residenze turistico alberghiere dell'Allegato C della deliberazione n. 807/2014 (nota 4 bis) e per gli alberghi diffusi di cui all'allegato B della deliberazione
n. 1521/2014 (nota n. 3 bis).

La delibera di cui all'oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31, della legge regionale n. 11 del 2013, è stato trasmesso alla competente commissione consiliare che ha espresso il proprio parere favorevole senza apportare alcuna modifica al testo proposto, nella seduta del 17 febbraio 2016.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

VISTA la legge regionale 5 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTE le proprie deliberazioni n. 807/2014 e n. 1521/2014;

VISTE le deliberazioni n. 2139 del 25 novembre 2013 e n. 2140 del 25 novembre 2013 relative all'assetto organizzativo regionale in attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la propria deliberazione n. 8/CR del 2 febbraio 2016;

VISTO il parere favorevole della terza Commissione consiliare rilasciato il 17 febbraio 2016 ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge regionale n. 11/2013.

delibera

1.           di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le integrazioni ai requisiti di classificazione delle strutture ricettive relative agli alberghi o hotel, villaggi - albergo residenze turistiche alberghiere di cui alla deliberazione n. 807 del 27 maggio 2014 e degli alberghi diffusi di cui alla deliberazione n. 1521 del 12 agosto 2014;

2.           di stabilire che l'integrazione consiste nell'inserire negli allegati alle deliberazioni la seguente nota integrativa: "il presente requisito non è obbligatorio in un edificio qualificato come bene culturale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, qualora, ai sensi dell'articolo 21 di tale Decreto legislativo, non intervenga l'autorizzazione della Soprintendenza in quanto le norme di tutela dei beni culturali non consentono la realizzazione dei suddetti impianti";

3.           di stabilire che la deroga ai requisiti di classificazione interviene esclusivamente nel verificarsi congiuntamente delle seguenti tre condizioni:

a)       la struttura ricettiva è ubicata in un edificio classificato come bene culturale;
b)       le norme di tutela dei beni culturali non consentano la realizzazione dei suddetti impianti;
c)       intervenga comunque, previa richiesta del titolare della struttura ricettiva, il parere negativo della Soprintendenza alla realizzazione degli impianti di ascensore e di montacarichi;

4.           di prevedere che la nota integrativa di cui al punto 2 andrà inserita alla rubrica "ascensore o servizio di montacarichi" e alla rubrica "ascensore per clienti" dei seguenti allegati:

•   nota n. 7 bis dell'Allegato B della deliberazione n. 807/2014;
•   nota n. 4 bis dell'Allegato C) alla deliberazione n. 807/2014;
•   nota n. 3 bis dell'Allegato B) della deliberazione n. 1521/2014;

5.           di dare atto che il presente atto non comporta spese a carico del bilancio regionale;

6.           di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale http://www.regione.veneto.it/web/turismo.

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