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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 107 del 10 novembre 2015


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1515 del 29 ottobre 2015

Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 26, Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza: definizione dei requisiti per l'accreditamento istituzionale. Deliberazione n. 187/CR del 29/12/2014.

Note per la trasparenza

La Delibera, dando attuazione alle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, della Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 26, identifica i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Al fine di dare attuazione alla L.R. 27 luglio 2012, n. 26 la Giunta Regionale con la deliberazione 179 del 27 febbraio 2014 ha approvato l'elenco dei soggetti già autorizzati che hanno svolto l'attività di soccorso e trasporto sanitario sul territorio regionale da almeno cinque anni per conto delle Aziende Sanitarie, che risultano pertanto provvisoriamente accreditati allo svolgimento di tale attività, rimandando ad un separato atto giuntale, sentita la Commissione consiliare competente, l'individuazione dei requisiti per l'accreditamento di cui al comma 2 dell'art. 3 della citata Legge.

Conseguentemente, la Giunta Regionale ha approvato il provvedimento n. 187/CR del 29/12/2014, avente ad oggetto "Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 26, Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza: definizione dei requisiti per l'accreditamento istituzionale. Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Art. 3, comma 2, L.R. 27 aprile 2012, n. 26"

Il Coordinatore del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza (CREU), in accordo con il Settore Accreditamento della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria e previa consultazione con i Direttori delle Centrali Operative del SUEM 118 e con i rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative dei soggetti interessati all'accreditamento, ha predisposto allo scopo l'elenco dei requisiti, la definizione del programma dei corsi e delle competenze del personale sanitario e non sanitario e l'elenco degli indicatori di attività.

Data la peculiarità dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza, che per tipologia di soggetti eroganti, organizzazione e modalità operative differisce in modo sostanziale dalle altre attività sanitarie, si è ritenuto di non applicare alla stessa i requisiti generali previsti per l'autorizzazione delle strutture sanitarie, individuando i requisiti peculiari per la specifica attività.

Poichè la L.R. in oggetto, all'art. 1, prevede per i soggetti autorizzati ed accreditati la possibilità di concorrere all'espletamento delle attività di trasporto di soccorso e trasporto sanitario "in considerazione della loro diffusione territoriale, del radicamento nel tessuto socio-sanitario veneto, nonché dei valori di efficienza e qualità del servizio reso", ed attesa la necessità che tali soggetti possiedano un adeguato livello di esperienza per operare in nome, per conto e con oneri a carico delle Aziende ULSS ed Ospedaliere della Regione, si è ritenuto di stabilire, come condizione preliminare per l'accreditamento, il possesso dell'autorizzazione sanitaria per un periodo non inferiore a 18 mesi per l'attività di trasporto sanitario ed a 30 mesi per l'attività di soccorso sanitario, attesa la maggiore complessità organizzativa di quest'ultima.

Per quanto concerne la formazione del personale si è ritenuto, in analogia con quanto previsto nell'ambito della formazione prevista per l'autista soccorritore dalla L.R. 9 aprile 2004, n. 9 e dalla Deliberazione n. 1080 del 17 aprile 2007 per i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza, di affidare al CREU la valutazione della rispondenza dei corsi ai criteri individuati.

In attuazione delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, e dal decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 82 del 06/08/2013 nel gruppo tecnico multidisciplinare preposto all'accertamento del possesso e alla verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, individuato dall'Azienda ULSS capoluogo di riferimento, deve essere presente il direttore della Centrale Operativa del SUEM o suo delegato.

I documenti predisposti dal CREU sono stati sottoposti, ai sensi ai sensi della citata LR n. 22 e delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1145 del 5 luglio 2013 e n. 2636 del 30 dicembre 2013, alla valutazione dell'Organismo Tecnico Consultivo, che li ha esaminati nelle sedute del 13 e del 20 ottobre 2014 e del 17 novembre 2014 e li ha approvati.

Per quanto concerne gli oneri relativi all'accreditamento, l'Organismo Tecnico Consultivo ha valutato come congrui gli importi di seguito riportati, per analogia con gli oneri previsti per gli ambulatori, di cui all'Allegato A alla DGR 838/2008, anche considerati i carichi di lavoro necessari per l'istruttoria:

  • sede operativa principale, fino a 5 mezzi: Euro 1050,00 (millecinquanta/00)
  • fino a 5 mezzi aggiuntivi: Euro 250,00 (duecentocinquanta/00)
  • ogni sede operativa periferica Euro 250,00 (duecentocinquanta/00)

Considerato che le Associazioni di Volontariato iscritte al registro regionale di cui all'art. 4 della LR 30 agosto 1993, n. 40 e le Associazioni di Promozione Sociale di interesse pubblico riconosciute a livello nazionale, la cui attività è fondata sul volontariato, non producono reddito d'impresa ed offrono un rilevante servizio alla comunità, consentendo un considerevole risparmio economico alle Aziende Sanitarie, si ritiene di dover esentare tali soggetti dal pagamento di tali oneri.

La DGR n. 187/CR/2014 ha altresì approvato:

  • l'elenco dei requisiti per l'accreditamento regionale per lo svolgimento dell'attività di soccorso e trasporto sanitario (Allegato A)
  • i requisiti formativi e professionali per il personale addetto all'attività di soccorso e trasporto sanitario (Allegato B)
  • la definizione degli indicatori per l'accreditamento regionale per lo svolgimento dell'attività di soccorso e trasporto sanitario (Allegato C).

Come previsto dall'Art. 3, comma 2, della L.R. 29 giugno 2012, n. 26,la DGR n. 187/CR/2014 è stata trasmessa alla Commissione consiliare competente per il parere.

La Quinta Commissione consiliare ha esaminato la Deliberazione nella seduta n. 153 del 16 aprile 2015) ed ha espresso parere favorevole all'unanimità (Pagr 633 - IX Legislatura), con le seguenti proposte di modifica:

  • proposta 1. Allegato A - Premessa

Sostituire "da almeno 18 mesi per l'attività di trasporto e da almeno 30 mesi per l'attività di soccorso" con "da almeno 24 mesi potendo dimostrare l'effettivo svolgimento, questo lasso di tempo, di servizi di trasporto sanitario derivanti da attività in numero non inferiore a 360 anno e per l'attività di soccorso sanitario da almeno 36 mesi, l'accreditamento per le attività di trasporto sanitario da almeno 12 mesi e poter dimostrare l'effettivo svolgimento dal momento dell'accreditamento per le attività di trasporto sanitario, di servizi derivanti da contratti/convenzioni con ULSS e/o Aziende Ospedaliere in numero non inferiore a 1000 anno" ed inserire la frase "Gli enti già provvisoriamente accreditati e che esplicano la loro attività per conto di ULSS e/o Aziende Ospedaliere possono continuare la medesima attività adeguandosi ai nuovi requisiti per l'accreditamento nei seguenti termini: per quanto riguarda le caratteristiche dei mezzi entro 24 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, durante i quali gli enti suddetti potranno continuare ad usare i mezzi già a disposizione che non rispondessero alle caratteristiche prescritte; per la formazione del personale 36 mesi; per gli altri aspetti: 12 mesi. Per quanto riguarda gli enti /società al momento non accreditati, dovranno iniziare l'iter e chiedere l'accreditamento al raggiungimento di tutte le prescrizioni. Lo stesso dovrà essere concetto dopo visita ispettiva, debitamente distinta per il trasporto sanitario ed il soccorso sanitario"

  • proposta 2. Allegato A - punto 2.5 - tracciabilità dei turni

Sostituire "L'ente dà evidenza della turnazione del personale e mantiene un archivio storico dei turni effettivamente svolti per un periodo di 10 anni" con "'L'ente dà evidenza alla CO della turnazione del personale e mantiene un archivio storico dei turni svolti dal personale per un periodo di 5 anni, mantiene per un periodo di 10 anni la documentazione dei servizi svolti contenenti i dati del personale di equipaggio"

  • proposta 3. Allegato A - punto 3.1.1 -Area di attesa

Sostituire "E' identificata un'area specifica per l'attesa del personale in servizio per l'attività di soccorso" con "Per le attività di trasporto ordinario: è identifica un'area specifica per l'attesa del personale, bagni, magazzino per i materiali e una zona lavaggio macchine e materiali. Per le attività di soccorso sanitario è necessario prevedere, in aggiunta: sede centrale: locale per il riposo notturno degli equipaggi, zona materiale sporco - magazzino materiale pulito - docce e bagni distinti per uomini e donne - zona lavaggio materiali - magazzino farmaci - zona lavaggio mezzi o evidenza di una convenzione con area di servizio con lavaggio mezzi - area amministrativa separata, dotata di archivio conforme alla normativa di cui al T.U. Privacy; sede periferica: zona per l'attesa ed il riposo del personale - bagni - magazzino per i materiali ed i farmaci o armadiatura dedicata"

  • proposta 4. Allegato A - punto 3.1.2 - Area sosta mezzi

Sostituire "I mezzi in servizio sostano in un'area direttamente collegata alla viabilità principale" con "I mezzi in servizio sostano in un'area specificamente riservata ed adiacente alla sede operativa"

  • proposta 5. Allegato A - punto 3.1.2 - Area sosta mezzi

Sostituire "L'attività di soccorso può essere svolta esclusivamente con ambulanze di tipo A (DM 533/87), A1 (DM 487/1997) o del tipo B o C della norma EN 1789/2007. Le ambulanze immatricolate dopo il 1/1/2015 devono essere conformi EN 1789/2007" con "L'attività di soccorso può essere svolta esclusivamente con ambulanze di tipo A (DM 533/87), A1 (DM 487/1997) o del tipo B o C della norma EN 1789/2007. Le ambulanze immatricolate dopo l'entrata in vigore della presente CR devono essere conformi EN 1789/2007"

  • proposta 6. Allegato A - punto 3.2.4 - Numero di mezzi a disposizione

Sostituire "Possono essere accreditate le Associazioni di Volontariato che dispongono di una sola ambulanza se hanno sede in un comune montano o in un'area insulare con una popolazione residente inferiore a 1500 abitanti" con "Possono essere accreditate per il solo trasporto sanitario le Associazioni di Volontariato che dispongono di una sola ambulanza se hanno sede in un comune montano o in un'area insulare con una popolazione residente inferiore a 1500 abitanti."

  • proposta 7. Allegato A - punto 3.2.5 - Anzianità

Cancellare la frase "solo per gli enti che hanno sede in comunità isolate"

  • proposta 8. Allegato A - punto 3.2.6 - Numero di mezzi in servizio

Sostituire "l'ente deve disporre di almeno un mezzo di riserva ogni 3 mezzi in servizio attivo per le Aziende Sanitarie. Gli enti che dispongono di 2 mezzi possono mantenere un solo mezzo in servizio attivo" con "l'ente deve disporre di almeno un mezzo di riserva ogni 4 mezzi in servizio fino a 9, 2 ogni 10 fino a 19, da venti in servizio in poi 3 mezzi ogni 20"

  • proposta 9. Allegato A - punto 3.2.10 - Dispositivi di allarme e segnalazione
  1. Sostituire "I mezzi adibiti al soccorso devono essere dotati di almeno 4 lampeggianti blu alla sommità del veicolo, due anteriori e due posteriori" con "I mezzi adibiti al soccorso devono essere dotati di almeno 4 lampeggianti blu o barre luminose alla sommità del veicolo"
  2. Sostituire "Il sistema di allarme acustico deve essere ridondato" con "Il sistema di allarme acustico deve essere conforme alla normativa vigente"
  3. Sostituire "Tali mezzi devono inoltre essere dotati di due fari lampeggianti gialli posteriori e di fari di illuminazione sulle fiancate laterali, tutti posti alla cintura del tetto ed operanti a veicolo fermo" con "Tali mezzi devono inoltre essere dotati di dei fari lampeggianti previsti dalla normativa vigente"
  • proposta 10. Allegato A - punto 3.2.11 - Dotazioni tecniche

Sostituire "un rilevatore portatile di monossido di carbonio" con "solo per l'attività di soccorso: un rilevatore portatile di monossido di carbonio"

  • proposta 11. Allegato A - punto 4.1.5 - Competenze equipaggio automedica

Sostituire "Durante il servizio l'ambulanza ha a bordo almeno un infermiere ed un medico con le abilitazioni e le competenze previste per la specifica attività" con "Durante il servizio l'ambulanza ha a bordo almeno un autista soccorritore ed un medico con le abilitazioni e le competenze previste per la specifica attività"

  • proposta 12. Allegato B - punto 4.1.5 - Certificazione dei corsi

Sostituire "Il programma dei corsi B2, B3, B4 e B5 deve essere approvato dal Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza" con "Il programma dei corsi B2, B3, B4 e B5 deve essere approvato dalla Centrale Operativa del SUEM 118 di riferimento sulla base degli schemi elaborati dal Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza"

  • proposta 13. Allegato C
  1. Sostituire "Tutte le missioni ricevute dalla CO prima del termine dell'orario di servizio sono svolte" con "Tutte le missioni di soccorso e soccorso avanzato ricevute dalla CO prima del termine dell'orario di servizio sono svolte fatto salvo gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dal doppio equipaggio eventualmente presente in turno"
  2. Sostituire "Il tempo di uscita (dalla ricezione dell'allarme alla partenza del mezzo) è inferiore a 120", salvo il caso in cui non sia diversamente stabilito dal contratto in essere con l'Azienda" con "Il tempo di uscita (dalla ricezione dell'allarme alla partenza del mezzo) è inferiore a 180" nelle ore diurne e a 240" nelle ore notturne, salvo il caso in cui non sia diversamente stabilito dal contratto in essere con l'Azienda"

In merito a tali proposte, sulla base della relazione in merito del Coordinatore del CREU si ritiene quanto segue:

  • proposta 1: di non recepire la modifica, in quanto il requisito proposto non potrebbe essere soddisfatto da soggetti che volessero ottenere l'accreditamento ex-novo, venendosi così a creare una discriminazione tra soggetti accreditati e soggetti non accreditati;
  • proposta 2: di recepire la modifica;
  • proposta 3: di non recepire la proposta, in quanto relativa ad un requisito strutturale già previsto dalla disciplina per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza di cui alla DGR 1080/2009;
  • proposta 4: di recepire parzialmente la proposta integrando quanto previsto nella DGR n. 187/CR/2014, con la formula ."I mezzi in servizio sostano in un'area specificamente riservata ed adiacente alla sede operativa, direttamente collegata alla viabilità pubblica";
  • proposta 5: di recepire la modifica;
  • proposta 6: di non recepire la modifica, in considerazione della necessità di non porre limiti che possano compromettere la nascita e lo sviluppo di strutture associative al servizio delle comunità isolate
  • proposta 7: di non recepire la modifica, in quanto un parco ambulanze troppo anziano potrebbe non garantire la necessaria sicurezza per gli operatori e per l'utenza;
  • proposta 8: di recepire parzialmente la modifica, al fine di consentire un risparmio dei costi di gestione delle strutture accreditate, mantenendo tuttavia un adeguato margine di sicurezza relativamente alla garanzia di continuità di servizio anche in caso di guasti o incidenti ai mezzi, adottando la formula "l'ente deve disporre di almeno un mezzo di riserva ogni 3 mezzi in servizio attivo per le Aziende Sanitarie fino a 9 mezzi in servizio, e di uno ogni 4 ulteriori mezzi in servizio. Gli enti che dispongono di 2 mezzi possono mantenere un solo mezzo in servizio attivo."
  • proposta 9a: di recepire la modifica;
  • proposta 9b: di non recepire la modifica, stante la necessità che i mezzi di soccorso dispongano di un sistema di allarme acustico ridondato che consenta di operare anche in caso di guasto;
  • Proposta 9c: di non recepire la modifica, considerato che la dotazione proposta è fondamentale ai fini della sicurezza delle operazioni in strada;
  • proposta 10: di recepire la modifica;
  • proposta 11: di recepire la modifica;
  • proposta 12: di non recepire la modifica, considerata la necessità di garantire l'uniformità a livello regionale della formazione del personale addetto ai servizi di emergenza;
  • proposta 13a: di non recepire la modifica, in quanto tratta di un aspetto contrattuale che deve essere definito tra i contraenti in sede di stipula del contratto;
  • proposta 13b: di non recepire la modifica, in quanto in contrasto con gli standard operativi di riferimento riconosciuti a livello internazionale e con la necessità di prestare un soccorso immediato ai pazienti critici.

Ciò premesso, si propongono all'approvazione della Giunta Regionale, quali parti integranti del presente atto, i seguenti documenti:

  • Elenco dei requisiti per l'accreditamento regionale per lo svolgimento dell'attività di soccorso e trasporto sanitario (Allegato A)
  • Requisiti formativi e professionali per il personale addetto all'attività di soccorso e trasporto sanitario (Allegato B)
  • Definizione degli indicatori per l'accreditamento regionale per lo svolgimento dell'attività di soccorso e trasporto sanitario (Allegato C)

In sede di prima applicazione della LR 26/2012, la verifica dei requisiti di accreditamento come sopra formulati avverrà su base documentale, fatta salva la verifica in loco degli stessi, qualora ritenuta necessaria per un completo accertamento della sussistenza dei requisiti. La verifica in loco, ove non già effettuata, sarà comunque svolta entro un anno dal rilascio dell'accreditamento istituzionale.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 18 della LR 22/2001, nell'ambito dei rapporti contrattuali in essere tra i soggetti accreditati e le Aziende sanitarie, l'Azienda ULSS capoluogo pianifica un calendario di visite periodiche tale da poter sottoporre a visita tutti i soggetti accreditati che svolgono attività in favore delle Aziende sanitarie, entro un arco temporale di 36 mesi o minore; il CREU provvede ad individuare in dettaglio gli elementi da sottoporre a verifica.

Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il Decreto 27 marzo 1992, "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria in emergenza";

VISTA la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22;

VISTA la Legge regionale 27 luglio 2012, n. 26;

VISTO il Decreto Legislativo 460/1997;

VISTE le Deliberazioni n. 1080 del 22/5/2007, n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013, n. 179 del 27/2/2014, n. 187/CR del 29/12/2014;

VISTO il parere della V Commissione Consiliare (Pagr 633 - IX Legislatura);

VISTO l'art. 3, comma 2, della Legge regionale 27 luglio 2012, n. 26;

delibera

1.      di approvare, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 26, i requisiti per l'accreditamento regionale per lo svolgimento dell'attività di soccorso e trasporto sanitario, di cui all'Allegato A, e dei relativi indicatori, di cui all'Allegato C, parti integranti della presente deliberazione;

2.      di approvare i requisiti formativi e professionali per il personale addetto all'attività di soccorso e trasporto sanitario, di cui all'Allegato B, parte integrante della presente deliberazione, affidando al Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza la valutazione della rispondenza dei corsi organizzati dai soggetti accreditati ai criteri individuati nell'allegato stesso;

3.      di approvare la definizione degli oneri per l'accreditamento, come riportati in premessa, esentando dal pagamento degli stessi le Associazioni di Volontariato iscritte al registro regionale di cui all'art. 4 della LR 30 agosto 1993, n. 40, e le Associazioni di Promozione Sociale di interesse pubblico riconosciute a livello nazionale;

4.      di integrare le funzioni attribuite al CREU con la Deliberazione 1511 del 23/5/2003, attribuendo allo stesso, oltre alla valutazione della rispondenza dei corsi di formazione agli standard richiesti dall'accreditamento, la definizione degli elementi di valutazione previsti per le visite di verifica periodiche nell'ambito dei rapporti contrattuali;

5.      di incaricare l'Area Sanità e Socialedi ogni ulteriore provvedimento volto all'attuazione della presente deliberazione;

6.      di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa e non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

7.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

8.      di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

(seguono allegati)

1515_AllegatoA_310187.pdf
1515_AllegatoB_310187.pdf
1515_AllegatoC_310187.pdf

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