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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 94 del 02 ottobre 2015


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1210 del 15 settembre 2015

Criteri per la ripartizione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2015. Art. 11, L. n. 431/1998.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento la Giunta individua i criteri per la ripartizione tra i Comuni veneti delle risorse del Fondo per il sostegno alla locazione anno 2015, finalizzate all'assegnazione di contributi a cittadini titolari di contratti di affitto ai sensi della L. n. 431/1998.
 

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

L'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, ha istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), il "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione", al fine di sostenere le fasce sociali più deboli.

Con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati fissati i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.

Le risorse assegnate al Fondo vengono ripartite annualmente, ai sensi del comma 5 del citato articolo 11, come sostituito dall'art. 7, comma 2-bis, della legge 12 novembre 2004, n. 269, fra le regioni dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

L'importo a disposizione del Fondo per l'anno 2015, ai sensi del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 (G.U. 27 maggio 2014, n. 121), è pari a 100 milioni di euro. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 gennaio 2015 di riparto delle risorse del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative all'annualità 2015 (pubblicato nella G.U. n. 54 del 6 marzo 2015) risultano assegnati alla Regione del Veneto euro 6.689.295,30.

Nello stesso decreto viene specificato che, una percentuale fino al 25% dei fondi disponibili, può essere utilizzata per le misure di contrasto agli sfratti per finita locazione, disciplinate dal decreto legge n. 192/2014 convertito nella legge n. 11/2015 art. 8 comma 10bis, che riguardano sostanzialmente le situazioni precedentemente tutelate dalla legge n. 9/2007 e dal decreto legge n. 248/2007 art. 22ter prorogato, da ultimo, dal decreto legge n. 150/2013.

Sulla base dei dati rilevati presso i Comuni interessati dalla normativa riguardante le misure per il sostegno agli sfratti per finita locazione, si reputa opportuno destinare non più del 10% delle risorse per l'anno 2015 a tale scopo, ripartendole fra i Comuni interessati. Le modalità e i criteri per la gestione del procedimento inerente gli sfratti per finita locazione saranno oggetto di specifico successivo provvedimento.

Le somme a disposizione del fondo sostegno affitti pari al 90% delle disponibilità saranno integrate dagli importi non spesi dai Comuni, per la parte di competenza regionale e relativi alle edizioni precedenti del Fondo rilevati in sede di rendicontazione, dalle somme non spese per il procedimento di contrasto agli sfratti per finita locazione, nonché da altre eventuali risorse messe nel frattempo a disposizione dall'Amministrazione regionale.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, occorre stabilire preventivamente i criteri sulla base dei quali procedere al riparto del Fondo per l'anno 2015. Si ritiene opportuno, in funzione delle limitate assegnazioni da parte dello Stato, alla luce dell'esperienza maturata, tenuto conto delle nuove misure delle detrazioni Irpef e della necessità di adottare per la valutazione della situazione economica il nuovo ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) procedere alla conferma dei criteri della precedente annualità aggiornandone le misure secondo le risultanze e i limiti delle simulazioni di impatto effettuate.

È reintrodotta, senza limitazione alcuna la possibilità di partecipare al Fondo anche per i cittadini che, in sede di dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2014, hanno usufruito della detrazione IRPEF per l'affitto.

A causa dell'esiguità delle risorse disponibili e considerato che il riparto del fondo statale premia le Regioni in funzione dell'entità del cofinanziamento del Fondo, per partecipare al procedimento i Comuni devono impegnarsi a cofinanziare il Fondo per un importo non inferiore al minimo indicato, per ciascun Comune, nell'Allegato A al presente provvedimento. Tale importo è stato calcolato sulla base del rapporto fra il cofinanziamento obbligatorio per i Comuni che hanno partecipato alla precedente edizione ed il fabbisogno totale del FSA 2014. Tale rapporto risulta pari al 16%. I Comuni per i quali non è valorizzato alcun importo nel richiamato Allegato A, potranno partecipare al procedimento qualora si impegnino a stanziare la medesima percentuale pari al 16% calcolata sul fabbisogno delle domande del Comune ammesse a riparto per l'anno 2015.

L'impegno a partecipare al procedimento dovrà essere comunicato alla Regione - Sezione Edilizia Abitativa entro 30 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento.

  1. SITUAZIONE ECONOMICA

La situazione economica è valutata in base al nuovo ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159). L'ISEE tiene conto, in tutto o in parte, dell'affitto che la famiglia ha sostenuto.

A parità di reddito, patrimonio e composizione della famiglia l'ISEE cambia, in modo sostanziale, in funzione della detrazione per l'affitto spettante che varia anche a seconda del numero dei figli conviventi.

Nel determinare l'entità del contributo si calcola quale affitto la famiglia è in grado di pagare in base alla propria situazione economica familiare (vedi punto 4.a). In tal modo si determina l'entità dell'affitto non sostenibile ammesso a contributo. È quindi necessario, per equità, partire da un indicatore che, a parità di reddito, patrimonio e peso della famiglia, sia lo stesso indipendentemente dall'affitto pagato.

A tal fine, gli indicatori usati nel procedimento sono:

a.   ISE (Indicatore Situazione Economica) rilevabile dalle attestazioni ISEE (normale o corrente);
b.   ISEE = ISE / Scala di equivalenza;
c.   ISEfsa indicatore depurato degli effetti dell'affitto. Si aggiunge all'ISE la detrazione dell'affitto e si toglie il contributo per l'affitto dichiarato in sede di DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica);
d.   ISEEfsa = ISEfsa / Scala di equivalenza.

  1. AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO

L'ammissibilità al contributo da parte dei richiedenti, titolari di un contratto di locazione, ai sensi della legge n. 431/1998, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a.   residenza nel Veneto;
b.   canoni di locazione, per i quali si chiede il contributo, relativi all'anno 2014, per alloggi ubicati nella Regione del Veneto risultanti da contratto di affitto regolarmente registrato ai sensi della legge n. 431/1998;
c.   ISEE non superiore a 13.000,00;
d.   canoni relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
e.   per cittadini stranieri extracomunitari, possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l'ingresso o il soggiorno in Italia previsti dalla legge 30 luglio 2002, n.189 e successivi decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) e legge 15 luglio 2009, n. 94. Oppure con istanza di rinnovo, entro i termini prescritti, di titolo di soggiorno scaduto;
f.    per cittadini non italiani (comunitari ed extracomunitari), non essere stati destinatari di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
g.   per cittadini extracomunitari, in base all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, residenza continuativa al momento della domanda, da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione del Veneto. Tale condizione può essere assolta dal coniuge convivente.

  1. ESCLUSIONE

Attesa la limitata disponibilità di fondi a disposizione si ritiene di escludere dal sostegno i nuclei familiari:

a.   titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parte di esso/i per una percentuale superiore al 50% o il cui valore catastale, ai fini IRPEF, sia superiore a quattro volte la pensione annua minima INPS relativa all'anno antecedente. Tale esclusione non opera nel caso in cui, per disposizione dell'autorità giudiziaria, l'alloggio sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui, per legge, spetti al genitore superstite il diritto di abitazione;
b.   che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado;
c.   il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura inferiore al 18% purché l'ISEEfsa sia superiore a 7.000,00;
d.   il cui canone annuo di locazione incida sull'ISEfsa in misura superiore al 70%. In tale evenienza il canone risulta essere eccessivo in relazione alle disponibilità economiche dichiarate dalla famiglia e quindi la condizione economica presentata è palesemente incongrua. Tale situazione può essere rappresentativa di condizione economica non veritiera, e quindi da escludere, oppure di casi sociali da tutelare. Qualora il Comune ritenga che la domanda sia relativa a una situazione di bisogno meritevole di tutela l'importo massimo ammesso a riparto sarà del 50% restando il rimanente 50% a carico del Comune. Qualora il cofinanziamento comunale sia insufficiente a coprire il 50%, l'importo ammesso a riparto verrà ridotto in proporzione al cofinanziamento comunale disponibile;
e.   il cui canone annuo superi il 200% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per condizione economica, presentate nel Comune (vedi calcolo e esclusioni al successivo punto 4.c);
f.    nuclei familiari il cui alloggio abbia una superficie netta che superi del 200% la superficie ammessa (vedi calcolo e esclusioni al successivo punto 4.d);
g.   assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di alloggi concessi da altri Enti il cui canone è determinato in funzione del reddito o della condizione economica familiare.

  1. FABBISOGNO

Il fabbisogno complessivo di ciascun Comune, da utilizzare in sede di riparto del Fondo, è costituito dalla sommatoria degli importi calcolati per le singole domande idonee. L'importo ammesso a riparto per ciascuna domanda è determinato come segue:

a.   canone che la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria situazione economica rappresentata dell'ISEEfsa. Innanzitutto si calcola la percentuale di reddito che la famiglia può destinare a pagamento del canone. Si ritiene che per ISEEfsa fino a 7.000,00 il canone sia interamente non sostenibile. Per ISEEfsa maggiore, la percentuale di reddito disponibile per il pagamento del canone si incrementa proporzionalmente fino a raggiungere il 35% per ISEEfsa pari a 14.000,00. Tale percentuale si incrementa ulteriormente nella medesima proporzione per ISEEfsa maggiore arrivando fino al 40%. Il "reddito" da utilizzare per il calcolo dell'affitto sopportabile è rappresentato dall'ISEfsa;
b.   l'importo ammesso a riparto è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato (canone maggiorato delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali che comprendano la spesa di riscaldamento) per un importo non superiore a € 600,00 e canone sopportabile con un massimo di € 2.000,00. Tale importo è rapportato ai mesi di affitto dell'anno;
c.   qualora il canone pagato superi il canone medio ricavato dalle domande idonee presentate nel Comune, l'importo ammesso a riparto precedentemente determinato è ridotto in proporzione al rapporto fra l'eccedenza del canone dichiarato e canone medio. Si ritiene infatti che un canone superiore alla media del territorio sia indice di una migliore condizione economica reale. Nel determinare il canone medio, il valore dell'affitto è considerato fino all'importo massimo annuo di € 15.000,00. Al fine di tutelare i nuclei più deboli, sia la riduzione che l'esclusione prevista al punto 3.e, non operano nei confronti dei nuclei con più di 5 componenti, di nuclei formati da anziani che abbiano compiuto il 65° anno di età entro 31/12 dell'anno precedente o di nuclei con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione sia stata rilevata nella dichiarazione ISEE;
d.   la superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a mq 95 per un nucleo familiare fino a tre componenti ed è incrementata di mq 5 per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono tale misura si opera una riduzione dell'importo calcolato fino al punto precedente in base al rapporto fra l'eccedenza della superficie dichiarata e quella ammessa. Qualora il dato disponibile sia la superficie lorda, la superficie netta è ottenuta riducendo la superficie lorda del 30%. Al fine di tutelare maggiormente i nuclei più deboli definiti alla lettera c, sia l'esclusione prevista al punto 3.f che la riduzione per superficie superiore a quella ammissibile non operano;
e.   qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, il contributo ammesso a riparto si calcola riducendo del 50% l'affitto e le spese di riscaldamento;
f.    infine, l'importo ammissibile a riparto varia in funzione della situazione economica della famiglia rappresentata dall'ISEEfsa. Fino a 7.000,00 viene considerato il 100%. Per valori superiori tale percentuale si decrementa proporzionalmente fino al 20% per ISEEfsa pari a 14.000,00. Tale percentuale si decrementa ulteriormente nella medesima proporzione per ISEEfsa maggiore.

  1. LIQUIDAZIONE

Non è possibile prevedere, alla luce delle rilevanti modifiche introdotte nella valutazione, quale sarà il numero di domande raccolte e l'ammontare complessivo del fabbisogno. Al fine di evitare che il contributo unitario derivante dal riparto risulti insignificante, qualora la percentuale di riparto risulti inferiore al 20% del fabbisogno, saranno ammesse a riparto le domande idonee in base a una graduatoria, ordinata in ordine decrescente per canone non sostenibile, escludendo le domande che farebbero scendere la percentuale di riparto al di sotto del 20%.

Non sono liquidabili le domande per le quali il contributo finale spettante risulti inferiore ad € 50,00.

Gli importi non spesi dai Comuni relativi alla precedente annualità del Fondo come risultanti dalla rendicontazione, avuto riguardo alla loro provenienza regionale o comunale, dovranno essere restituiti alla Regione e serviranno ad integrare la successiva annualità del Fondo. In tale sede, inoltre, potranno essere tenuti in considerazione eventuali errori commessi in fase di rendicontazione della precedente annualità del Fondo.

Resta salva la facoltà concessa ai Comuni dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, di stabilire diverse misure in termini di condizione economica, percentuali di incidenza del canone più favorevoli e diversa entità del contributo, qualora gli effetti sull'entità del contributo risultino interamente coperti con risorse proprie.

Al fine di incentivare il cofinanziamento comunale, il 10% delle somme a disposizione sarà ripartito proporzionalmente fra i Comuni che provvederanno a stanziare risorse superiori al minimo richiesto per partecipare al riparto del Fondo e in funzione dell'entità del cofinanziamento fino ad un massimo del 300% del minimo richiesto indicato nell'Allegato A al presente provvedimento. Il rimanente 90% sarà ripartito in base al rapporto fra fabbisogno di ciascun Comune e il fabbisogno totale delle domande.

  1. ACCONTO

Il 10% delle somme a disposizione sarà ripartito fra i Comuni destinatari delle misure per il contrasto agli sfratti per finita locazione. Un ulteriore 60% verrà ripartito fra i Comuni che chiedono di partecipare al riparto impegnandosi a partecipare al cofinanziamento.

La scelta di procedere all'erogazione di un acconto da un lato consente ai comuni di disporre di somme immediatamente spendibili per far fronte alle situazioni di maggior bisogno, dall'altro previene il recupero da parte del Ministero delle somme non spese entro i sei mesi dall'erogazione.

Sono esclusi dall'acconto, a causa dell'aleatorio e comunque esiguo numero di potenziali domande idonee, i Comuni che nel procedimento FSA 2014 esprimevano un fabbisogno inferiore ad € 20.000,00.

L'importo spettante ad ogni Comune sarà conguagliato al momento dell'approvazione del riparto finale.

L'effettiva erogazione dell'acconto sarà subordinata alla conferma da parte dei Comuni, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, dell'adesione al procedimento e all'impegno a stanziare, a titolo di cofinanziamento, un importo non inferiore a quello previsto nell'Allegato A al presente provvedimento.

Sono esclusi dall'acconto i Comuni che non avranno provveduto a restituire le economie relative alle precedenti edizioni del Fondo.

  1. DOMANDE

Per poter procedere al riparto delle risorse, i Comuni debbono raccogliere i seguenti dati:

a.   dati relativi al nucleo e alla situazione economica del nucleo familiare rilevabili dalla Attestazione ISEE (ordinaria o corrente);
b.   estremi della registrazione dei contratti di locazione presso l'Agenzia delle Entrate per i mesi per i quali si chiede il contributo;
c.   categoria catastale e superficie dell'alloggio occupato nell'ultimo mese dell'anno per il quale si chiede il contributo;
d.   numero dei mesi di locazione e relativo ammontare del canone riferiti all'anno precedente;
e.   ammontare dei canoni di locazione dichiarati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE (DSU);
f.    importo dei contributi per la locazione percepiti e dichiarati nella DSU;
g.   ammontare delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali che includano le spese di riscaldamento sostenute l'anno precedente relative agli alloggi per i quali si chiede il contributo;
h.   detrazione IRPEF per canone di locazione risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.
i.    nel caso di cittadini extracomunitari, gli estremi del permesso o carta di soggiorno e, se scaduti, copia della richiesta di rinnovo;
j.    nel caso di cittadini extracomunitari, il possesso del certificato storico di residenza in Italia previsto dall'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133. Tale certificato, può essere sostituito in sede di domanda, da dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Al momento dell'erogazione del contributo la dichiarazione sostitutiva di certificazione, dovrà essere convalidata o dall'esibizione da parte del cittadino extracomunitario del certificato storico comprovante la sussistenza del requisito o dal preventivo controllo, da parte del Comune, della correttezza dei dati dichiarati. Qualora il richiedente non sia in possesso di un certificato storico di residenza utile, tale requisito può essere assolto dal coniuge convivente;
k.   presenza di più nuclei familiari nello stesso alloggio.

Il richiedente, titolare del contratto di affitto, deve presentare domanda al comune di residenza entro la scadenza e con le modalità previste, a pena di esclusione, nell'apposito bando comunale, anche a mezzo fax o per via telematica ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000. Non saranno considerate idonee e ammesse a riparto le domande nelle quali ricorra lo stesso componente del nucleo familiare (domanda doppia). Tale condizione si rileva dal nucleo familiare della dichiarazione ISEE.

I dati saranno raccolti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dai richiedenti al proprio comune di residenza con le modalità e le scadenze previste da un apposito bando comunale. I dati da raccogliere sono quelli necessari a valutare l'idoneità della domanda e il calcolo dell'importo ammissibile a riparto, rappresentato dall'eccedenza rispetto al canone annuo sopportabile in funzione della condizione reddituale della famiglia rappresentata dall'ISEfsa, nonché gli altri elementi necessari per consentire agli enti di effettuare, ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000, i previsti controlli sui dati dichiarati dai richiedenti.

  1. SERVIZIO INFORMATICO

Come nelle passate edizioni del Fondo, per agevolare i Comuni nella raccolta e trasmissione dei dati nonché nella determinazione del contributo a favore degli aventi diritto, si è ritenuto di mettere a disposizione dei suddetti Enti un apposito servizio informatico e di consulenza, che consenta di elaborare in tempo reale le domande raccolte, di effettuare le eventuali necessarie variazioni, nonché di monitorarne costantemente l'andamento, fornendo agli enti medesimi un servizio qualificato di assistenza tecnica e amministrativo-giuridica, la produzione dei prospetti di riparto e liquidazione nonché le procedure per la rendicontazione dei contributi erogati.

Con DGR n. 1130 del 25/08/2015 è stato autorizzato il rinnovo del contratto per lo svolgimento del servizio per l'anno 2015 con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Clesius S.r.l., Clesiusnet S.r.l. e Anci Sa S.r.l..

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI l'art 11 della legge n. 431/1998, nonché il decreto legislativo n. 109/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130/2000; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221/1999; il decreto-legge n. 32/2000 convertito con legge n. 97/2000; la legge n. 21/2001, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 242/2001 e il decreto-legge n. 112/2008 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133; il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 gennaio 2015;

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.       di approvare, ai fini del riparto fra i Comuni delle risorse del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2015, i criteri di cui in premessa;

2.       di stabilire che il presente procedimento è riservato ai Comuni che si impegnano a cofinanziare il Fondo per un importo non inferiore al minimo previsto, per ciascun Comune, nell'Allegato A al presente provvedimento. I Comuni per i quali non è valorizzato alcun importo nel citato allegato, possono partecipare qualora si impegnino a stanziare a titolo di cofinanziamento per l'anno 2015 il 16% delle somme che risulteranno ammesse a riparto;

3.       di stabilire che una parte delle risorse disponibili sarà ripartita a titolo di acconto fra i Comuni che comunicheranno, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, la propria adesione al procedimento con l'impegno a stanziare, a titolo di cofinanziamento, gli importi di cui al precedente punto 2;

4.       di dare mandato al direttore della Sezione Edilizia Abitativa di fissare il termine entro il quale le Amministrazioni locali dovranno aver caricato nel servizio web, le domande dei cittadini che concorreranno al riparto del Fondo per l'anno 2015;

5.       di determinare in euro 6.689.295,30 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore delle amministrazioni comunali interessate a partecipare al Fondo 2015, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il direttore della Sezione Edilizia Abitativa al verificarsi delle condizioni di cui al punto 3., disponendo la copertura finanziaria relativa all'annualità 2015 a carico dei fondi disponibili sul capitolo n. 40041 codice SIOPE 1 05 03 1535 del bilancio 2015 "Interventi finanziati con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione (art. 11, L. 09.12.1998, n. 431 - art. 11, comma 1, lettera c, l.r. 05.04.2013, n. 3)";

6.       di incaricare la Sezione Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;

7.       di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1210_AllegatoA_306938.pdf

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