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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 73 del 24 luglio 2015


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 881 del 13 luglio 2015

Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Prima definizione delle condizioni operative e delle procedure per la comunicazione dei dati turistici degli alloggi dati in locazione turistica. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 27 bis e legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45, articolo 3, comma 2.

Note per la trasparenza

Nelle more della ridefinizione complessiva delle attività inerenti il flusso dei dati turistici da parte degli operatori che svolgono attività ricettiva, si definiscono le condizioni di operatività e le procedure per la comunicazione delle informazioni sul locale d'alloggio e sugli arrivi e presenze da parte delle strutture svolgenti attività di locazione turistica.

L'Assessore Caner Federico, riferisce quanto segue.

Con legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45 la Regione ha approvato una serie di modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 giugno 2013, n.11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" andando a normare, tra l'altro, con l'articolo 3 "Inserimento dell'articolo 27 bis della legge regionale n. 11/2013" gli alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

In particolare la legge regionale n. 45/2014 ha stabilito che tale tipologia di alloggi sono da ritenersi strutture ricettive senza la prestazione di servizi, alle quali si applicano solo le disposizioni previste dall'articolo 27 bis, non sono soggette a classificazione e i locatori sono tenuti all'assolvimento solo di taluni adempimenti di comunicazione sia in ordine alla anagrafica di tale tipologia di alloggi sia alla movimentazione turistica; lo stesso articolo prevede altresì che sono attribuiti al Comune la vigilanza, l'accertamento di eventuali violazioni e la fissazione di talune sanzioni amministrative pecuniarie.

Per quanto concerne le condizioni per lo svolgimento delle attività di locazione in raffronto alle strutture ricettive che sono classificate, ai sensi della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", come strutture ricettive complementari e in particolare le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, necessita precisare in modo inequivocabile che le strutture ricettive di cui all'art. 27 bis non sono aperte al pubblico (articolo 2, comma 1, lettera h, della L.R. n. 11/2013), non forniscono alcun servizio agli ospiti, e assicurano esclusivamente:

  • la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas ed eventuale climatizzazione;
  • la manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorate;
  • la pulizia dell'alloggio e, se richiesto, la fornitura di biancheria, anche del bagno, entrambi esclusivamente ad ogni cambio dell'ospite.

Ora, come previsto dall'articolo 27 bis, comma 2 della legge regionale n. 11/2013, coloro che intendono locare gli alloggi ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, alle condizioni sopra indicate, sono tenuti a comunicare, secondo le procedure definite dalla Giunta regionale:

a)     il periodo durante il quale si intende locare l'alloggio, il numero di camere e di posti letto;

b)    gli arrivi e presenze turistiche, per provenienza.

Con il presente provvedimento si ritiene quindi necessario fissare alcune iniziali procedure che diano riscontro all'imminente avvio della stagione turistica, al fine di porre gli interessati nelle condizioni di adempiere, ancorché in via sperimentale e di prima applicazione, alla comunicazione dei dati di cui all'art. 27 bis della L.R. n. 11/2013

Detta fase sperimentale è connessa alla ridefinizione delle procedure informatiche, al processo di trasformazione istituzionale delle Province, attualmente in corso, nonché alle previsioni dell'articolo 2 della legge regionale n. 45/2014, per quanto riguarda i Comuni.

Con successivo provvedimento ai sensi dell'articolo 27 bis della L.r. n. 11/2013, si andranno a stabilire condizioni operative definitive, alla luce delle modifiche nel frattempo intervenute, sia rispetto al sistema informatico della Regione del Veneto, sia dal suindicato punto di vista istituzionale.

Infatti, in questo contesto amministrativo, in forte evoluzione e non ancora pienamente definito nei suoi aspetti di contenuto e di competenze, l'avvio della nuova stagione turistica impone comunque, alla Regione delle scelte che debbono tenere conto di tutto quanto sopra evidenziato, ma anche della assoluta necessità di semplificare il più possibile le procedure e gli obblighi a carico di operatori e cittadini.

Due sono le fasi necessarie per soddisfare le condizioni stabilite dall'art. 27 bis, comma 2 della L.r. 11/2013 e che vengono definite con il presente provvedimento:

-     la registrazione dei soggetti nell'anagrafica regionale delle attività turistiche che soddisfa le informazioni richieste dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo in parola;

-     l'accreditamento al sistema regionale di comunicazione in via informatica dei dati per il soddisfacimento della lettera b) del comma 2 dello stesso articolo.

Per quanto concerne la prima fase, cioè la registrazione nell'anagrafica regionale è opportuno distinguere fra soggetti registrati e non registrati:

A)    per i soggetti già registrati alla data di pubblicazione del presente provvedimento come unità abitative ammobiliate non classificate (UANC) nelle procedure regionali dedicate all'anagrafe delle strutture ricettive:

1.  l'attuale registrazione anagrafica come UANC è considerata come assolvimento dell'obbligo di registrazione quale locazione turistica, fino a diversa comunicazione al Comune, da parte del locatore o suo mandatario, di cessazione dell'attività di locazione ovvero di avvenuta classificazione in una delle tipologie ricettive complementari previste dalla deliberazione n. 419/2015;

2.  anche le agenzie immobiliari e immobiliari turistiche, che agiscono in qualità di mandatari dei locatori, continuano ad essere registrate con le procedure attuali fino al provvedimento definitivo della Giunta regionale sopra indicato;

B)    per i soggetti attualmente non registrati nelle procedure regionali dedicate all'anagrafe delle strutture ricettive:

1.  le comunicazioni di locazione da parte dei locatori (o loro mandatari) vanno effettuate al Comune utilizzando il modello di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Per quanto riguarda invece la seconda fase e cioè l'invio della comunicazione dei dati relativi agli arrivi e alle presenze turistiche, per provenienza, sia i soggetti già registrati in anagrafe (lettera A), sia quelli che procedono alla nuova registrazione (lettera B), nonché i loro mandatari (quali, ad esempio: associazioni di categoria, agenzie immobiliari e immobiliari turistiche), sono tenuti ad effettuare le comunicazioni dei dati turistici esclusivamente "on line" procedendo prima all'accreditamento al sistema mediante la procedura regionale dedicata.

Infatti, dalla sezione "area operatori" del portale regionale www.veneto.eu è possibile accedere alla procedura di rilevazione ed eseguire tutte le operazioni di segnalazione degli arrivi e presenze turistiche, per provenienza, "via internet" senza alcun ulteriore aggravio amministrativo.

Pertanto, con la procedura sopra descritta, anche le strutture ricettive che svolgono attività di locazione come tutte le altre strutture ricettive del Veneto, potranno utilizzare la procedura informatizzata della Regione e ciò sia ai fini della costituzione della anagrafica delle strutture ricettive del Veneto e sia per la comunicazione dei dati sugli arrivi e sulle presenze turistiche nel periodo di apertura.

In considerazione della necessità di rendere le procedure e i modelli di comunicazione dei dati il più aderenti alle necessità degli utenti e delle amministrazioni comunali, in un quadro più complessivo di assoluta priorità di semplificazione dei procedimenti in capo sia a locatori e ai loro mandatari, quali ad esempio le associazioni di categoria e le agenzie immobiliari o immobiliari turistiche sia ai comuni, si ritiene che il Direttore della Sezione Turismo possa apportare, con proprio decreto, marginali modificazioni ed integrazioni all'Allegato A) al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", come modificata dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45 ed in particolare l'articolo 27 bis "locazioni turistiche";

VISTA la deliberazione n. n. 2794 del 7 ottobre 2008 "Disposizioni operative e di gestione del nuovo sistema informativo regionale turistico - SIRT";

VISTE le deliberazioni n. 2139 del 25 novembre 2013 e n. 2140 del 25 novembre 2013 relative all'assetto organizzativo regionale in attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la L.r. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

delibera

1.      di dare atto che gli alloggi in locazione per finalità esclusivamente turistiche, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, senza prestazioni di servizi, sono strutture ricettive, non aperte al pubblico né soggette a classificazione, che assicurano esclusivamente:

- la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas ed eventuale climatizzazione;

- manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorate;

- pulizia dell'alloggio e, se richiesto, fornitura di biancheria, anche del bagno, entrambi esclusivamente ad ogni cambio dell'ospite;

2. di stabilire che, le strutture ricettive che svolgono attività di locazione turistica possono soddisfare le condizioni di comunicazione dell'attività medesima previste dall'art. 27 bis, comma 2 della Legge regionale n. 11/2013, così come modificata dalla Legge regionale n. 45/2014, mediante:

-  la registrazione dei soggetti nell'anagrafica regionale delle attività turistiche per quanto concerne il periodo di locazione, il numero di camere e di posti letto;

- l'accreditamento al sistema regionale per la comunicazione in via informatica dei dati degli arrivi e delle presenze turistiche per provenienza;

3.      di precisare che sono tenuti agli obblighi di comunicazione di cui al punto 2 tutti i soggetti che danno in locazione gli alloggi ai turisti e che tali obblighi possono essere assolti direttamente dal locatore ovvero tramite mandatario, come ad esempio le agenzie immobiliari o immobiliari turistiche e le associazioni di categoria;

4.      di stabilire, ai fini di una semplificazione operativa e procedurale, che:

A)    per i soggetti già registrati, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, come unità abitative ammobiliate non classificate (UANC) nelle procedure regionali:

1.  l'attuale registrazione anagrafica come UANC è considerata come assolvimento dell'obbligo di registrazione quale locazione turistica, fino a diversa comunicazione del locatore, o suo mandatario, di cessazione dell'attività di locazione ovvero di avvenuta classificazione in una delle tipologie ricettive complementari previste dalla deliberazione n. 419/2015;

2.  anche le agenzie immobiliari e immobiliari turistiche, che agiscono in qualità di mandatari dei locatori, continuano ad essere registrate con le procedure attuali;

B)    per i soggetti attualmente non registrati nelle procedure regionali le comunicazioni di locazione da parte dei locatori (o loro mandatari) vanno effettuate al Comune utilizzando il modello di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

5.      di stabilire che per l'invio della comunicazione dei dati relativi agli arrivi e alle presenze turistiche, per provenienza, i soggetti di cui al punto 2. nonché i loro mandatari, sono tenuti ad accreditarsi al sistema utilizzando la procedura regionale dedicata rinvenibile nella sezione "area operatori" del portale regionale www.veneto.eu;

6.      di prevedere che la login e la password generata dalla procedura di accredito di cui al punto 3. consente al locatore o suo mandatario di eseguire tutte le operazioni di segnalazione degli arrivi e presenze turistiche, per provenienza "on line", senza alcun ulteriore aggravio amministrativo;

7.      di approvare il modello di comunicazione di avvio di locazione di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

8.      di autorizzare il Direttore della Sezione Turismo ad apportare, con proprio decreto, marginali modificazioni ed integrazioni all'Allegato A al presente provvedimento;

9.      di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

10.   di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/turismo

 

(seguono allegati)

881_AllegatoA_302443.pdf

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