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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 120 del 19 dicembre 2014


Materia: Trasporti e viabilità

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2299 del 09 dicembre 2014

Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione la Giunta regionale individua nuove procedure e modalità operative per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee e del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii., con finalità di semplificazione e riduzione dei costi.

Il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

L'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. (di seguito D.P.R. 357/97) stabilisce che ogni piano, progetto o intervento, per il quale sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza al fine di individuare e valutare gli effetti degli interventi sui siti, tenuto conto degli obiettivi di conservazione stabiliti per ciascun sito. I siti rispetto ai quali va effettuata la valutazione degli effetti sono i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), che costituiscono la rete Natura 2000 e di seguito sono denominati siti della rete Natura 2000.

La disposizione succitata stabilisce inoltre che ogni Autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano, progetto o intervento acquisisca preventivamente la valutazione di incidenza.

La valutazione di incidenza è dunque uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti degli interventi sui siti della rete Natura 2000 e che richiede l'esercizio di un'attività di valutazione tecnica da parte dell'autorità amministrativa o dell'organo allo scopo preposti. L'articolo 5 del D.P.R. 357/97 prescrive espressamente l'osservanza di tale procedimento per tutti i piani, progetti o interventi che possono avere incidenza significativa sui siti di rete Natura 2000, il cui esito assume un'efficacia vincolante nei confronti del provvedimento di approvazione finale del piano, progetto o intervento, come si evince dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del suddetto articolo.

Il comma 5 dell'articolo citato affida poi alle Regioni alcuni compiti di particolare rilievo per rendere operativa a livello regionale la procedura di valutazione di incidenza, e in particolare:

•        la definizione delle modalità di presentazione e di elaborazione dello studio di incidenza, nel rispetto degli indirizzi di cui all'Allegato G del D.P.R. 357/97;
•        l'individuazione delle autorità competenti alla verifica dello studio di incidenza.

Con riferimento alla disposizione statale, l'amministrazione regionale, nell'intento di darvi attuazione, è intervenuta più volte a definire e disciplinare i compiti affidati alla sua competenza, da ultimo con la deliberazione di Giunta regionale n. 3173 del 10.10.2006, la quale ha approvato la Guida Metodologica per la valutazione di incidenza, che ha rappresentato dal 2006 ad oggi un riferimento costante e autorevole sulla materia, sia per i soggetti redattori degli studi di incidenza sia per quelli valutatori.

Ora si pone la necessità di intervenire nuovamente, innovando alcuni aspetti della procedura di valutazione di incidenza, in particolare, al fine di:

•        soddisfare l'esigenza di semplificare la redazione degli studi di incidenza;
•        snellire e velocizzare i tempi di verifica degli studi medesimi;
•        conseguire una maggiore chiarezza nel riparto delle competenze assegnate riducendo, inoltre, la frammentarietà dei centri di valutazione presenti nell'amministrazione regionale;
•        conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui alla Spending Review, sia in termini di impiego di risorse umane, sia in termini di mezzi economici e meccanici;

Il procedimento per la valutazione di incidenza, come disciplinato dal presente provvedimento, ha, nella maggioranza dei casi, carattere endoprocedimentale rispetto al procedimento di approvazione complessiva e definitiva del piano, progetto o intervento.

Il procedimento di valutazione di incidenza ha inizio per impulso del proponente che presenta lo studio per la valutazione di incidenza all'amministrazione interessata, cui segue una fase istruttoria, nel corso della quale l'amministrazione può chiedere integrazioni e chiarimenti sullo studio medesimo. Il procedimento de quo si conclude con l'espressione da parte dell'autorità competente per la valutazione di incidenza di una valutazione che assume carattere vincolante per l'Autorità competente all'approvazione finale del piano, progetto o intervento.

Tra le novità di maggior rilievo, rispondenti all'esigenza di semplificare gli adempimenti amministrativi dell'utenza nei limiti legislativi consentiti, come si desume dai contenuti dell'Allegato A, si evidenzia la nuova elencazione dei casi tassativi in cui la valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi può essere considerata non necessaria, vista la presenza di peculiari caratteristiche o del soddisfacimento di determinati presupposti. Rispetto all'attuale disciplina, la nuova guida metodologica determina la riduzione degli adempimenti amministrativi e la celerità del procedimento amministrativo volto all'approvazione di piani, progetti e interventi.

Inoltre, al fine di facilitare sia la redazione che la valutazione degli studi di incidenza, sono stati precisati e dettagliatamente definiti i contenuti essenziali dei predetti studi, le professionalità competenti alla redazione, le Autorità competenti alla valutazione, nonché gli elaborati da presentare.

A completamento, poi, delle indicazioni contenute nella guida metodologica e al fine di facilitare e assistere i proponenti nella redazione degli studi per la valutazione di incidenza, è stato predisposto l'Allegato B che contiene l'elencazione dei fattori che possono determinare incidenze sul grado di conservazione di habitat e specie tutelati dalle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce. L'allegato menzionato è stato redatto in ossequio ai contenuti della Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 luglio 2011, C(2011) 4892 (Gazzetta ufficiale n. L 198 del 30-07-2011 pag. 0039 - 0070) e si profila anche quale utile strumento a supporto della Regione per l'assolvimento degli obblighi connessi all'elaborazione della relazione periodica sull'attuazione della direttiva Habitat.

In estrema sintesi, la riduzione e semplificazione degli adempimenti, l'inserimento di sussidi operativi a supporto dell'attività in esame, nonché l'accesso - una volta a regime - a banche dati e informazioni afferenti la procedura de qua da parte di tutti i soggetti interessati, è evidente che renderanno l'azione amministrativa estremamente efficace, efficiente e contenuta nei costi.

I successivi allegati contengono: la modulistica necessaria per le procedure di deroga di cui all'art. 6 paragrafo 4 della direttiva 92/43/Cee (Allegato C); l'indicazione dei siti ricadenti interamente o parzialmente in un'area naturale protetta nazionale o regionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Allegato D) a supporto dei procedimenti amministrativi in capo alle Autorità competenti; il modello per la dichiarazione di non necessità di avvio della procedura di valutazione di incidenza (Allegato E), il modello di dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale (Allegato F) e il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato G). L'uso degli Allegati B, C, D, F e G da parte dei proponenti consente a quest'ultimi di accedere ad una forma di "redazione guidata" degli studi di valutazione, limitando, quindi, il rischio che gli stessi incorrano in irregolarità, inesattezze e omissioni nella stesura dei vari elaborati costituenti lo studio medesimo.

In ragione del fatto che le amministrazioni cui spetta lo svolgimento delle attività assegnate in materia di valutazione di incidenza dovranno adeguare le proprie procedure a tali nuove disposizioni, si ritiene opportuno che quanto ivi proposto entri in vigore a decorrere dal primo gennaio 2015.

Infine, con il presente provvedimento si propone la revoca delle DD.G.R. 192/2006, 740/2006 e 3173/2006 e la modifica della D.G.R. 3227/2010, limitatamente alla individuazione nella figura del Segretario Regionale per le Infrastrutture, della Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le Direttive 92/43/Cee, e ss.mm.ii., e 09/147/Ce, e ss.mm.ii.;

Visti i DD.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997 e n. 120 del 12 marzo 2003;

Visto il D.M. 17 ottobre 2007, n. 184;

Viste le DD.G.R. 31 gennaio 2006, n. 192 e 14 marzo 2006, n. 740, 10 ottobre 2006, n. 3173 e 21 dicembre 2010, n. 3227;

Visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.      di approvare la "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee" (Allegato A), l'"Elenco dei fattori che possono determinare incidenze sul grado di conservazione di habitat e specie tutelati dalle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce" (Allegato B), il "Formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 92/43/Cee" (Allegato C), l'elenco dei "Siti ricadenti interamente o parzialmente in un'area naturale protetta nazionale o regionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394" (Allegato D), il "Modello per la dichiarazione di non necessità di avvio della procedura di valutazione di incidenza" (Allegato E), il "Modello di dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale" (Allegato F), il "Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione" (Allegato G) costituenti parte integrante del presente provvedimento;

2.      di revocare, a decorrere dal primo gennaio 2015, le DD.G.R. 192/2006, 740/2006 e 3173/2006 e di modificare la D.G.R. 3227/2010, limitatamente alla individuazione nella figura del Segretario Regionale per le Infrastrutture, della Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

3.      di dare atto che la disciplina prevista dal presente provvedimento entra in vigore a decorrere dal primo gennaio 2015;

4.      di informare della presente adozione il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, gli enti pubblici competenti per la valutazione di incidenza e gli ordini professionali prevalentemente interessati per materia;

5.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

6.      di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2299_AllegatoA_287785.pdf
2299_AllegatoB_287785.pdf
2299_AllegatoC_287785.pdf
2299_AllegatoD_287785.pdf
2299_AllegatoE_287785.pdf
2299_AllegatoF_287785.pdf
2299_AllegatoG_287785.pdf

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