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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 107 del 07 novembre 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2061 del 03 novembre 2014

Approvazione del bando per la concessione di contributi ai Comuni che promuovono interventi per il contenimento del fenomeno dell'inquinamento luminoso. Art. 10 legge regionale 7 agosto 2009, n. 17.

Note per la trasparenza

Approvazione di un bando conforme a nuovi criteri per l'erogazione dei contributi da concedere ai Comuni che presentano istanza per la realizzazione di progetti finalizzati al contenimento del fenomeno dell'inquinamento luminoso.
 

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

In conformità alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 17 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici" e sulla scorta dell'esperienza acquisita in materia, sono stati individuati dei nuovi criteri per l'erogazione di contributi da concedere ai Comuni che promuovano interventi per il contenimento del fenomeno dell'inquinamento luminoso.

In tal modo si è inteso proseguire con maggior efficacia l'attività di sostegno alle Amministrazioni comunali nel loro impegno volto a contrastare il fenomeno dell'inquinamento luminoso che permette di conseguire contemporaneamente un significativo risparmio energetico nel settore dell'illuminazione pubblica, contribuendo a determinare una riduzione in termini di emissioni inquinanti in atmosfera, con particolare riguardo alle polveri PM10, agli ossidi di azoto e al biossido di carbonio.

In ragione di quanto detto e al fine di perseguire con maggiore determinazione ed efficacia le finalità della norma, in un'ottica di costante semplificazione generale, sono stati approvati, con la deliberazione di Giunta regionale adottata in data 28 ottobre 2014 sulla scorta del parere espresso nella seduta del 22.10.2014 dalla VII^ Commissione Consiliare, competente per la materia della tutela dell'ambiente, come disposto dall'art. 10 comma 3 della l.r. 17/2009, i nuovi criteri per l'erogazione dei contributi ai Comuni che presenteranno istanza ai sensi dell'art. 10 della citata legge.

In sintesi, i nuovi criteri approvati hanno stabilito innanzitutto che la percentuale di contributo assentibile per ogni progetto presentato sia non superiore all'ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e che comunque il contributo non possa essere superiore a € 100.000,00 (centomila euro), precisando che ogni Comune della Regione potrà presentare ogni anno istanza di contributo per un solo intervento.

Considerato quindi che l'art. 5, lettera a) della l.r. 17/2009 ha stabilito che entro tre anni dalla sua entrata in vigore i Comuni devono dotarsi del Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL), il Comune richiedente deve essere dotato di un Piano approvato e vigente sul proprio territorio, circostanza questa che, nella predisposizione di una graduatoria, consentirà l'assegnazione di un punteggio pari a cinque e in caso contrario pari a zero. Nel caso in cui il Comune non abbia ancora approvato il PICIL, ma abbia predisposto il PAES - Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, verrà assegnato un punteggio pari a due.

Inoltre, in funzione della percentuale di contributo che il Comune richiederà per la realizzazione dell'intervento proposto, potrà essere attribuito un punteggio anch'esso variabile proporzionalmente tra cinque e zero.

Infine, in funzione del risparmio energetico, espresso in percentuale, che si prevede di conseguire con l'intervento proposto, verrà assegnato un punteggio variabile proporzionalmente tra dieci, in corrispondenza al risparmio maggiore, e zero, in corrispondenza al risparmio minore.

Tutto ciò premesso, viene indetto un bando per la presentazione da parte dei Comuni delle richieste di contributo per gli interventi di bonifica, adeguamento e realizzazione di impianti di illuminazione pubblica e illuminazione stradale secondo le disposizioni della l.r. 17/2009.

Il bando contenuto nell'Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, denominato "Bando per la presentazione delle istanze di contributo per gli interventi di bonifica, adeguamento e realizzazione di impianti di illuminazione pubblica e illuminazione stradale secondo le disposizioni della l.r. 17/2009" prevede che le domande debbano pervenire all'Amministrazione regionale entro e non oltre il 10 dicembre del corrente anno. La graduatoria sarà pubblicata sul Bur e nel sito internet regionale e dell'avvenuta pubblicazione sarà data comunicazione a ciascun Comune che avrà presentato istanza.

Si propone pertanto, stante che la relativa obbligazione verrà perfezionata nel corso dell'esercizio finanziario corrente, di impegnare la somma di €.4.000.000,00- (quattromilioni/00 euro), che non rappresenta debito commerciale, sul capitolo di spesa n. 101395 avente ad oggetto "Interventi regionali per la riduzione dell'inquinamento luminoso (L.R. 7 AGOSTO 2009, N. 17)" del corrente esercizio finanziario 2014, che presenta sufficiente disponibilità, a favore dei Comuni del Veneto che presenteranno istanza di partecipazione al bando di cui all'Allegato A al presente provvedimento, corredata dei relativi elaborati progettuali, per gli interventi di bonifica, adeguamento e realizzazione di impianti di illuminazione pubblica e illuminazione stradale secondo le disposizioni della l.r. 17/2009 ed inseriti in posizione utile nella graduatoria di cui sopra.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 631 del 7.05.2013 ed in conformità al DM 31.08.2012, il codice SIOPE risulta il seguente: 2 02 03 2234.

L'Amministrazione, attraverso i competenti uffici, procederà a liquidare il contributo stabilito una volta verificata l'attuazione degli interventi proposti dai Comuni oggetto del contributo successivamente al ricevimento da parte dei beneficiari della documentazione attestante la conclusione dei lavori e della documentazione comprovante l'effettiva spesa sostenuta, che dovrà avvenire entro il mese di dicembre 2015, salvo eventuale concessione di proroga debitamente motivata.

Unitamente alla rendicontazione di spesa, ciascun Comune dovrà presentare una dichiarazione circa eventuali altri contributi ottenuti in materia di illuminazione pubblica e illuminazione stradale dall'anno 2009, specificando il nome del progetto, tipologia e fonte del finanziamento.

Il contributo potrà essere revocato qualora le Amministrazioni Comunali, entro i termini stabiliti, non dovessero presentare la documentazione sopra detta necessaria per l'erogazione dello stesso.

Si precisa che l'IVA verrà riconosciuta esclusivamente a seguito di dichiarazione del Comune che la stessa rappresenta un costo per l'Amministrazione in quanto non recuperabile.

È facoltà della Giunta regionale l'eventuale riapertura dei termini previsti dal bando sulla base delle domande presentate e delle risorse eventualmente disponibili.

Per l'esecuzione del presente atto, si propone di incaricare la Sezione Tutela Ambiente - Settore Tutela Atmosfera per gli aspetti tecnici e la Sezione Coordinamento Attività Operative per quanto concerne gli aspetti finanziari.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale n. 17 del 7.08.2009;

VISTO il Parere espresso dalla Settima Commissione Consiliare il 22 ottobre 2014;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 631 del 7.05.2013;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012;

delibera

1.       di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2.       di approvare il "Bando per la presentazione delle istanze di contributo per gli interventi di bonifica, adeguamento e realizzazione di impianti di illuminazione pubblica e illuminazione stradale secondo le disposizioni della l.r. 17/2009" riportato all'Allegato A del presente provvedimento;

3.       di impegnare la somma di €.4.000.000,00- (quattromilioni/00 euro), che non rappresenta debito commerciale, sul capitolo di spesa n. 101395 avente ad oggetto "Interventi regionali per la riduzione dell'inquinamento luminoso (L.R. 7 AGOSTO 2009, N. 17)" del corrente esercizio finanziario 2014, che presenta sufficiente disponibilità, a favore dei Comuni del Veneto risultanti in posizione utile nella graduatoria;

4.       di prendere atto che ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 631 del 7.05.2013 ed in conformità al DM 31.08.2012, il codice SIOPE risulta il seguente: 2 02 03 2234;

5.       di prendere atto che, verificata l'attuazione degli interventi proposti dai Comuni, l'erogazione del contributo avverrà successivamente alla trasmissione della documentazione attestante la conclusione dei lavori e della documentazione comprovante l'effettiva spesa sostenuta, che dovrà avvenire entro il mese di dicembre 2015, pena la revoca del contributo stesso, salvo eventuale concessione di proroga debitamente motivata concessa dal Dirigente competente;

6.       di stabilire che i Comuni beneficiari trasmettano unitamente alla rendicontazione di spesa una dichiarazione circa eventuali altri contributi ottenuti in materia di illuminazione pubblica e illuminazione stradale dall'anno 2009, specificando il nome del progetto, tipologia e origine del contributo;

7.       di demandare la gestione di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti per l'attuazione del presente provvedimento, secondo quanto descritto in premessa, alla Sezione Tutela Ambiente - Settore Tutela Atmosfera per gli aspetti tecnici e alla Sezione Coordinamento Attività Operative per quanto concerne gli aspetti finanziari;

8.       di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della l.r. 1/2011;

9.       di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10.   di provvedere alla pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

2061_AllegatoA_285087.pdf

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